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Decisione

14.2014.182

Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito di remunerazione del lavoro di assistenza a un’anziana fondato su un testamento formalmente nullo. Richiesta di riduzione delle ripetibili sotto i

28 gennaio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

5 marzo 2009, alla presenza di due testimoni, E__________ E__________ ha

controfirmato un testo dattiloscritto – indirizzato a suo figlio e alla di lei

moglie – nel quale, oltre ad esternare il sentimento di profonda gratitudine

nei confronti di RE 2 per l’affettuosa assistenza prestatale, ha espresso la

volontà che la sostanza ereditaria fosse “almeno” divisa fra di loro (“Ich möchte auch, dass Du CO 1 mein

Sohn und __________ als meine Schwiegertochter mit der Frau RE 2 genannt (H__________), das ganze Vermögen mindestens mit-einander teilt. […] Ich möchte, dass Ihr meine Kinder in meinem Sinne handelt”

(doc. B accluso all’istanza, inserto B dell’istru­­mento

di pubblicazione del 22 febbraio 2013 del notaio avv. __________).

C. Con

istanza 26 marzo 2014 diretta contro CO 1, RE 2 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso la __________

e __________ di “tutti gli

averi e di tutte le somme in qualunque valuta, carte e valori, titoli, azioni,

obbligazioni, crediti, diritti, garanzie bancarie o effetti cambiari, metalli

preziosi, depositati nel nome e per il conto della successione fu E__________ E__________”, come pure il sequestro delle quote di comproprietà per piani n. __________

e __________ della particella n. __________ RFD di __________,

il tutto fino a concorrenza di fr. 487'000.– oltre interessi del 5% dal 26

ottobre 2012 per “garantire in qualche modo la giusta remunerazione dell’istante

per il lavoro svolto in favore della sig.ra E__________”, facendo valere

quale titolo del credito lo scritto del 5 marzo 2009.

Quale causa del sequestro l’istante ha indicato il domicilio del debitore all’estero

(art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

D. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza

con decreto del 27 marzo 2014 e ordinato il sequestro secondo le modalità richieste,

alla cui esecuzione l’Ufficio esecuzione di Lugano ha proceduto il 31 marzo

2014 (verbale n. __________), con istanza 7 aprile 2014 CO 1 ha presentato

opposizione al decreto di sequestro. All’udienza di discussione del 14 luglio 2014 la parte debitrice ha

confermato la sua opposizione, mentre la controparte ha concluso per la reiezione

della stessa e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica e di

duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni.

E. Statuendo

con decisione 8 settembre 2014 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato

il sequestro, ponendo a carico della parte sequestrante le spese processuali di

fr. 1'000.– e ripetibili di fr. 5'000.– a favore dell’opponente.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 2 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 settembre 2014 con cui ha chiesto, in via

principale, l’annullamento dell’opposi­­zione al sequestro e il rinvio della

causa al Pretore per nuovo giudizio, e in via subordinata la riduzione a fr. 2'500.–

dell’inden­­nità per ripetibili posta in favore dell’opponente. Nelle sue

osservazioni del 16 ottobre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 settembre 2014 contro la sentenza notificata al

patrocinatore della reclamante al più presto il 9 settembre, in concreto il

reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente

sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda

la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea,

e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). Nel caso specifico, contrariamente a quanto afferma il

resistente (osservazioni preliminare n. 2), la reclamante si è confrontata con

la decisione impugnata, indicando i fatti che ritiene accertati in modo

manifestamente errato (ad esempio l’enti­­tà lavorativa dedicata a E__________

E__________ o il carattere gratuito dei regali da lei ricevuti) e contestando

le esigenze probatorie troppo elevate poste dal Pretore (v. sotto consid. 4).

Sotto questo profilo, dunque, il reclamo è ricevibile.

1.3

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo

grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.

1.

/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF

14.1999.3

del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accer­­tamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore

(n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138

III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve

convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.

4.3

), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto

sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha considerato che la pretesa retributiva di fr. 487'000.–

fatta valere dalla sequestrante per il lavoro svolto a favore della defunta E__________

E__________ non ha trovato conferma alla luce delle considerazioni e degli

elementi di prova apportati da CO 1, in particolare perché la sequestrante –

nel periodo in cui si è occupata dell’anziana signora – ha comunque ricevuto

mensilmente dalla stessa fr. 500.– (fr. 600.– nell’ultimo anno di

vita), oltre a fr. 30'000.– annui, da essa qualificati quali “regali”, per

un totale annuo di circa fr. 36'000.–, ossia fr. 3'000.– mensili. Il

giudice di prime cure ha quindi ritenuto che tale somma fosse “più che adeguata per un’at­tività di

assistenza e di cura che comunque risulta essere accessoria e a tempo residuo,

dato che nel contempo la sequestrante lavorava all’80% alle dipendenze del dottor

__________ e esercitava, in più, l’attività di custode presso lo stabile di via

__________” (sentenza,

pag. 5 in basso).

In merito allo scritto 5 marzo 2009, il

Pretore ha rilevato che esso non rappresenta una pattuizione di retribuzione

che preveda un salario determinato o determinabile. A detta sua, in quel testo

E__________ E__________ esprime solo un’immensa gratitudine

nei confronti della sequestrante e formula, tutt’al più, una sua volontà all’indirizzo

del figlio e della nuora, senza però assumere alcun obbligo verso la sequestrante.

E, comunque, tale volontà non appare confezionata in una forma testamentaria

valida. In queste circostanze, il Pretore ha quindi accolto l’opposizione del

debitore e revocato il sequestro senza esaminare i due altri presupposti

(verosimiglianza di una causa di sequestro e dell’esistenza di beni

appartenenti al debitore).

4.

Nel

reclamo, RE 2 rimprovera al Pretore di aver omesso di considerare che in

procedura sommaria il sequestrante non ha a disposizione tutti i mezzi di prova

atti a comprovare le sue affermazioni e che il solo fatto ch’essa abbia già

avviato l’azione di merito (in via riconvenzionale) per far accertare il suo

credito lo rende verosimile. Nel merito, essa rileva che non vi era alcuna

incompatibilità fra le attività professionali da lei svolte e la cura costante

prestata a E__________ E__________ (da lei stimata in 5-6 ore al giorno) con l’aiuto

del marito e della figlia, visto che le stesse si svolgevano tutte nel medesimo

stabile ed erano perfettamente organizzate fra loro. La reclamante ribadisce

inoltre che i soldi ricevuti mensilmente dall’assistita non erano una remunerazione,

ma servivano a coprire le spese vive che doveva sostenere per conto dell’anziana

signora (costi del telefono, trasferte in auto, posteggi, francobolli, gettoni

di lavanderia, ecc.). Pure i regali (somme di denaro) che le venivano donati

saltuariamente per le ricorrenze abituali come il Natale, il compleanno, il

matrimonio di uno dei figli o il battesimo di un nipote (reclamo, pag. 5 ad 8)

– a detta sua – erano un modo per l’assistita di indennizzarla per l’aiuto

giornaliero che riceveva e per non aver preso giorni di ferie per due anni

consecutivi al fine di accudirla (reclamo, pag. 6 in alto). La sequestrante reputa arbitraria quindi la conclusione a cui è pervenuto il Pretore, il

quale – secondo lei – non poteva affermare che i regali non fossero tali e che

la defunta non avesse l’“animus donandi”, ma volesse invece retribuirla.

Ritenendo

così di non essere mai stata rimunerata per il lavoro svolto, la reclamante

sostiene che è proprio con lo scritto del 5 marzo 2009 che E__________ E__________

ha voluto prevedere una retribuzione adeguata a suo favore, invitando il figlio

a dividere a metà con lei il patrimonio successorio, pari a suo dire all’incirca

a fr. 5 mio. Per lei, quindi, questo testo rende verosimile sia l’esistenza

del credito sia l’ordine di grandezza del suo ammontare (fr. 2.5 mio),

fermo restando che la remunerazione da lei richiesta è soltanto di fr. 487'000.–.

