14.2014.175
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Statuizione prima che siano giunte le osservazioni all’istanza inviate tempestivamente. Annullamento e rinvio al primo giudice per nuovo giudizio previo completam
6 ottobre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.175
Lugano
6 ottobre 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 4 agosto 2014 da
CO 1
(c/o RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 5 settembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 giugno 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. C), CO 1 ha escusso RE 1 per
l’incasso di fr. 4'500.– oltre interessi del 7% dal 30 giugno 2014,
indicando quali titoli di credito “Affitto dicembre 2013, gennaio 2014,
febbraio 2014”, e di fr. 100.– (“Tassa di diffida”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 agosto 2014 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di
Stabio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 27 agosto 2014, postulando preventivamente la citazione
delle parti a un tentativo di conciliazione e nel merito la reiezione
dell’istanza in caso di mancata conciliazione.
C. Statuendo
con decisione 27 agosto 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di
fr. 35.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5
settembre 2014 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo
giudice per nuova decisione previo completamento dell’istruttoria. Invitata a
presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in
procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 5 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 personalmente per
posta A il 27 agosto (doc 1/B accluso al reclamo), in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto (recte: rigettato)
l’opposizione in via provvisoria limitandosi quale motivazione a rinviare agli
atti prodotti dall’istante (precetto esecutivo e contratto di locazione) e
all’art. 80 LEF (recte: 82 LEF), senza alludere in alcun modo all’esito
dell’assegnazione all’escussa, l’11 agosto 2014, di un termine di 10 giorni per
presentare le proprie osservazioni.
3.
Nel
reclamo RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della
causa al primo giudice per nuovo giudizio previo completamento
dell’istruttoria, lamentando una violazione del suo diritto di essere sentita.
Rimprovera infatti al Giudice di pace di aver statuito prima di ricevere le sue
osservazioni all’istanza, trasmesse nel termine impartito.
4.
In
virtù degli art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC, se l’istanza non risulta
inammissibile o infondata il giudice del rigetto deve dare l’occasione
all’escusso di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.
Affinché il diritto di essere sentito del debitore sia effettivo, il giudice,
qualora abbia scelto la modalità scritta, non può statuire prima della scadenza
del termine impartito a tale scopo, tenuto conto del tempo supplementare (almeno
due giorni) per la trasmissione postale delle osservazioni. E se le stesse
pervengono al giudice e sono tempestive, egli le dovrà comunicare all’istante
(a meno che decida di respingere integralmente l’istanza senza indugio),
posticipando il giudizio del tempo necessario alla presentazione di
un’eventuale replica inoltrata spontaneamente o entro il termine che il giudice
sceglierà di assegnare all’istante. Ogni atto successivo delle parti, se tempestivo,
andrà a sua volta comunicato alla controparte e il giudizio sospeso nel
frattempo. Onde evitare una dilatazione eccessiva dei tempi, il giudice potrà
opportunamente convocare le parti a un’udienza, al termine della quale
l’istruttoria verrà chiusa. Sarebbe del resto conforme allo spirito stesso
dell’istituto della Giudicatura di pace privilegiare la procedura orale
rispetto a quella scritta, perlomeno per le cause che oppongono due persone private.
5.
Nella
fattispecie il Giudice di pace ha statuito, il 27 agosto 2014, 15 giorni dopo
l’invio del decreto 11 agosto di assegnazione all’escussa del termine di 10
giorni per presentare le sue osservazioni all’istanza, dimenticando che il
termine di giacenza postale è di 7 giorni (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ora,
il decreto in questione è stato ritirato da RE 1 solo lunedì 18 agosto (tracciamento
dell’invio n. __________, doc. 1/C accluso al reclamo), sicché il termine
impartito dal primo giudice è scaduto il 28 agosto, donde la tempestività delle
osservazioni all’istanza inviate quello stesso 28 agosto e pervenute al giudice
l’indomani. Emanata prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e
la causa rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett.
a CPC), previo completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé
ricordate (sopra ad consid. 4).
6.
La
necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una
delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente
giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si
attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC
consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non
anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.
5). Le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della
sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la
nuova decisione (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa
trattandosi delle ripetibili).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'600.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa
rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio, previo completamento
dell’istruttoria nel senso del considerando 4.
2. Non
si riscuotono spese processuali per il giudizio odierno e non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).