14.2014.18
Reclamo contro fallimento. Esecuzione in esame saldata. Solvibilità resa verosimile
18 febbraio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.18
Lugano
18 febbraio 2014
B/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 31 ottobre 2013 da
RE 1
contro
RE
1
patrocinata
dall’avv. PA 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona
con sentenza del
13 gennaio 2014 (inc. n. SO.2013.1211) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della ditta RE 1, a far tempo
dal giorno 14 gennaio 2014 alle ore 09.00
2./3./4.
Omissis.”
Decisione
tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 22 gennaio 2014 ne postula
l’annullamento;
rilevato
che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo credito essendo stato
saldato;
premesso
che con disposizione ordinatoria presidenziale del 23 gennaio 2014
al
reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di
fr. 1'162.10 oltre interessi e spese.
B. La convenuta non ha
presentato osservazioni nel termine assegnatole e nemmeno le parti hanno chiesto
di essere convocate a un’udienza.
C. Con decisione del 13 gennaio
2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo dal 14 gennaio 2014 alle ore 09.00.
D. Con il reclamo RE 1
asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del
17 gennaio 2014 emessa da CO 1 relativa al pagamento di fr. 1'564.20 in
relazione all’esecuzione n. __________ (doc. C). La reclamante sostiene inoltre
di avere saldato due ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi confronti,
producendo due ricevute dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona relative
al pagamento a saldo dell’esecuzione n. __________ rispettivamente n. __________
così come un estratto del predetto ufficio al 20 gennaio 2014, dal quale
risulta che le due uniche procedure pendenti sono state pagate e che a carico
della reclamante non vi sono attestati di carenza di beni (doc. D/E).
in
diritto:
1. La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi
di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14 pag. 347).
b) Nel caso in
esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 17 gennaio 2014 di CO 1
relativa al pagamento di fr. 1'564.20 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________,
per cui essendo provato che la convenuta ha saldato il suo debito nei confronti
della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di
Bellinzona al 20 gennaio 2014 si evince le altre due procedure esecutive
pendenti nei confronti della convenuta sono state estinte e che a suo carico non
risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la reclamante
dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, che la sua
situazione finanziaria non sta peggiorando e che il mancato pagamento di debiti
accertati è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13
pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità.
La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento
quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza
di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
2. Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in
ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC).
Le spese dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti sono pure a carico della reclamante.
A controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è accolto e di
conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 14 gennaio 2014 pronunciata dal Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. n SO.2013.1211), nei confronti di AP
1, è annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
Considerandi
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a
carico di RE 1.
III. Notificazione a:
-
-
-;
-
-
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).