14.2014.176
Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento dopo la sua dichiarazione. Solvibilità non resa verosimile
10 ottobre 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.176
Lugano
10 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 2 maggio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’8 settembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 agosto 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 2
maggio 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di
fr. 6'000.– oltre interessi, dedotti eventuali acconti.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 2 luglio 2014 parte istante si è riconfermata nella propria
domanda, mentre parte convenuta vi si è opposta, affermando di voler far fronte
al pagamento del dovuto.
C. Statuendo
con decisione 28 agosto 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo dal 29 agosto 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro
la sentenza appena citata è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8
settembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere
saldato il credito posto in esecuzione. Il 9 settembre 2014 il presidente della
Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Alla controparte il
reclamo non è stato intimato, essendo il suo credito stato saldato e
l’esecuzione ritirata il 29 agosto 2014.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato l’8 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il
29.
agosto 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali
disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2°
periodo LEF, in materia di fallimento le parti possono così avvalersi senza
restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione
di prima istanza. Ove invece invochi fatti ostativi del fallimento successivi
alla sua pronuncia – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte
Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la
propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2014.151
consid. 2).
1.3
Nel
caso specifico, la stessa reclamante allega di avere pagato il debito e
ottenuto il ritiro dell’esecuzione che ha portato al fallimento dopo la sua
pronuncia. In realtà, il Pretore ha decretato il fallimento il 28 agosto 2014 a far tempo dall’indomani alle ore 10.00. Ora, il fallimento deve considerarsi aperto nel senso
dell’art. 175 LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione,
anche se la stessa è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della
CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii). Sennonché, nella
fattispecie, né lo scritto 29 agosto 2014 della procedente, con cui essa dà
atto del pagamento del credito e del suo impegno di ritirare l’esecuzione (doc.
D accluso al reclamo), né l’estratto esecutivo 5 settembre 2014 relativo alla
fallita, dal quale si evince che l’esecuzione in questione è stata nel
frattempo effettivamente ritirata (doc. F), menzionano l’ora del pagamento,
rispettivamente del ritiro. Non essendo dato di sapere se il pagamento è
avvenuto prima della dichiarazione di fallimento o dopo – circostanza che
incombeva alla reclamante di provare – la domanda di annullamento del fallimento
va esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2 LEF – come peraltro
sostenuto dalla stessa reclamante – e non dell’art. 174 cpv. 1 LEF (sentenza
della CEF 14.2002.87 del 23 ottobre 2002, consid. 1b), con la conseguenza che
l’annullamento è vincolato alla condizione che sia resa verosimile la
solvibilità della fallita.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove) non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al
debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti,
sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se
il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde
con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393
consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della
dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile
della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame, come visto, la reclamante ha prodotto una dichiarazione
sottoscritta da CO 1 attestante l’avvenuto pagamento di fr. 6'629.– a
saldo dell’intero importo dell’esecuzione da lei promossa (doc. D), come pure
la richiesta 29 agosto 2014 con cui la procedente ha chiesto all’ufficio
d’esecuzione la cancellazione l’esecuzione n. __________ (doc. E), poi
effettivamente avvenuta in data imprecisata (cfr. doc. F). Il presupposto
di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta dunque adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità, dall’estratto
esecutivo del 5 settembre 2014 prodotto dalla reclamante (doc. F) si evince che
nei suoi confronti sono pendenti sedici procedure esecutive per un importo complessivo
di fr. 46'283.03.
a) Determinante
è che dieci di queste, tutte (tranne una) promosse nel 2014, si trovano allo
stadio di opposizione totale, per cui anche se i relativi debiti non possono
ancora considerarsi certi, il loro numero relativamente elevato indizia di
opposizioni sistematiche, sintomatiche di mancanza di liquidità. Per le altre
sei invece – in gran parte riguardanti il mancato pagamento d’imposte cantonali
e federali – sono già stati emessi gli avvisi di pignoramento nell’agosto del
2014.