Circa la quantificazione dettagliata di tale importo essa rinvia alla sua

petizione riconvenzionale a convalida del sequestro presentata nella causa promossa

da CO 1 per far annullare le disposizioni testamentarie del 5 marzo 2009 (doc. Q accluso all’istanza), non

senza ricordare che la sua sostituta in caso di ferie o vacanze era pagata fr. 500.–

al giorno nel primo anno e fr. 300.– al giorno gli ultimi anni. In

conclusione, la reclamante considera di aver portato quel “inizio di prova”

richiesto dalla giurisprudenza, che il Pretore, a detta sua, “avrebbe esteso

fin quasi alla dimostrazione definitiva del credito”.

5.

Nelle sue osservazioni al reclamo,

preliminarmente CO 1 contesta l’esistenza di una causa di sequestro e di un

titolo di credito, quello citato nell’istanza – un testamento che anche la sequestrante

considera nullo – divergendo dal contratto di lavoro ch’essa fa valere nel

reclamo. Egli ritiene, d’altronde, che la reclamante non è riuscita ad

oggettivare le proprie pretese, e in particolare non ha fornito alcun inizio di

prova circa l’e­­stensione dell’attività svolta e l’esistenza

di un accordo di retribuzione, am­mettendo, anzi, che le sue aspettative erano

quelle di una ricompensa alla morte di E__________ E__________, ciò che per l’opponen­­te nulla ha a che vedere con una retribuzione.

Considerare, in queste circostanze, inverosimile il credito per salari invocato

non è secondo lui arbitrario.

6.

Preliminarmente,

giova constatare come il credito per cui è chiesto il sequestro non sia, in sé,

lo scritto 5 marzo 2009 di E__________ E__________ (doc.

B), bensì “la giusta remunerazione”

per il lavoro svolto dalla sequestrante, che sarebbe a suo dire in qualche

modo “garantita” dall’invito rivolto dall’anziana al figlio con il noto scritto

a dividere con lei, RE 2, la sostanza ereditaria (cfr. istanza, pag. 4 ad 5, e reclamo, pag. 6-7 ad 9).

Contrariamente a quanto sostiene l’opponente, la sequestrante non ha mutato la

causa del credito e la menzione (“istrumento di pubblicazione dello scritto 5

marzo 2009 del 22 febbraio del notaio avv. __________”) presente sul decreto di

sequestro non è quindi di rilievo, se non nel senso indicato nell’istanza di

sequestro. Ciò posto, non v’è dubbio che il preteso credito per salario, che

sarebbe sorto tra parti entrambe domiciliate in Svizzera per prestazioni ivi

effettuate, abbia un legame con la Svizzera sufficiente a giustificare la causa

di sequestro invocata dalla sequestrante, ovvero quella dell’art. 271 cpv. 1 n.

4.

LEF.

7.

Che

la reclamante abbia già avviato l’azione di merito (in via

riconvenzionale) per far accertare il credito per salari da lei vantato non lo

rende, di tutta evidenza, verosimile. Concessione (art. 272 LEF) e convalida

(art. 279 LEF) del sequestro, infatti, sono fasi strutturalmente e

temporalmente distinte. Il sequestro può così essere decretato unicamente se l’esistenza,

l’importo e l’e­­sigibilità del credito vantato dal sequestrante sono già verosimili

al momento della presentazione dell’istanza (rispettivamente del giudizio sull’opposizione

al sequestro), indipendentemente dalla situazione processuale nella causa di

convalida, segnatamente per quanto riguarda l’assunzione delle prove. Il

reclamo, su questo punto, non merita ulteriori approfondimenti.

8.

