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Decisione

14.2014.183

Fallimento. Pagamento del debito prima della dichiarazione di fallimento. Spese processuali a carico del debitore

10 ottobre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione dell’8 settembre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 9 settembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18

settembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere

saldato il credito posto in esecuzione il 28 agosto 2014, addirittura prima

dell’udienza di discussione dell’istanza. Il 19 settembre il presidente della

Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale. Con osservazioni del

7 ottobre 2014, la procedente ha confermato che l’esecuzione era stata saldata

in diversi acconti, l’ultimo dei quali versato all’UEF di Mendrisio il 9

settembre 2014, giorno dell’apertura del fallimento.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 18 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il

10.

settembre 2014 (doc. C accluso al reclamo), in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti

nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima

istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi

e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, è ciò che ha fatto il

reclamante nella fattispecie, giacché risulta dallestratto dell’UEF di

Mendrisio annesso al reclamo (doc. E) che l’ultimo dei quattro acconti (di

fr. 922.–) è stato da lui versato a saldo dell’esecuzione in questione il

2.

settembre 2014. Le date diverse menzionate nelle osservazioni al reclamo si

riferiscono di tutta evidenza ai bonifici successivi sul conto della

procedente. Il

fallimento di RE 1 va quindi annullato.

3.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, così come

le spese dell’UEF di Mendrisio sono poste in ambo le sedi a carico dal

reclamante, il cui ritardo a pagare il debito ha obbligato la procedente a

richiedere il fallimento (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Nel criticare il comportamento

“poco professionale” dell’istante, per non aver presenziato all’udienza né

comunicato alla Pretura l’avvenuto versamento degli acconti, il reclamante

sembra dimenticare che, oltre a pagare tempestivamente il proprio debito, incombeva

invece a lui d’informare il giudice (cfr. art. 172 n. 3 LEF), al più tardi

all’udienza, tanto più ch’egli ha effettuato i pagamenti all’UEF e non

direttamente all’istante, che ne è così venuta a conoscenza, come visto, con un

certo ritardo. A quest’ultima, tuttavia, non si assegnano ripetibili, non

avendo la stessa formulato una domanda in questo senso.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 settembre 2014 dal Pretura della

Giurisdizione della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito,

è posta a carico di RE 1.

3. Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione

a:

–;

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).