14.2014.182
Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito di remunerazione del lavoro di assistenza a un’anziana fondato su un testamento formalmente nullo. Richiesta di riduzione delle ripetibili sotto i
28 gennaio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.182
Lugano
28 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 7 aprile 2014 da
CO 1 (Germania)
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 2
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 settembre 2014
presentato da RE 2 contro la decisione emessa l’8 settembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. RE 2 ha assistito per circa cinque anni E__________ E__________,
madre di CO 1, deceduta il 26 ottobre 2012 all’età di 105 anni. Durante questi
anni, RE 2, oltre ad aver prestato le cure necessarie all’anziana, che viveva
nell’appartamento sopra il suo, ha lavorato nel contempo sia come custode dello
stabile dove risiedeva che come segretaria presso lo studio medico del dott.
med. __________.
Fatti
B. Il
5 marzo 2009, alla presenza di due testimoni, E__________ E__________ ha
controfirmato un testo dattiloscritto – indirizzato a suo figlio e alla di lei
moglie – nel quale, oltre ad esternare il sentimento di profonda gratitudine
nei confronti di RE 2 per l’affettuosa assistenza prestatale, ha espresso la
volontà che la sostanza ereditaria fosse “almeno” divisa fra di loro (“Ich möchte auch, dass Du CO 1 mein
Sohn und __________ als meine Schwiegertochter mit der Frau RE 2 genannt (H__________), das ganze Vermögen mindestens mit-einander teilt. […] Ich möchte, dass Ihr meine Kinder in meinem Sinne handelt”
(doc. B accluso all’istanza, inserto B dell’istrumento
di pubblicazione del 22 febbraio 2013 del notaio avv. __________).
C. Con
istanza 26 marzo 2014 diretta contro CO 1, RE 2 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso la __________
e __________ di “tutti gli
averi e di tutte le somme in qualunque valuta, carte e valori, titoli, azioni,
obbligazioni, crediti, diritti, garanzie bancarie o effetti cambiari, metalli
preziosi, depositati nel nome e per il conto della successione fu E__________ E__________”, come pure il sequestro delle quote di comproprietà per piani n. __________
e __________ della particella n. __________ RFD di __________,
il tutto fino a concorrenza di fr. 487'000.– oltre interessi del 5% dal 26
ottobre 2012 per “garantire in qualche modo la giusta remunerazione dell’istante
per il lavoro svolto in favore della sig.ra E__________”, facendo valere
quale titolo del credito lo scritto del 5 marzo 2009.
Quale causa del sequestro l’istante ha indicato il domicilio del debitore all’estero
(art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
D. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
con decreto del 27 marzo 2014 e ordinato il sequestro secondo le modalità richieste,
alla cui esecuzione l’Ufficio esecuzione di Lugano ha proceduto il 31 marzo
2014 (verbale n. __________), con istanza 7 aprile 2014 CO 1 ha presentato
opposizione al decreto di sequestro. All’udienza di discussione del 14 luglio 2014 la parte debitrice ha
confermato la sua opposizione, mentre la controparte ha concluso per la reiezione
della stessa e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica e di
duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni.
E. Statuendo
con decisione 8 settembre 2014 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato
il sequestro, ponendo a carico della parte sequestrante le spese processuali di
fr. 1'000.– e ripetibili di fr. 5'000.– a favore dell’opponente.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 2 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 settembre 2014 con cui ha chiesto, in via
principale, l’annullamento dell’opposizione al sequestro e il rinvio della
causa al Pretore per nuovo giudizio, e in via subordinata la riduzione a fr. 2'500.–
dell’indennità per ripetibili posta in favore dell’opponente. Nelle sue
osservazioni del 16 ottobre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 settembre 2014 contro la sentenza notificata al
patrocinatore della reclamante al più presto il 9 settembre, in concreto il
reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente
sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda
la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea,
e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). Nel caso specifico, contrariamente a quanto afferma il
resistente (osservazioni preliminare n. 2), la reclamante si è confrontata con
la decisione impugnata, indicando i fatti che ritiene accertati in modo
manifestamente errato (ad esempio l’entità lavorativa dedicata a E__________
E__________ o il carattere gratuito dei regali da lei ricevuti) e contestando
le esigenze probatorie troppo elevate poste dal Pretore (v. sotto consid. 4).
