14.2014.178
Reclamo contro il fallimento. Calcolo del termine di reclamo in assenza di ritiro della decisione durante il termine di giacenza postale. Esecuzione pagata. Solvibilità resa verosimile
7 ottobre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.178
Lugano
7 ottobre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.1791 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 24 aprile 2014 da:
CO 1
(rappresentata da RA 1,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 10 settembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 24
aprile 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 – titolare della ditta
individuale “__________” iscritta a registro di commercio – per il mancato
pagamento di fr. 890.25 oltre interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 25 giugno 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 27 agosto 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 28 agosto 2014 alle ore 10.00, ponendo
a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un
acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10
settembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere
saldato il credito posto in esecuzione come pure alcune ulteriori procedure. L’11
settembre 2014 il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto
sospensivo parziale. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, il suo
credito essendo stato saldato.
E. Il
16 settembre 2014, RE 1 ha prodotto a questa Camera un estratto aggiornato della
sua situazione esecutiva.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC).
1.2
Secondo
l’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è
fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. Essa
si considera avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario (art.
138.
cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il
settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il
destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC). Orbene, nel caso concreto risulta dall’estratto “Tracciamento degli
invii” che l’avviso di ritiro della raccomandata a RE 1 è giunto il 28 agosto
2014.
L’invio è rimasto però in giacenza presso la Posta di Lugano per sette giorni, ossia fino al 4 settembre, per poi essere rinviato il
giorno seguente alla Pretura con l’indicazione “non ritirato”. Dovendosi
aspettare il qui reclamante la notifica della decisione impugnata – siccome era
stato regolarmente citato all’udienza di discussione del 25 giugno 2014, alla
quale non era comparso – il termine di ricorso di dieci giorni ha quindi
iniziato a decorrere il 5 settembre 2014 ed è scaduto lunedì 15 settembre.
Pertanto, il reclamo inoltrato il 10 settembre 2014 è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova”
citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,
ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con
documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste
esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare
modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile
sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 9 settembre 2014 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 1'302.85 a saldo dell’intero ammontare dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D), per cui il presupposto
di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dal primo estratto esecutivo (al 10
settembre 2014, doc. E) prodotto dal reclamante si evince che
nei suoi confronti erano pendenti sei esecuzioni per un importo totale di fr. 14'091.20.
Determinante
è che nel frattempo egli ha pagato un acconto di fr. 5’000.– su una e ne
ha saldata un’altra, sicché l’11 settembre 2014 lo scoperto
totale era sceso a fr. 8'743.05 (come risulta dallo scritto
integrativo del 16 settembre 2014, doc. H). D’altronde,
egli ha estinto in tutto dieci esecuzioni nel 2014. Ne discende
che il debitore sta pagando i crediti posti in esecuzione contro di lui. Per di
più, a suo carico non risultano essere stati emessi attestati di carenza di
beni. Ciò induce a ritenere che egli dispone di sufficiente liquidità per far
fronte ai suoi impegni e che la sua situazione finanziaria sta migliorando.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento
di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure
le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico
del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. È
annullata la dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 agosto 2014 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito,
è posta a carico di RE 1.
3. Le
spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dal
reclamante, è posta a suo carico.
III. Notificazione
a:
– ,;
–, __________;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).