Pare

invece verosimile che l’assistenza prestata a E__________

E__________ sia quantificabile in diverse ore al giorno, come risulta dall’inter­­rogatorio

della sequestrante davanti al Ministero pubblico (doc. 3, pag. 5) e dal fatto,

non contestato e in parte confermato dalla stessa anziana (cfr. doc. B),

ch’essa, in ragione della sua età e della sua salute, abbisognava, ad ogni modo

negli ultimi anni, di cure costanti, interamente prodigate dalla sequestrante, con l’aiuto del marito e della figlia (fatte salve alcune ferie e assenze in cui è stata sostituita da M__________).

Resta da stabilire, tuttavia, se tra l’anziana e la reclamante, come quest’ultima

sostiene, era davvero sorto un contratto di lavoro o perlomeno un obbligo di

rimunerazione a carico di E__________ E__________.

8.1

La

reclamante sostiene l’esistenza di un tale obbligo sulla base del noto scritto del 5 marzo 2009 (doc. B), in cui E__________

E__________, nel confermare l’aiuto costante ricevuto dal settembre del 2007, ha dichiarato che i rimanenti soldi della cassetta di sicurezza da lei regalati erano solo un

piccolo riconoscimento per l’assistenza affettuosa

prestata e tutto il lavoro avuto con lei (“Das ist nur eine kleine

Anerkennung für die liebevolle Führsorge und all di Arbeit welche Sie mit mir

hatte”). Sennonché E__________ E__________ non parla di

salario o di retribuzione, bensì di un riconoscimento, una ricompensa che la sequestrante

avrebbe dovuto ricevere dopo la sua morte secondo le indicazioni date al figlio

adottivo (cfr. reclamo, pag. 7 in alto). Da tale scritto si evince tutt’al

più l’espressione di un obbligo morale nei confronti della reclamante, ma

sicuramente non la conferma di un contratto di lavoro, ciò che avrebbe presupposto

l’esistenza di un rapporto di subordinazione e di un accordo di remunerazione a

tempo o a cottimo (art. 319 CO), che all’evidenza nella fattispecie difetta. Il

fatto poi che la disposizione di ultima volontà sia nulla per motivi di forma

non può cambiare la natura della relazione giuridica tra le interessate, trasformandola

come per incanto in un contratto di lavoro.

8.2

La

reclamante, d’altronde, non risulta mai aver chiesto a E__________ E__________

di essere rimunerata, verosimilmente perché era legata a lei da “forti legami

di amicizia” (pag. 6 in alto), quasi fosse con il marito e la figlia la sua

“unica famiglia” (reclamo, pag. 6 a metà). Per la sua dedizione ha ricevuto

cospicui regali (quantificati dal Pretore, senza contestazione da parte della

reclamante, in fr. 30'000.– l’anno) e ricorrenti indennizzi (di fr. 500.–

mensili, aumentati a fr. 600.– l’ultimo anno) quando l’anziana era ancora

in vita, facendo assegnamento per il futuro su un’aspettativa di natura

successoria. Anche suo marito, del resto, ritiene che non sussistesse alcun

contratto di lavoro, precisando che “non era un lavoro ma era diventato un rapporto

affettivo” (verbale d’interro­­gatorio dell’11 ottobre 2013, doc. 6 pag. 4 n.

40-41). In queste circostanze, ancorché in parte per altri motivi, nell’esito

non si può reputare manifestamente errata la conclusione del Pretore circa l’inverosimiglianza

della pretesa di remunerazione di fr. 487'000.– avanzata dalla

sequestrante, donde la reiezione del reclamo.

9.