Sotto questo profilo, dunque, il reclamo è ricevibile.
1.3
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.
/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF
14.1999.3
del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore
(n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3
), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha considerato che la pretesa retributiva di fr. 487'000.–
fatta valere dalla sequestrante per il lavoro svolto a favore della defunta E__________
E__________ non ha trovato conferma alla luce delle considerazioni e degli
elementi di prova apportati da CO 1, in particolare perché la sequestrante –
nel periodo in cui si è occupata dell’anziana signora – ha comunque ricevuto
mensilmente dalla stessa fr. 500.– (fr. 600.– nell’ultimo anno di
vita), oltre a fr. 30'000.– annui, da essa qualificati quali “regali”, per
un totale annuo di circa fr. 36'000.–, ossia fr. 3'000.– mensili. Il
giudice di prime cure ha quindi ritenuto che tale somma fosse “più che adeguata per un’attività di
assistenza e di cura che comunque risulta essere accessoria e a tempo residuo,
dato che nel contempo la sequestrante lavorava all’80% alle dipendenze del dottor
__________ e esercitava, in più, l’attività di custode presso lo stabile di via
__________” (sentenza,
pag. 5 in basso).
In merito allo scritto 5 marzo 2009, il
Pretore ha rilevato che esso non rappresenta una pattuizione di retribuzione
che preveda un salario determinato o determinabile. A detta sua, in quel testo
E__________ E__________ esprime solo un’immensa gratitudine
nei confronti della sequestrante e formula, tutt’al più, una sua volontà all’indirizzo
del figlio e della nuora, senza però assumere alcun obbligo verso la sequestrante.
E, comunque, tale volontà non appare confezionata in una forma testamentaria
valida. In queste circostanze, il Pretore ha quindi accolto l’opposizione del
debitore e revocato il sequestro senza esaminare i due altri presupposti
(verosimiglianza di una causa di sequestro e dell’esistenza di beni
appartenenti al debitore).
4.
Nel
reclamo, RE 2 rimprovera al Pretore di aver omesso di considerare che in
procedura sommaria il sequestrante non ha a disposizione tutti i mezzi di prova
atti a comprovare le sue affermazioni e che il solo fatto ch’essa abbia già
avviato l’azione di merito (in via riconvenzionale) per far accertare il suo
credito lo rende verosimile. Nel merito, essa rileva che non vi era alcuna
incompatibilità fra le attività professionali da lei svolte e la cura costante
prestata a E__________ E__________ (da lei stimata in 5-6 ore al giorno) con l’aiuto
del marito e della figlia, visto che le stesse si svolgevano tutte nel medesimo
stabile ed erano perfettamente organizzate fra loro. La reclamante ribadisce
inoltre che i soldi ricevuti mensilmente dall’assistita non erano una remunerazione,
ma servivano a coprire le spese vive che doveva sostenere per conto dell’anziana
signora (costi del telefono, trasferte in auto, posteggi, francobolli, gettoni
di lavanderia, ecc.). Pure i regali (somme di denaro) che le venivano donati
saltuariamente per le ricorrenze abituali come il Natale, il compleanno, il
matrimonio di uno dei figli o il battesimo di un nipote (reclamo, pag. 5 ad 8)
– a detta sua – erano un modo per l’assistita di indennizzarla per l’aiuto
giornaliero che riceveva e per non aver preso giorni di ferie per due anni
consecutivi al fine di accudirla (reclamo, pag. 6 in alto). La sequestrante reputa arbitraria quindi la conclusione a cui è pervenuto il Pretore, il
quale – secondo lei – non poteva affermare che i regali non fossero tali e che
la defunta non avesse l’“animus donandi”, ma volesse invece retribuirla.