Orbene la reclamante, all’infuori del credito che ha portato al
fallimento, non ha dimostrato di avere pagato neppure acconti sulle altre
esecuzioni pendenti. Sebbene non siano (ancora) stati emessi attestati di
carenza beni a suo carico, essa, difatti, non sembra disporre di liquidità
sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare i suoi debiti
d’imposta e i premi d’assicurazione. Del resto, sebbene a rigore di diritto non
se ne potrebbe tenere conto, la Camera ha accertato d’ufficio che al 1° ottobre
2014.
la situazione esecutiva della reclamante non era cambiata rispetto a quella
esistente all’inizio di settembre (doc. F). Ciò lascia supporre che le sue
difficoltà di pagamento non siano solo di natura transitoria rispettivamente
che non si tratti unicamente di mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99
(2003) n. 12 pag. 308).
b) Al
riguardo, la reclamante ha invero prodotto, a dimostrazione della propria
solvibilità, alcuni documenti, in particolare un elenco di veicoli che – a suo
dire – le appartengono e il cui valore totale ammonta a fr. 57'000.– (doc.
G), un’enumerazione di crediti verso terzi per complessivi fr. 125'585.90
(doc. H), una panoramica di incassi dell’anno 2014 con un saldo di
fr. 52'019.16 ancora da percepire (doc. I), un bilancio al 31 dicembre
2013.
(doc. L) e una dichiarazione della H__________ SA – società socia della RE
1.
– attestante l’intenzione della stessa di acquisire per conto della
reclamante trenta autovetture, di estinguere i restanti contratti di leasing
esistenti a nome della debitrice e di risanare la situazione debitoria della
stessa “non appena sarà accettato il ricorso alla procedura di fallimento per
la società RE 1” (doc. M). Nell’attestazione la società anonima afferma altresì
di aver acquistato dieci vetture per un valore di fr. 65'000.– in favore
dell’insorgente.
c) A
ben vedere, tuttavia, l’elenco delle vetture (doc. G) – che non attesta in
alcun modo la proprietà della reclamante – come pure il bilancio non corredato
da un rapporto di revisione (doc. L), costituiscono, dal punto di vista procedurale,
semplici allegazioni di parte, prive di qualsivoglia riscontro oggettivo atto a
rendere verosimile la pretesa solvibilità della reclamante. Del resto, anche in
relazione ai suddetti crediti ancora da incassare (doc. H e I), non è dato di
sapere se e quando gli stessi potranno essere riscossi né quale sia l’eventuale
margine di guadagno spettante alla reclamante, circostanze queste che la
reclamante avrebbe dovuto rendere verosimili entro il termine di ricorso (DTF
139.
III 491 segg.; sentenza della CEF 14.2014.90
del 25 giugno 2014, consid. 2.3/b).
d) Nemmeno
la dichiarazione d’impegno futuro della società anonima che funge da socia
della reclamante (doc. M) permette di oggettivare la reale possibilità per
quest’ultima di far fronte alla sua situazione debitoria. Difatti
nell’attestazione sottoscritta dal presidente della H__________ SA – peraltro
gerente anche della stessa reclamante – non vi sono indicazioni circa la
solvibilità della dichiarante né indizi oggettivi sull’esistenza degli attivi
citati (non sono neppure state allegate le carte grigie delle automobili cui si
fa riferimento nella dichiarazione). D’altronde, già soltanto a livello
esecutivo l’indebitamento della fallita è il doppio di quello (di
fr. 23'000.–) menzionato nella dichiarazione. È peraltro noto a questa
Camera che ad oggi la H__________ SA è oggetto di sei esecuzioni avviate nel
corso dell’anno per un totale di fr. 69'348.15, e che due di esse si
trovano già allo stadio della comminatoria di fallimento. Motivo per cui, appare
alquanto inverosimile che a fronte della propria situazione debitoria la H__________
SA possa nel contempo apportare – come la stessa asserisce – nuovo capitale
nella società fallita e sanarne i debiti.
e) In
sintesi, la reclamante non ha reso sufficientemente verosimile di disporre di
mezzi liquidi sufficienti e/o di attivi immediatamente realizzabili per far
fronte alle esecuzioni in corso. In queste circostanze si può quindi affermare
che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua
capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso
verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
3.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento va nuovamente
pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il
reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, a far tempo da
lunedì
13 ottobre 2014 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta
a suo carico.
3. Notificazione
a:
– ;
–;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).