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Decisione

14.2014.173

Rigetto definitivo dell’opposizione per decreto multa. Divieto di nova in sede di reclamo. Allegazione di difficoltà finanziarie

10 settembre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 luglio 2014 l’escutente

ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo di Taverne.

Nel termine impartito, l’escussa non ha presentato osservazioni all’istanza.

C. Statuendo

con decisione 25 agosto 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza limitatamente

a fr. 200.– oltre a tasse e spese e ha rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore

dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27

agosto 2014. A controparte il reclamo non è stato intimato.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 agosto 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il giorno prima,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente

formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono

dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle

conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea,

e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3).

1.3

La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame, RE 1 ha allegato al reclamo alcune osservazioni – già presentate

al Giudice di pace, ma oltre il termine impartitole – riguardanti la sua

precaria situazione finanziaria. La reclamante riconosce l’ammontare addebitatole,

ma afferma di non potervi far fronte data la sua situazione economica.

Tuttavia, trattandosi di allegazioni di fatto tardive, come l’escussa ammette,

le stesse sono in questa sede nuove e di conseguenza irricevibili (art. 326

cpv. 1 CPC). Nulla muta al riguardo il fatto che RE 1 – a suo dire per problemi

psichici – non riesca a rispettare le scadenze a lei fissate: la reclamante

avrebbe dovuto far valere tale impedimento, entro 10 giorni dalla fine dello

stesso, presentando al Giudice di pace – e non a questa Camera – una richiesta

motivata di restituzione del termine inosservato e dimostrando, ad esempio con

un certificato medico, che il ritardo non era imputabile a sua colpa (art. 33

cpv. 4 LEF). Non avendolo fatto, a giusta ragione le sue osservazioni non sono

state prese in considerazione nella precedente istanza.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica, d’ufficio, solo la forza probatoria

del titolo prodotto dal creditore – ossia la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

2.1

Nella

fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta su

un decreto multa del 16 luglio 2013 dell’Ufficio di tassazione del Dipartimento

delle finanze e dell’economia. Quale decisione esecutiva di un’autorità amministrativa

svizzera, questo documento costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per l’importo posto in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), ciò che d’altronde

la reclamante non nega.

2.2

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Nel

caso specifico, la reclamante non solleva nessuna di quelle eccezioni,

limitandosi a sostenere di non essere in grado di rispettare i termini di

pagamento vista la sua situazione medica e di non poter far fronte al pagamento

dell’importo della multa. Tali argomentazioni, tuttavia, non costituiscono un

motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria

può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, l’escussa potrà

far valere tali censure all’Ufficio esazione e condoni o al competente Ufficio

di esecuzione e fallimenti in sede di pignoramento, collaborando alla

determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93

LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la

rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123

LEF). Il Giudice di pace, invece, non era abilitato a prendere in

considerazione la sua situazione economica. Donde la reiezione del reclamo.

3.

La

tassa e le spese del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa

la reclamante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il

quale rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente

pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo

stato intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso, di fr. 200.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non

si prelevano oneri processuali.

3. Notificazione

a:

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF