14.2014.181
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Contestazione dell’identità e della firma del datore di lavoro. Eccezione di compensazione
20 ottobre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.181
Lugano
20 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.781 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 luglio 2014 da
CO 1,
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 settembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 settembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 agosto 2013 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 16'500.– oltre interessi del 5% dal 18 luglio 2013, indicando quale
titolo di credito degli “arretrati stipendi per 8 mesi”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 luglio 2014 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 18 agosto 2014.
C. Statuendo
con decisione 3 settembre 2014, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e
rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 10'400.–
oltre interessi del 5% dal 18 luglio 2013, ponendo a carico della parte
convenuta le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità ridotta di fr. 20.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13
settembre 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il
reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 settembre 2014 contro la sentenza spedita a RE 1 il 3
settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale
federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di lavoro
sottoscritto dalle parti il 20 novembre 2012 costituisce un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per complessivi fr. 10'400.– (pari a
8 mensilità di fr. 1'300.– ciascuna), accogliendo l’istanza limitatamente a
tale importo (inferiore a quello di fr. 16'500.– posto in esecuzione).
Egli ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso,
ritenendo che la contropretesa fatta valere nei confronti dell’istante per i
pasti che lei e i suoi figli avrebbero consumato presso il Ristorante L__________
non sia stata né quantificata né resa verosimile. Quanto al credito di fr. 13'200.–
vantato quale partecipazione dell’istante alle spese di locazione durante 11
mesi (a fr. 1'200.– l’uno), il Pretore ha evidenziato come si fondi su un
documento non firmato dall’istante e dal quale non risulta alcun impegno da parte
sua.
3. Nel
reclamo RE 1 contesta che il contratto di lavoro sia un titolo esecutivo
sufficiente per diversi motivi: ne è parte la “società L__________ di RE 1” e
non lui stesso, non è dato di sapere di chi è la firma apposta sul contratto, l’importo
posto in esecuzione non corrisponde a quello del presunto salario arretrato,
non vi è alcuna indicazione sulle mensilità impagate e l’istante non ha
dimostrato l’esistenza di salari scoperti. Sulla questione della compensazione,
il reclamante fa valere di non avere ottenuto dall’Istituto delle assicurazioni
sociali (IAS) la documentazione necessaria a sostanziare la sua contropretesa,
aggiungendo ad ogni modo che la procedura di rigetto non è la sede per approfondire
tale questione, fermo restando che a parer suo sarebbe stata facoltà del
Pretore verificare presso tale ente la situazione dell’istante, la quale
avrebbe percepito delle prestazioni complementari dell’assicurazione invalidità
dichiarando di pagare una pigione che in realtà non avrebbe mai corrisposto.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1).
5. Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di
lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta
alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il
datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha
fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario
(sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2
con rinvii; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 126 ad art. 82 LEF).
5.1 In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.2 Nella
fattispecie, il contratto di lavoro agli atti (doc. B), concluso dalle parti il
20 novembre 2012 a tempo indeterminato (clausola n. 7), costituisce a non
dubitarne un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario
netto di fr. 1'300.– mensili (clausola n. 4), come accertato dal Pretore.
Infatti, contrariamente a quanto afferma abusivamente RE 1 nel reclamo, il
contratto risulta da lui stesso firmato a titolo personale, come rivelano un
semplice confronto con la firma da lui apposta sul reclamo, ma soprattutto la
propria ammissione in prima sede (“20 novembre
2012: unitamente a CO 1 quale dipendente sottoscrivo in qualità di datore di
lavoro un contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede un salario mensile
netto di CHF 1'300.–”, osservazioni del 18 agosto 2014). La ditta “Ristorante
L__________ di RE 1” non può del resto essere una società, giacché non include
nessun suffisso come “SA” o “Sagl” e comunque non risulta iscritta a registro
di commercio. E come ditta individuale essa non ha personalità giuridica, ma è
il titolare, ovvero RE 1, a rispondere personalmente degli impegni assunti (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 29 ad art. 39 LEF).
5.3 Quanto
all’assenza di corrispondenza tra l’importo posto in esecuzione e quello del
presunto salario arretrato, il Pretore ha giustamente limitato il rigetto dell’opposizione
a fr. 10'400.– (pari a 8 mensilità di fr. 1'300.– ciascuna), conformemente
all’esplicita richiesta figurante sia sul precetto esecutivo che sull’istanza
circa le mensilità impagate (“arretrati stipendi per 8 mesi”). Il reclamante
non spiega perché questo modo di fare sarebbe errato. Che i salari in questione
siano già stati pagati, il reclamante non lo afferma e neppure lo rende
verosimile, come gli sarebbe spettato (v. sotto consid. 6). L’istante, invece,
non è tenuta a dimostrare l’esistenza di crediti di salario che l’escusso ha
riconosciuto firmando il contratto. Il reclamo è quindi manifestamente infondato
su tutti questi punti.
6. All’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.1 Nel
caso specifico, il reclamante ripropone in questa sede l’eccezione di
compensazione, ma senza confrontarsi puntualmente con l’argomentazione del
primo giudice, ciò che già ne decreta l’irricevibilità (sopra consid. 1.2).
6.2 Ad
ogni modo, il reclamante non può seriamente rimproverare al Pretore di non aver
assunto documenti o informazioni ch’egli, in prima istanza, non gli aveva
chiesto di acquisire agli atti, per tacere del fatto che spetta alle parti (e
nella circostanza allo stesso escusso) e non al giudice di allegare i fatti
rilevanti come pure d’indicare le relative prove (art. 55 cpv. 1 CPC). Senza
contare che la credibilità del reclamante, già fortemente minata (v. sopra
consid. 5.2), crolla definitivamente laddove scrive nel reclamo che l’istante
avrebbe dichiarato “di pagare una pigione che in realtà non ha mai corrisposto”,
mentre si evince dalla documentazione da lui prodotta in prima sede (doc. 1)
che tale dichiarazione l’ha sottoscritta lui stesso. Al limite del temerario,
il reclamo, oltre che irricevibile su questo punto, è anche integralmente infondato.
7. Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 16'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione
a:
– , ,
– , ,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).