Ritenendo
così di non essere mai stata rimunerata per il lavoro svolto, la reclamante
sostiene che è proprio con lo scritto del 5 marzo 2009 che E__________ E__________
ha voluto prevedere una retribuzione adeguata a suo favore, invitando il figlio
a dividere a metà con lei il patrimonio successorio, pari a suo dire all’incirca
a fr. 5 mio. Per lei, quindi, questo testo rende verosimile sia l’esistenza
del credito sia l’ordine di grandezza del suo ammontare (fr. 2.5 mio),
fermo restando che la remunerazione da lei richiesta è soltanto di fr. 487'000.–.
Circa la quantificazione dettagliata di tale importo essa rinvia alla sua
petizione riconvenzionale a convalida del sequestro presentata nella causa promossa
da CO 1 per far annullare le disposizioni testamentarie del 5 marzo 2009 (doc. Q accluso all’istanza), non
senza ricordare che la sua sostituta in caso di ferie o vacanze era pagata fr. 500.–
al giorno nel primo anno e fr. 300.– al giorno gli ultimi anni. In
conclusione, la reclamante considera di aver portato quel “inizio di prova”
richiesto dalla giurisprudenza, che il Pretore, a detta sua, “avrebbe esteso
fin quasi alla dimostrazione definitiva del credito”.
5.
Nelle sue osservazioni al reclamo,
preliminarmente CO 1 contesta l’esistenza di una causa di sequestro e di un
titolo di credito, quello citato nell’istanza – un testamento che anche la sequestrante
considera nullo – divergendo dal contratto di lavoro ch’essa fa valere nel
reclamo. Egli ritiene, d’altronde, che la reclamante non è riuscita ad
oggettivare le proprie pretese, e in particolare non ha fornito alcun inizio di
prova circa l’estensione dell’attività svolta e l’esistenza
di un accordo di retribuzione, ammettendo, anzi, che le sue aspettative erano
quelle di una ricompensa alla morte di E__________ E__________, ciò che per l’opponente nulla ha a che vedere con una retribuzione.
Considerare, in queste circostanze, inverosimile il credito per salari invocato
non è secondo lui arbitrario.
6.
Preliminarmente,
giova constatare come il credito per cui è chiesto il sequestro non sia, in sé,
lo scritto 5 marzo 2009 di E__________ E__________ (doc.
B), bensì “la giusta remunerazione”
per il lavoro svolto dalla sequestrante, che sarebbe a suo dire in qualche
modo “garantita” dall’invito rivolto dall’anziana al figlio con il noto scritto
a dividere con lei, RE 2, la sostanza ereditaria (cfr. istanza, pag. 4 ad 5, e reclamo, pag. 6-7 ad 9).
Contrariamente a quanto sostiene l’opponente, la sequestrante non ha mutato la
causa del credito e la menzione (“istrumento di pubblicazione dello scritto 5
marzo 2009 del 22 febbraio del notaio avv. __________”) presente sul decreto di
sequestro non è quindi di rilievo, se non nel senso indicato nell’istanza di
sequestro. Ciò posto, non v’è dubbio che il preteso credito per salario, che
sarebbe sorto tra parti entrambe domiciliate in Svizzera per prestazioni ivi
effettuate, abbia un legame con la Svizzera sufficiente a giustificare la causa
di sequestro invocata dalla sequestrante, ovvero quella dell’art. 271 cpv. 1 n.
4.
LEF.
7.
Che
la reclamante abbia già avviato l’azione di merito (in via
riconvenzionale) per far accertare il credito per salari da lei vantato non lo
rende, di tutta evidenza, verosimile. Concessione (art. 272 LEF) e convalida
(art. 279 LEF) del sequestro, infatti, sono fasi strutturalmente e
temporalmente distinte. Il sequestro può così essere decretato unicamente se l’esistenza,
l’importo e l’esigibilità del credito vantato dal sequestrante sono già verosimili
al momento della presentazione dell’istanza (rispettivamente del giudizio sull’opposizione
al sequestro), indipendentemente dalla situazione processuale nella causa di
convalida, segnatamente per quanto riguarda l’assunzione delle prove. Il
reclamo, su questo punto, non merita ulteriori approfondimenti.
