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Decisione

14.2014.175

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Statuizione prima che siano giunte le osservazioni all’istanza inviate tempestivamente. Annullamento e rinvio al primo giudice per nuovo giudizio previo completam

6 ottobre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 agosto 2014 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di

Stabio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 27 agosto 2014, postulando preventivamente la citazione

delle parti a un tentativo di conciliazione e nel merito la reiezione

dell’istanza in caso di mancata conciliazione.

C. Statuendo

con decisione 27 agosto 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e

rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di

fr. 35.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5

settembre 2014 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo

giudice per nuova decisione previo completamento dell’istruttoria. Invitata a

presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in

procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 5 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 personalmente per

posta A il 27 agosto (doc 1/B accluso al reclamo), in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto (recte: rigettato)

l’opposizione in via provvisoria limitandosi quale motivazione a rinviare agli

atti prodotti dall’istante (precetto esecutivo e contratto di locazione) e

all’art. 80 LEF (recte: 82 LEF), senza alludere in alcun modo all’esito

dell’assegnazione all’escussa, l’11 agosto 2014, di un termine di 10 giorni per

presentare le proprie osservazioni.

3.

Nel

reclamo RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della

causa al primo giudice per nuovo giudizio previo completamento

dell’istruttoria, lamentando una violazione del suo diritto di essere sentita.

Rimprovera infatti al Giudice di pace di aver statuito prima di ricevere le sue

osservazioni all’istanza, trasmesse nel termine impartito.

4.

In

virtù degli art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC, se l’istanza non risulta

inammissibile o infondata il giudice del rigetto deve dare l’occasione

all’escusso di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.

Affinché il diritto di essere sentito del debitore sia effettivo, il giudice,

qualora abbia scelto la modalità scritta, non può statuire prima della scadenza

del termine impartito a tale scopo, tenuto conto del tempo supplementare (almeno

due giorni) per la trasmissione postale delle osservazioni. E se le stesse

pervengono al giudice e sono tempestive, egli le dovrà comunicare all’istante

(a meno che decida di respingere integralmente l’istanza senza indugio),

posticipando il giudizio del tempo necessario alla presentazione di

un’eventuale replica inoltrata spontaneamente o entro il termine che il giudice

sceglierà di assegnare all’istante. Ogni atto successivo delle parti, se tempestivo,

andrà a sua volta comunicato alla controparte e il giudizio sospeso nel

frattempo. Onde evitare una dilatazione eccessiva dei tempi, il giudice potrà

opportunamente convocare le parti a un’udienza, al termine della quale

l’istruttoria verrà chiusa. Sarebbe del resto conforme allo spirito stesso

dell’istituto della Giudicatura di pace privilegiare la procedura orale

rispetto a quella scritta, perlomeno per le cause che oppongono due persone private.

5.

Nella

fattispecie il Giudice di pace ha statuito, il 27 agosto 2014, 15 giorni dopo

l’invio del decreto 11 agosto di assegnazione all’escussa del termine di 10

giorni per presentare le sue osservazioni all’istanza, dimenticando che il

termine di giacenza postale è di 7 giorni (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ora,

il decreto in questione è stato ritirato da RE 1 solo lunedì 18 agosto (tracciamento

dell’invio n. __________, doc. 1/C accluso al reclamo), sicché il termine

impartito dal primo giudice è scaduto il 28 agosto, donde la tempestività delle

osservazioni all’istanza inviate quello stesso 28 agosto e pervenute al giudice

l’indomani. Emanata prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e

la causa rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett.

a CPC), previo completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé

ricordate (sopra ad consid. 4).

6.

La

necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una

delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente

giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si

attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC

consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non

anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.

5). Le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della

sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la

nuova decisione (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa

trattandosi delle ripetibili).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'600.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa

rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio, previo completamento

dell’istruttoria nel senso del considerando 4.

2. Non

si riscuotono spese processuali per il giudizio odierno e non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).