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Decisione

14.2014.179

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di pensione in una casa di riposo. Eccezione di pagamento

18 settembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 luglio 2014 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di

Locarno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 16 luglio 2014. Replicando il 6 agosto 2014, l’istante

ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente

opposta con duplica scritta del 12 agosto 2014.

C. Statuendo

con decisione 5 settembre 2014, il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta limitatamente a fr. 3400.–, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 270.– a concorrenza di fr. 230.– e la rimanenza di

fr. 40.– a carico dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8

settembre 2014 chiedendo un “riesame dell’incarto”. Il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 10 settembre 2014 (data del timbro postale sulla busta di trasmissione) contro

la sentenza notificata al figlio di RE 1 l’8 settembre, in concreto il reclamo

è senz’altro tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso specifico, la conclusione della reclamante, tendente ad un “riesame dell’incarto”

è imprecisa, ma si capisce dalla motivazione ch’essa intende ottenere la

riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza. Il reclamo

è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (cfr. DTF 136 V 135

consid. 1.2 con riferimenti).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha considerato che il

contratto di pensione firmato dalle parti il 26 novembre 2001 costituisce un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e ha respinto l’eccezione

di pagamento sollevata dall’escussa, rilevando che dalla documentazione

prodotta la retta di maggio del 2013 non risultava versata, dei dieci bonifici

effettuati nel 2013 il primo (del 10 gennaio 2013) riguardando la retta di

dicembre del 2012 e non quella di gennaio del 2013. Egli non ha per contro rigettato

l’opposizione per le spese amministrative di fr. 300.–, non contemplate

dal contratto di pensione.

3.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce di avere pagato 12 rate nel 2011, 12 nel 2012 e 10 nel

2013.

Poiché i versamenti venivano effettuati, da regolamento, nei primi giorni

del mese per il corrente mese, a suo parere ”non si riscontrano mesi mancanti”.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo, ma d’ufficio, la forza probatoria del titolo prodotto dal

creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

Nella

fattispecie non è contestato – e comunque risulta dagli atti – che il contratto

di pensione firmato dalle parti il 26 novembre 2001 (doc. S) costituisce un

valido riconoscimento di debito per la retta mensile di fr. 3400.– (punto

n. 3) e giustifica pertanto, in linea di massima, il rigetto provvisorio dell’opposizione

per lo stesso importo (art. 82 cpv. 1 LEF).

5.

La

questione ancora litigiosa in questa sede si riassume così a valutare se il

Giudice di pace supplente ha accertato in modo manifestamente errato (cfr. sopra

ad consid. 1.2) che l’escussa non ha reso verosimile di avere pagato la retta

di maggio del 2013 pari a fr. 3'400.–.

5.1

Orbene,

il Giudice di pace supplente ha giustamente rilevato che il bonifico effettuato

il 10 gennaio 2013 è riferito al mese di dicembre del 2012, come risulta dall’avviso

di accredito sul conto dell’istante CO 1 (“Zahlungsgrund: DEZEMBER 2012 RE 1”,

doc. D accluso all’istanza) e dall’estratto del conto dell’escussa del 2

febbraio 2013, da lei stessa prodotto con le osservazioni del 16 luglio 2014

(doc. 1). Essendo gli altri bonifici eseguiti nel 2013 solo nove, manca secondo

ogni evidenza una rata, non essendo contestato che il contratto è terminato a

fine ottobre del 2013. Visto che il bonifico dell’8 febbraio 2013 si riferisce

esplicitamente al mese di gennaio del 2013 (doc. E), quello dell’8 marzo 2013 al

mese di febbraio dello stesso anno (doc. F), quello dell’8 aprile 2013 al mese

di marzo (doc. H, che contiene un’indicazione causale manifestamente errata,

siccome anche il successivo avviso d’accredito menziona il mese di aprile del

2013), quello dell’8 maggio 2013 al mese di aprile (doc. I) e quello del 10

giugno 2014 al mese di giugno (doc. L), a ragione il primo giudice ha reputato

scoperto il mese di maggio del 2013.

5.2

La

reclamante non si confronta direttamente con tale motivazione, ma afferma di

avere pagato 12 rate nel 2011, 12 nel 2012 e 10 nel 2013, sicché non si

riscontrano a suo parere rate scoperte. Dato, però, che i singoli estratti

conto dettagliati allegati alle osservazioni 16 luglio 2014 dell’escussa (doc.

1) coprono solo il periodo dal dicembre dal 2012 all’ottobre del 2013, si

suppone ch’essa fonda la propria affermazione sull’estratto dei movimenti del

conto del 3 ottobre 2013 (doc. 2), da cui si evincono, effettivamente, 33

ordini di pagamento (12 per il 2011, 12 per il 2012 e 9 per il 2010), a cui si

aggiunge quello del 7 ottobre 2013 (doc. 1, ultimo estratto). Sennonché l’estratto

dei movimenti del conto non menziona il destinatario degli ordini di pagamento (alcuni

risultano pure essere ordini collettivi). Appare dunque verosimile che l’ordine

del 9 novembre 2012, per il quale l’escussa non ha prodotto il relativo estratto

conto, non sia giunto all’istante, nella cui contabilità non figura (cfr. doc.

B). Solo così si spiegano le indicazioni causali riportate sui bonifici del

2013.

(sopra consid. 5.1), che contrariamente a quanto sostiene la reclamante

attestano pagamenti differiti di circa un mese per le rate da gennaio ad aprile

del 2013 (sopra consid. 5.1). In simili circostanze gli accertamenti del

Giudice di pace supplente non si appalesano manifestamente errati, ossia

arbitrari o del tutto insostenibili. Il reclamo va pertanto respinto.

6.

Gli

oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'400.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione

a:

– RA 1, __________,

__________;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).