14.2014.179
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di pensione in una casa di riposo. Eccezione di pagamento
18 settembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.179
Lugano
18 settembre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del circolo di Locarno promossa con istanza 10 luglio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
(rappr. dal figlio RA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’8 settembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 settembre 2014 dal Giudice
di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 giugno 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 3'703.40, indicando quale titolo di credito le "rette mensili
per l’appartamento 122 non pagate completamente più spese amministrative di CHF
300.00”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 luglio 2014 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di
Locarno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 16 luglio 2014. Replicando il 6 agosto 2014, l’istante
ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente
opposta con duplica scritta del 12 agosto 2014.
C. Statuendo
con decisione 5 settembre 2014, il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta limitatamente a fr. 3400.–, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 270.– a concorrenza di fr. 230.– e la rimanenza di
fr. 40.– a carico dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8
settembre 2014 chiedendo un “riesame dell’incarto”. Il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 10 settembre 2014 (data del timbro postale sulla busta di trasmissione) contro
la sentenza notificata al figlio di RE 1 l’8 settembre, in concreto il reclamo
è senz’altro tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico, la conclusione della reclamante, tendente ad un “riesame dell’incarto”
è imprecisa, ma si capisce dalla motivazione ch’essa intende ottenere la
riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza. Il reclamo
è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (cfr. DTF 136 V 135
consid. 1.2 con riferimenti).
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha considerato che il
contratto di pensione firmato dalle parti il 26 novembre 2001 costituisce un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e ha respinto l’eccezione
di pagamento sollevata dall’escussa, rilevando che dalla documentazione
prodotta la retta di maggio del 2013 non risultava versata, dei dieci bonifici
effettuati nel 2013 il primo (del 10 gennaio 2013) riguardando la retta di
dicembre del 2012 e non quella di gennaio del 2013. Egli non ha per contro rigettato
l’opposizione per le spese amministrative di fr. 300.–, non contemplate
dal contratto di pensione.
3.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce di avere pagato 12 rate nel 2011, 12 nel 2012 e 10 nel
2013.
Poiché i versamenti venivano effettuati, da regolamento, nei primi giorni
del mese per il corrente mese, a suo parere ”non si riscontrano mesi mancanti”.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo, ma d’ufficio, la forza probatoria del titolo prodotto dal
creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
Nella
fattispecie non è contestato – e comunque risulta dagli atti – che il contratto
di pensione firmato dalle parti il 26 novembre 2001 (doc. S) costituisce un
valido riconoscimento di debito per la retta mensile di fr. 3400.– (punto
n. 3) e giustifica pertanto, in linea di massima, il rigetto provvisorio dell’opposizione
per lo stesso importo (art. 82 cpv. 1 LEF).
5.
La
questione ancora litigiosa in questa sede si riassume così a valutare se il
Giudice di pace supplente ha accertato in modo manifestamente errato (cfr. sopra
ad consid. 1.2) che l’escussa non ha reso verosimile di avere pagato la retta
di maggio del 2013 pari a fr. 3'400.–.
5.1
Orbene,
il Giudice di pace supplente ha giustamente rilevato che il bonifico effettuato
il 10 gennaio 2013 è riferito al mese di dicembre del 2012, come risulta dall’avviso
di accredito sul conto dell’istante CO 1 (“Zahlungsgrund: DEZEMBER 2012 RE 1”,
doc. D accluso all’istanza) e dall’estratto del conto dell’escussa del 2
febbraio 2013, da lei stessa prodotto con le osservazioni del 16 luglio 2014
(doc. 1). Essendo gli altri bonifici eseguiti nel 2013 solo nove, manca secondo
ogni evidenza una rata, non essendo contestato che il contratto è terminato a
fine ottobre del 2013. Visto che il bonifico dell’8 febbraio 2013 si riferisce
esplicitamente al mese di gennaio del 2013 (doc. E), quello dell’8 marzo 2013 al
mese di febbraio dello stesso anno (doc. F), quello dell’8 aprile 2013 al mese
di marzo (doc. H, che contiene un’indicazione causale manifestamente errata,
siccome anche il successivo avviso d’accredito menziona il mese di aprile del
2013), quello dell’8 maggio 2013 al mese di aprile (doc. I) e quello del 10
giugno 2014 al mese di giugno (doc. L), a ragione il primo giudice ha reputato
scoperto il mese di maggio del 2013.
5.2
La
reclamante non si confronta direttamente con tale motivazione, ma afferma di
avere pagato 12 rate nel 2011, 12 nel 2012 e 10 nel 2013, sicché non si
riscontrano a suo parere rate scoperte. Dato, però, che i singoli estratti
conto dettagliati allegati alle osservazioni 16 luglio 2014 dell’escussa (doc.
1) coprono solo il periodo dal dicembre dal 2012 all’ottobre del 2013, si
suppone ch’essa fonda la propria affermazione sull’estratto dei movimenti del
conto del 3 ottobre 2013 (doc. 2), da cui si evincono, effettivamente, 33
ordini di pagamento (12 per il 2011, 12 per il 2012 e 9 per il 2010), a cui si
aggiunge quello del 7 ottobre 2013 (doc. 1, ultimo estratto). Sennonché l’estratto
dei movimenti del conto non menziona il destinatario degli ordini di pagamento (alcuni
risultano pure essere ordini collettivi). Appare dunque verosimile che l’ordine
del 9 novembre 2012, per il quale l’escussa non ha prodotto il relativo estratto
conto, non sia giunto all’istante, nella cui contabilità non figura (cfr. doc.
B). Solo così si spiegano le indicazioni causali riportate sui bonifici del
2013.
(sopra consid. 5.1), che contrariamente a quanto sostiene la reclamante
attestano pagamenti differiti di circa un mese per le rate da gennaio ad aprile
del 2013 (sopra consid. 5.1). In simili circostanze gli accertamenti del
Giudice di pace supplente non si appalesano manifestamente errati, ossia
arbitrari o del tutto insostenibili. Il reclamo va pertanto respinto.
6.
Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'400.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione
a:
– RA 1, __________,
__________;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).