8.
Pare
invece verosimile che l’assistenza prestata a E__________
E__________ sia quantificabile in diverse ore al giorno, come risulta dall’interrogatorio
della sequestrante davanti al Ministero pubblico (doc. 3, pag. 5) e dal fatto,
non contestato e in parte confermato dalla stessa anziana (cfr. doc. B),
ch’essa, in ragione della sua età e della sua salute, abbisognava, ad ogni modo
negli ultimi anni, di cure costanti, interamente prodigate dalla sequestrante, con l’aiuto del marito e della figlia (fatte salve alcune ferie e assenze in cui è stata sostituita da M__________).
Resta da stabilire, tuttavia, se tra l’anziana e la reclamante, come quest’ultima
sostiene, era davvero sorto un contratto di lavoro o perlomeno un obbligo di
rimunerazione a carico di E__________ E__________.
8.1
La
reclamante sostiene l’esistenza di un tale obbligo sulla base del noto scritto del 5 marzo 2009 (doc. B), in cui E__________
E__________, nel confermare l’aiuto costante ricevuto dal settembre del 2007, ha dichiarato che i rimanenti soldi della cassetta di sicurezza da lei regalati erano solo un
piccolo riconoscimento per l’assistenza affettuosa
prestata e tutto il lavoro avuto con lei (“Das ist nur eine kleine
Anerkennung für die liebevolle Führsorge und all di Arbeit welche Sie mit mir
hatte”). Sennonché E__________ E__________ non parla di
salario o di retribuzione, bensì di un riconoscimento, una ricompensa che la sequestrante
avrebbe dovuto ricevere dopo la sua morte secondo le indicazioni date al figlio
adottivo (cfr. reclamo, pag. 7 in alto). Da tale scritto si evince tutt’al
più l’espressione di un obbligo morale nei confronti della reclamante, ma
sicuramente non la conferma di un contratto di lavoro, ciò che avrebbe presupposto
l’esistenza di un rapporto di subordinazione e di un accordo di remunerazione a
tempo o a cottimo (art. 319 CO), che all’evidenza nella fattispecie difetta. Il
fatto poi che la disposizione di ultima volontà sia nulla per motivi di forma
non può cambiare la natura della relazione giuridica tra le interessate, trasformandola
come per incanto in un contratto di lavoro.
8.2
La
reclamante, d’altronde, non risulta mai aver chiesto a E__________ E__________
di essere rimunerata, verosimilmente perché era legata a lei da “forti legami
di amicizia” (pag. 6 in alto), quasi fosse con il marito e la figlia la sua
“unica famiglia” (reclamo, pag. 6 a metà). Per la sua dedizione ha ricevuto
cospicui regali (quantificati dal Pretore, senza contestazione da parte della
reclamante, in fr. 30'000.– l’anno) e ricorrenti indennizzi (di fr. 500.–
mensili, aumentati a fr. 600.– l’ultimo anno) quando l’anziana era ancora
in vita, facendo assegnamento per il futuro su un’aspettativa di natura
successoria. Anche suo marito, del resto, ritiene che non sussistesse alcun
contratto di lavoro, precisando che “non era un lavoro ma era diventato un rapporto
affettivo” (verbale d’interrogatorio dell’11 ottobre 2013, doc. 6 pag. 4 n.
40-41). In queste circostanze, ancorché in parte per altri motivi, nell’esito
non si può reputare manifestamente errata la conclusione del Pretore circa l’inverosimiglianza
della pretesa di remunerazione di fr. 487'000.– avanzata dalla
sequestrante, donde la reiezione del reclamo.
9.
