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Decisione

14.2014.184

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 aprile 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

2.1 In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1). Secondo la prassi dominante, il giudice esamina d’ufficio

quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere a prescindere dalla

domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante (v. Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38-39 ad art. 84 LEF con

numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.100 del 17 settembre 2014,

consid. 1.3). Tuttavia la pronuncia di un tipo di rigetto diverso rispetto a

quello richiesto richiede che l’escusso sia stato preventivamente avvertito al

riguardo (Staehelin, op. cit., n.

39 ad art. 84; sentenza della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013, consid. 5.1),

così da consentirgli di difendersi con cognizione di causa, segnatamente perché

il grado di prova delle eccezioni varia a dipendenza del genere di rigetto

considerato (prova documentale ex art. 81 cpv. 1 o semplice verosimiglianza ex

art. 82 cpv. 2 LEF).

2.2 La

concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la pronuncia di

una condanna ad una prestazione (“Leistungsurteil”), e in linea di

massima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”)

né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”): il giudizio deve

infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro o alla

prestazione di una garanzia (Staehelin,

op. cit., n. 6 e 38 ad art. 80; Vock

in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n.

3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenza della CEF 14.2013.40 già citata, consid. 3). Il

Tribunale federale ha però riconosciuto la qualità di titolo di rigetto

definitivo alla decisione che respinge l’azione di disconoscimento di debito

(art. 83 cpv. 2 LEF), sebbene sia di mero accertamento (DTF 134 III 660 consid.

5.4 e il rinvio alla DTF 127 III 233-234, consid. 3), tenendo conto della natura

particolare dell’azione, che si distingue dall’azione (condannatoria) di

accertamento del credito vantato dall’escutente (art. 79 LEF) solo per l’in­ver­sione

del ruolo procedurale delle parti, mentre per il resto statuisce anch’es­sa con

forza di cosa giudicata sull’(in)esistenza e l’(in)esigibilità del credito

posto in esecuzione (v. anche Vock,

op. cit. loc. cit.; contra: Staehelin,

op. cit., n. 62 ad art. 83).

2.3 Nella

fattispecie, è pacifico che l’istante non ha prodotto alcun titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione. E il Pretore, in modo non del tutto coerente con i

motivi addotti a giustificazione della sua decisione, non ha condannato RE 1 a

pagare alla CO 1 le spese accessorie 2010/2011, ciò che, ad onore del vero, non

avrebbe potuto fare stante il divieto di aggiudicare più di quanto domandato

dalla parte istante (cosiddetta statuizione “ultra petitum”, v. art. 58

cpv. 1 CPC).

2.4 Il

Pretore, in realtà, pare aver scorto un titolo di rigetto definitivo dell’esecuzione

nella propria decisione con cui ha nel contempo respinto l’azione dell’escussa

intesa ad accertare l’inesistenza del credito posto in esecuzione.

a) Ora,

come visto (sopra consid. 2.2), il Tribunale federale

conferisce tale qualità alla sentenza di reiezione dell’azione di disconoscimento

di debito. E non s’in­travvedono motivi perché ciò non dovrebbe valere per analogia

anche per l’azione di accertamento negativo, perlomeno nei casi in cui – come

nella fattispecie – è indubbio che il debito in questione sia quello posto in esecuzione.

Considerandi

Entrambe le cause hanno infatti la stessa tipologia – sono procedure ordinarie,

che si distinguono solo per il foro, il termine per agire e la prova dell’inte­resse

– e perseguono lo stesso obiettivo. Entrambe si differenziano dall’azione di

accertamento del credito solo per il rovesciamento dell’onere della prova e

giungono a una decisione che statuisce con regiudicata materiale sulla questione

dell’esistenza e dell’esigibilità del credito vantato dal convenuto. Ambedue,

dunque, vincolerebbero il giudice successivamente adito dal sedicente creditore

per accertare l’e­­sistenza o l’esigibilità della stessa pretesa nel senso dell’art.

79.

LEF. In queste circostanze, si può convenire con il Pretore sul fatto che

obbligare comunque l’escutente a promuovere una nuova azione di condanna

costituirebbe una formalità vuota di senso, almeno nei casi in cui l’escusso

non allega che il debito si è estinto dopo l’emanazione della sentenza di

disconoscimento o di accertamento negativo e che non è in grado di dimostrarlo

con documenti (in conformità dell’art. 81 LEF). Nel caso specifico, ad ogni

modo, il problema non si pone vista la contemporaneità della reiezione dell’azione

dell’escussa e del rigetto dell’opposizio­­ne. Per contro, devono essere

affrontate due altre questioni suscettibili d’inficiare la validità della

sentenza impugnata.

b) Anzitutto,

è pacifico che il Pretore ha concesso un tipo di rigetto – definitivo – non

richiesto dall’istante senza preventivamente dare l’occasio­­ne all’escussa di

determinarsi sulla questione. Ciò comporta una violazione del suo diritto di essere

sentita (v. sopra consid. 2.1 in fine) e di principio l’annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti ad un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;

sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una sanatoria è quindi possibile qualora la contestazione

verta solo su una questione di diritto, siccome l’autorità di ricorso può in

tal caso decidere con potere di apprezzamento illimitato (sopra consid. 1.6;

sentenze della CEF 14.2011.33 del 22 aprile 2011, consid. 6, e 14.2014.221 del 23

febbraio 2015, consid. 4.2). Ebbene nella fattispecie la reclamante si è

limitata a sostenere l’illegalità della procedura adottata dal Pretore. Di natura

giuridica, la questione può – e lo è stata – essere esaminata dalla Camera

liberamente. I diritti di difesa di RE 1 sono quindi stati salvaguardati.

c) A

differenza del caso giudicato dal Tribunale federale nella sentenza menzionata

sopra (DTF 134 III 660 consid. 5.4), nel caso specifico contro la decisione che respinge l’azione di accertamento dell’inesistenza del

credito posto in esecuzione è tuttora pendente il reclamo inoltrato da RE 1

alla terza Camera civile (sopra ad D). Poiché allo stesso rimedio non è stato

concesso effetto sospensivo, tuttavia, la decisione è da considerare passata in

giudicato (art. 325 CPC) e, per i motivi appena esposti, costituisce un valido

titolo di rigetto definitivo dell’oppo­­sizio­ne. Nell’esito la decisione impugnata

merita così conferma.

d) Quanto

all’accennato rimprovero di parzialità mosso dalla reclamante al Pretore per

essere egli venuto in soccorso della parte istante, benché assistita da

rappresentante professionista, non si può negare che la procedura irrita con

cui l’istanza della CO 1 è stata trattata mirasse anche a ovviare alle

conseguenze della sua negligenza processuale. Avesse il Pretore, però, respinto

d’acchito l’istanza di rigetto dell’opposizione siccome manifestamente

infondata, la CO 1 non avrebbe verosimilmente mancato di presentare allo stesso

giudice un’azione condannatoria entro la scadenza dell’autorizza­­zione ad agire (il 5 giugno 2014), che sarebbe poi stata congiunta con la

causa inoltrata da RE 1, oppure avrebbe formulato in quella causa una

conclusione riconvenzionale intesa alla condanna di lei a pagare le spese accessorie

in questione. Ciò che nel risultato non sarebbe stato diverso dalla soluzione

scelta dal primo giudice. Anche su questo punto il reclamo dev’essere respinto.

3.

Relativamente

alle censure rivolte al rifiuto del gratuito patrocinio in prima sede, va

ricordato che la designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata, oltre

all’indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della domanda, all’esigenza

che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente

se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Dal

punto di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza di un legale dipende dal

grado di complessità della causa e del potere istruttorio del giudice, l’applica­bilità

della massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé

più facilmente (Tappy in: Code de

procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 118 CPC e i rinvii).

Soggettivamente, il giudice deve tenere conto della persona del richiedente,

della sua età, formazione, grado di famigliarità con la pratica giudiziaria, se

del caso lingua e così via (Tappy,

ibidem, n. 14 con rif.). Nel caso di specie, la risposta a un’istanza di

rigetto dell’opposi­­zione di poche righe volta all’incasso di poco più di fr. 500.–

non giustificava, dal punto oggettivo, l’intervento di un avvocato, bastando

una frase per evidenziare che l’istante non aveva prodotto alcun riconoscimento

di debito. Dal profilo soggettivo, RE 1, che è già stata confrontata con altre

procedure esecutive, sarebbe senz’altro stata capace di redigere la risposta,

allo stesso modo in cui è riuscita ad allestire il reclamo in esame. Anche su

questo punto la decisione impugnata resiste alla critica, ancorché per un altro

motivo.

4.

Per

quanto attiene alla fissazione delle ripetibili, si evince dalla sentenza

impugnata che il Pretore le ha in realtà determinate in funzione unicamente

della causa promossa dalla reclamante – come le spese processuali, calcolate in

base all’art. 8 cpv. 2 LTG e non all’art. 48 dell’ordinanza

sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e

sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) – sicché al riguardo si può rinviare alla decisione

ch’emanerà la terza Camera civile sul secondo reclamo presentato da RE 1.

5.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto del

fatto che la reclamante aveva buoni motivi per dolersi della procedura adottata

dal Pretore, tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). La richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio, volta all’esenzione delle spese processuali (art.

118.

cpv. 1 lett. b CPC), diventa così senza oggetto.

Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto

di notificazione. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 564.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).