In via subordinata, la reclamante, chiede che le ripetibili (di fr. 5'000.–)

assegnate in prima istanza alla controparte, vengano ridotte della metà (reclamo,

pag. 8 ad 12). Essa ritiene infatti che l’importo calcolato in base all’art. 11

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) sia eccessivo, proponendo invece di calcolare le

ripetibili sulla scorta dell’art. 13 RTar. Nello specifico, essa afferma che il

tempo necessario per la parte opponente nella gestione della pratica può essere

stimato all’incirca in 10 ore di lavoro a fr. 250.– l’ora (reclamo, pag. 8

ad 12 in basso). L’opponente, dal canto suo, contesta recisamente la richiesta

di controparte, precisando che il suo patrocinatore attuale, avv. PA 2, ha

assunto il mandato a procedura di sequestro avviata e ha quindi dovuto

esaminare la causa di merito e l’intero incarto penale per poter rispondere con

cognizione di causa (osservazioni, pag. 11 ad 12 in basso).

9.1

In

forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere

stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al

precitato Regolamento. L’art. 11 cpv. 1 RTar prevede che per le cause ordinarie

con un valore litigioso tra fr. 100'000.– e fr. 500'000.–, la

retribuzione dovuta alla parte vincente per il compimento dell’intera procedimento

può essere quantificata fra il 6% e il 9% del valore di causa. In deroga al

cpv. 1, la norma prevede che “nelle procedure speciali civili e di esecuzione e

fallimenti, le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo

calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 1 lett. b RTar). Tra l’aliquota minima e quella massima l’indennità

va fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l’importanza della lite,

le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall’avvocato,

avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 RTar). Tuttavia “nel caso di manifesta sproporzione tra

il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’o­­norario dovuto in

base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli

interessi delle parti in causa lo giustifichino”, l’art. 13 cpv. 1 RTar,

prevede che “l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.

9.2

Ciò

posto, si constata innanzitutto che a fronte di un valore litigioso di fr. 487'000.–

indicato nella sentenza, l’indennità ad valorem poteva essere fissata

tra fr. 5'844.– e fr. 30'681.–, sicché attribuendo un’indennità per

ripetibili di fr. 5'000.– il giudice di prime cure è in definitiva rimasto

al di sotto del limite inferiore della tariffa, tenendo già conto di un grado minimo

di dispendio lavorativo e di complessità della causa. Perché egli avrebbe

dovuto ridurre l’indennità ulteriormente la reclamante non spiega compiutamente.

Al riguardo essa non ha dimostrato né che la causa in esame abbia richiesto un dispendio

manifestamente inferiore a quello usuale in una causa di sequestro ordinaria

con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi

delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare

una deroga rispetto alla tariffa di legge.

Nella

sua descrizione del lavoro svolto dalla controparte (redazione di un allegato

di opposizione di 9 pagine e partecipazione a un’udienza di mezz’ora), stimato

in 10 ore, la reclamante pare poi dimenticare il tempo necessario alla lettura

dell’istanza di sequestro e degli allegati e alla tenuta di almeno un colloquio

con il cliente. Non può infatti ignorarsi che, sebbene il patrocinatore avesse

avuto conoscenza della causa di merito – ciò che non è stato il caso –, egli

non avrebbe comunque potuto fare a meno, per scrupolo di patrocinio, di

(ri)esaminare tutti gli atti presentati dalla sequestrante. D’altronde, essa

misconosce che nel caso di manifesta sproporzione tra le

prestazioni eseguite e l’onorario ad valorem, l’art. 13 cpv. 1

RTar non consente al giudice di calcolare l’onorario unicamente a

ore (di regola alla tariffa di fr. 280.– l’ora, cfr. art. 12 RTar), dovendo

egli anche in una simile ipotesi continuare a ponderare tutti i fattori

menzionati all’art. 11 RTar, compreso quello del valore litigioso. Tutto

sommato, l’indennità stabilita dal Pretore non viola l’art. 13 cpv. 1 RTar,

rimanendo nei limiti dell’ampio potere d’apprezzamento che gli è riconosciuto dalla

tariffa (cfr. Trezzini in:

Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2011, pag. 392 ad 3A). La decisione

impugnata resiste dunque alla critica anche su questo punto.

10.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) rispettivamente 11 cpv. 1-2 RTar, seguono la

soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 487'000.–, supera agevolmente

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà

a CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).