In via subordinata, la reclamante, chiede che le ripetibili (di fr. 5'000.–)
assegnate in prima istanza alla controparte, vengano ridotte della metà (reclamo,
pag. 8 ad 12). Essa ritiene infatti che l’importo calcolato in base all’art. 11
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) sia eccessivo, proponendo invece di calcolare le
ripetibili sulla scorta dell’art. 13 RTar. Nello specifico, essa afferma che il
tempo necessario per la parte opponente nella gestione della pratica può essere
stimato all’incirca in 10 ore di lavoro a fr. 250.– l’ora (reclamo, pag. 8
ad 12 in basso). L’opponente, dal canto suo, contesta recisamente la richiesta
di controparte, precisando che il suo patrocinatore attuale, avv. PA 2, ha
assunto il mandato a procedura di sequestro avviata e ha quindi dovuto
esaminare la causa di merito e l’intero incarto penale per poter rispondere con
cognizione di causa (osservazioni, pag. 11 ad 12 in basso).
9.1
In
forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere
stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al
precitato Regolamento. L’art. 11 cpv. 1 RTar prevede che per le cause ordinarie
con un valore litigioso tra fr. 100'000.– e fr. 500'000.–, la
retribuzione dovuta alla parte vincente per il compimento dell’intera procedimento
può essere quantificata fra il 6% e il 9% del valore di causa. In deroga al
cpv. 1, la norma prevede che “nelle procedure speciali civili e di esecuzione e
fallimenti, le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo
calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 1 lett. b RTar). Tra l’aliquota minima e quella massima l’indennità
va fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l’importanza della lite,
le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall’avvocato,
avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 RTar). Tuttavia “nel caso di manifesta sproporzione tra
il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in
base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli
interessi delle parti in causa lo giustifichino”, l’art. 13 cpv. 1 RTar,
prevede che “l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.
9.2
Ciò
posto, si constata innanzitutto che a fronte di un valore litigioso di fr. 487'000.–
indicato nella sentenza, l’indennità ad valorem poteva essere fissata
tra fr. 5'844.– e fr. 30'681.–, sicché attribuendo un’indennità per
ripetibili di fr. 5'000.– il giudice di prime cure è in definitiva rimasto
al di sotto del limite inferiore della tariffa, tenendo già conto di un grado minimo
di dispendio lavorativo e di complessità della causa. Perché egli avrebbe
dovuto ridurre l’indennità ulteriormente la reclamante non spiega compiutamente.
Al riguardo essa non ha dimostrato né che la causa in esame abbia richiesto un dispendio
manifestamente inferiore a quello usuale in una causa di sequestro ordinaria
con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi
delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare
una deroga rispetto alla tariffa di legge.
Nella
sua descrizione del lavoro svolto dalla controparte (redazione di un allegato
di opposizione di 9 pagine e partecipazione a un’udienza di mezz’ora), stimato
in 10 ore, la reclamante pare poi dimenticare il tempo necessario alla lettura
dell’istanza di sequestro e degli allegati e alla tenuta di almeno un colloquio
con il cliente. Non può infatti ignorarsi che, sebbene il patrocinatore avesse
avuto conoscenza della causa di merito – ciò che non è stato il caso –, egli
non avrebbe comunque potuto fare a meno, per scrupolo di patrocinio, di
(ri)esaminare tutti gli atti presentati dalla sequestrante. D’altronde, essa
misconosce che nel caso di manifesta sproporzione tra le
prestazioni eseguite e l’onorario ad valorem, l’art. 13 cpv. 1
RTar non consente al giudice di calcolare l’onorario unicamente a
ore (di regola alla tariffa di fr. 280.– l’ora, cfr. art. 12 RTar), dovendo
egli anche in una simile ipotesi continuare a ponderare tutti i fattori
menzionati all’art. 11 RTar, compreso quello del valore litigioso. Tutto
sommato, l’indennità stabilita dal Pretore non viola l’art. 13 cpv. 1 RTar,
rimanendo nei limiti dell’ampio potere d’apprezzamento che gli è riconosciuto dalla
tariffa (cfr. Trezzini in:
Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 392 ad 3A). La decisione
impugnata resiste dunque alla critica anche su questo punto.
10.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
) rispettivamente 11 cpv. 1-2 RTar, seguono la
soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 487'000.–, supera agevolmente
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà
a CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).