14.2014.173
Rigetto definitivo dell’opposizione per decreto multa. Divieto di nova in sede di reclamo. Allegazione di difficoltà finanziarie
10 settembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.173
Lugano
10 settembre 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 15 luglio 2014 da:
CO 1
(rappr. dall’RA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 agosto 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 25 agosto 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 230.– oltre spese, indicando quale
titolo di credito il “decreto multa 16.07.2013 n. __________” emanato
dall’Ufficio tassazioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 luglio 2014 l’escutente
ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo di Taverne.
Nel termine impartito, l’escussa non ha presentato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo
con decisione 25 agosto 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza limitatamente
a fr. 200.– oltre a tasse e spese e ha rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore
dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27
agosto 2014. A controparte il reclamo non è stato intimato.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 agosto 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il giorno prima,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente
formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono
dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle
conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea,
e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3).
1.3
La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame, RE 1 ha allegato al reclamo alcune osservazioni – già presentate
al Giudice di pace, ma oltre il termine impartitole – riguardanti la sua
precaria situazione finanziaria. La reclamante riconosce l’ammontare addebitatole,
ma afferma di non potervi far fronte data la sua situazione economica.
Tuttavia, trattandosi di allegazioni di fatto tardive, come l’escussa ammette,
le stesse sono in questa sede nuove e di conseguenza irricevibili (art. 326
cpv. 1 CPC). Nulla muta al riguardo il fatto che RE 1 – a suo dire per problemi
psichici – non riesca a rispettare le scadenze a lei fissate: la reclamante
avrebbe dovuto far valere tale impedimento, entro 10 giorni dalla fine dello
stesso, presentando al Giudice di pace – e non a questa Camera – una richiesta
motivata di restituzione del termine inosservato e dimostrando, ad esempio con
un certificato medico, che il ritardo non era imputabile a sua colpa (art. 33
cpv. 4 LEF). Non avendolo fatto, a giusta ragione le sue osservazioni non sono
state prese in considerazione nella precedente istanza.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica, d’ufficio, solo la forza probatoria
del titolo prodotto dal creditore – ossia la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
2.1
Nella
fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta su
un decreto multa del 16 luglio 2013 dell’Ufficio di tassazione del Dipartimento
delle finanze e dell’economia. Quale decisione esecutiva di un’autorità amministrativa
svizzera, questo documento costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per l’importo posto in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), ciò che d’altronde
la reclamante non nega.
2.2
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Nel
caso specifico, la reclamante non solleva nessuna di quelle eccezioni,
limitandosi a sostenere di non essere in grado di rispettare i termini di
pagamento vista la sua situazione medica e di non poter far fronte al pagamento
dell’importo della multa. Tali argomentazioni, tuttavia, non costituiscono un
motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria
può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, l’escussa potrà
far valere tali censure all’Ufficio esazione e condoni o al competente Ufficio
di esecuzione e fallimenti in sede di pignoramento, collaborando alla
determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93
LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la
rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123
LEF). Il Giudice di pace, invece, non era abilitato a prendere in
considerazione la sua situazione economica. Donde la reiezione del reclamo.
3.
La
tassa e le spese del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa
la reclamante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il
quale rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente
pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo
stato intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso, di fr. 200.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si prelevano oneri processuali.
3. Notificazione
a:
–
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una
questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove
tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF