14.2014.184
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27 aprile 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.184
Lugano
27 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa
con istanza 18 marzo 2014 da
CO 1
(rappr. da RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 17 settembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 settembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________8 emesso il 5 aprile 2013 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 564.90
oltre agli interessi del 7% dal 1° ottobre 2012, indicando quale titolo di
credito il “conguaglio conteggio riscaldamento/spese accessorie 2010/2011”
relativo al “contratto di locazione del 03.02.2004”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza 7 aprile 2014 la CO 1 ne
ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25
aprile 2014. All’udienza di “dibattimento” tenutasi il 23
maggio 2014, le parti si sono riconfermate nelle proprie domande, mentre il
Pretore ha congiunto la causa di rigetto con quella inoltrata il 7 aprile 2014 da RE 1 nei confronti della CO 1 per
ottenere l’accertamento dell’inesistenza dei debiti fatti valere dall’escutente
nell’esecuzione n. __________2 (per fr. 1'581.65) e in quella qui in
esame (n. __________8) e la cancellazione dei relativi precetti esecutivi (inc.
SE.2014.22).
C. Statuendo con decisione unica del 5 settembre 2014 sulle due cause, il Pretore
ha respinto la petizione inoltrata da RE 1, mentre ha “evaso ai sensi dei
considerandi” la “petizione” promossa dalla CO 1 e “di conseguenza” rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 400.–
a favore dell’istante. Egli ha d’altronde respinto le domande di gratuito
patrocinio presentate da RE 1 in ambedue le cause.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta al “Tribunale d’appello”
con un reclamo del 17 settembre 2014 per
ottenerne l’annullamento e il rinvio delle cause al primo giudice, previa
concessione del beneficio del gratuito patrocinio in entrambe le sedi. Il 3 ottobre 2014, RE 1 ha presentato
un secondo reclamo contenente le stesse conclusioni del primo e una motivazione
parzialmente identica. Questa Camera ha aperto un incarto
in merito al primo reclamo, limitatamente alla causa inoltrata dalla CO 1,
mentre il secondo reclamo è stato trattato dalla terza Camera civile per quanto
riguarda l’azione promossa da RE 1 (inc. 16.2014.46). Nessuno dei due reclami è
stato intimato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. Con la sua “istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione”, la CO 1 si è limitata a chiedere che l’opposizione interposta dall’escussa
al precetto esecutivo n. __________8 sia, appunto, “rigettata in via
provvisoria”. Nondimeno il Pretore, tenuto conto del fatto che l’escutente ha
allegato all’istanza l’autorizzazione ad agire rilasciata il 5 marzo 2014 dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso, e
accertato poi d’ufficio che tale autorizzazione riguarda il credito posto in
esecuzione, ha deciso di trattare la causa secondo il rito della procedura
semplificata, come risulta dalla citazione delle parti per l’udienza del 23 maggio
2014. Udienza in cui, come visto, egli ha congiunto la
causa con la procedura di accertamento dell’inesistenza del credito promossa
successivamente dall’escussa (inc. SE.2014.21), salvo poi limitare l’istruttoria
alla seconda causa.
1.1 Nella sentenza impugnata, il Pretore ha rilevato che l’istanza era
stata formulata in modo inesatto, la CO 1 essendosi limitata a richiedere il
rigetto provvisorio dell’opposizione, pur non essendo a beneficio di un
riconoscimento del debito firmato dall’escussa, invece di chiedere la
condanna della convenuta al pagamento delle spese accessorie litigiose e il contestuale
rigetto dell’opposizione in via definitiva. Quand’anche la domanda di
giudizio non era poi stata corretta in corso di causa, il Pretore ha ciò nonostante
rigettato l’opposizione in via definitiva, deducendo dalla resistenza dell’istante
alla causa promossa dall’escussa il suo intento di ottenere quanto non aveva
formalmente chiesto. Egli ha inoltre ritenuto la soluzione da lui adottata pure
giustificata “in un’ottica di economia processuale”,
giacché il rinvio dell’istante a inoltrare una nuova azione tendente a
ottenere la condanna dell’escussa al pagamento delle spese sarebbe risultato
“un mero esercizio di stile” (sentenza impugnata, pag. 5). Il Pretore, tuttavia,
non ha condannato l’escussa a pagare le spese accessorie ma si è accontentato
di dichiarare la “petizione” “evasa ai sensi dei considerandi”.
1.2 Nel
reclamo, RE 1 qualifica come “incomprensibile e del tutto immotivata” la
decisione del Pretore di rigettare integralmente l’opposizione in via
provvisoria (recte: definitiva), una semplice congiunzione di causa non
potendo a suo parere cambiare radicalmente il tipo di procedura. Ritiene che la
premura del Pretore nei confronti dell’istante nell’evitarle di dover presentare
una nuova azione creditoria denoti parzialità e violi arbitrariamente la legge.
1.3 Ora,
è indubbio che l’“istanza” tende solo al rigetto (provvisorio) dell’opposizione.
Che l’istante abbia sbagliato procedura e/o conclusioni è verosimile, ma ciò
non ne muta la natura. Tutt’al più il Pretore avrebbe forse potuto, facendo uso
della sua facoltà d’interpello (art. 56 CPC), far precisare le conclusioni,
ma egli ammette di non averlo fatto e comunque pare dubbio che vi fosse tenuto,
dal momento che l’istante era rappresentata da una mandataria professionalmente
qualificata nel senso dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC. Dopo la notifica dell’atto
introduttivo d’istanza alla controparte, ad ogni modo, una correzione non era
più ammissibile. L’istante avrebbe dovuto desistere e promuovere una nuova causa
secondo la procedura prescritta dalla legge (cfr. art. 63 cpv. 2 CPC e Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 6-7
ad art. 63 CPC). Una successiva mutazione era in particolare esclusa (art. 227 cpv. 1 CPC) e comunque nel caso concreto non è avvenuta. Il
genere di procedura applicabile è determinato dalla legge (art. 219 e 248 CPC),
non dal giudice, se non nei limiti del suo potere d’interpretare le norme giuridiche
topiche. Nel caso concreto non v’è però dubbio che la procedura applicabile era
quella sommaria (art. 251 lett. a CPC).
1.4 Ne
consegue che, a prescindere dalla procedura seguita dal primo giudice, la
sentenza impugnata è da considerare emanata in materia di rigetto dell’opposizione,
finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), sicché nei suoi confronti è
dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.5 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 17 settembre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 l’8 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.6 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
2.1 In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1). Secondo la prassi dominante, il giudice esamina d’ufficio
quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere a prescindere dalla
domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante (v. Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38-39 ad art. 84 LEF con
numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.100 del 17 settembre 2014,
consid. 1.3). Tuttavia la pronuncia di un tipo di rigetto diverso rispetto a
quello richiesto richiede che l’escusso sia stato preventivamente avvertito al
riguardo (Staehelin, op. cit., n.
39 ad art. 84; sentenza della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013, consid. 5.1),
così da consentirgli di difendersi con cognizione di causa, segnatamente perché
il grado di prova delle eccezioni varia a dipendenza del genere di rigetto
considerato (prova documentale ex art. 81 cpv. 1 o semplice verosimiglianza ex
art. 82 cpv. 2 LEF).
2.2 La
concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la pronuncia di
una condanna ad una prestazione (“Leistungsurteil”), e in linea di
massima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”)
né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”): il giudizio deve
infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro o alla
prestazione di una garanzia (Staehelin,
op. cit., n. 6 e 38 ad art. 80; Vock
in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n.
3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenza della CEF 14.2013.40 già citata, consid. 3). Il
Tribunale federale ha però riconosciuto la qualità di titolo di rigetto
definitivo alla decisione che respinge l’azione di disconoscimento di debito
(art. 83 cpv. 2 LEF), sebbene sia di mero accertamento (DTF 134 III 660 consid.
5.4 e il rinvio alla DTF 127 III 233-234, consid. 3), tenendo conto della natura
particolare dell’azione, che si distingue dall’azione (condannatoria) di
accertamento del credito vantato dall’escutente (art. 79 LEF) solo per l’inversione
del ruolo procedurale delle parti, mentre per il resto statuisce anch’essa con
forza di cosa giudicata sull’(in)esistenza e l’(in)esigibilità del credito
posto in esecuzione (v. anche Vock,
op. cit. loc. cit.; contra: Staehelin,
op. cit., n. 62 ad art. 83).
2.3 Nella
fattispecie, è pacifico che l’istante non ha prodotto alcun titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione. E il Pretore, in modo non del tutto coerente con i
motivi addotti a giustificazione della sua decisione, non ha condannato RE 1 a
pagare alla CO 1 le spese accessorie 2010/2011, ciò che, ad onore del vero, non
avrebbe potuto fare stante il divieto di aggiudicare più di quanto domandato
dalla parte istante (cosiddetta statuizione “ultra petitum”, v. art. 58
cpv. 1 CPC).
2.4 Il
Pretore, in realtà, pare aver scorto un titolo di rigetto definitivo dell’esecuzione
nella propria decisione con cui ha nel contempo respinto l’azione dell’escussa
intesa ad accertare l’inesistenza del credito posto in esecuzione.
a) Ora,
come visto (sopra consid. 2.2), il Tribunale federale
conferisce tale qualità alla sentenza di reiezione dell’azione di disconoscimento
di debito. E non s’intravvedono motivi perché ciò non dovrebbe valere per analogia
anche per l’azione di accertamento negativo, perlomeno nei casi in cui – come
nella fattispecie – è indubbio che il debito in questione sia quello posto in esecuzione.
Considerandi
Entrambe le cause hanno infatti la stessa tipologia – sono procedure ordinarie,
che si distinguono solo per il foro, il termine per agire e la prova dell’interesse
– e perseguono lo stesso obiettivo. Entrambe si differenziano dall’azione di
accertamento del credito solo per il rovesciamento dell’onere della prova e
giungono a una decisione che statuisce con regiudicata materiale sulla questione
dell’esistenza e dell’esigibilità del credito vantato dal convenuto. Ambedue,
dunque, vincolerebbero il giudice successivamente adito dal sedicente creditore
per accertare l’esistenza o l’esigibilità della stessa pretesa nel senso dell’art.
79.
LEF. In queste circostanze, si può convenire con il Pretore sul fatto che
obbligare comunque l’escutente a promuovere una nuova azione di condanna
costituirebbe una formalità vuota di senso, almeno nei casi in cui l’escusso
non allega che il debito si è estinto dopo l’emanazione della sentenza di
disconoscimento o di accertamento negativo e che non è in grado di dimostrarlo
con documenti (in conformità dell’art. 81 LEF). Nel caso specifico, ad ogni
modo, il problema non si pone vista la contemporaneità della reiezione dell’azione
dell’escussa e del rigetto dell’opposizione. Per contro, devono essere
affrontate due altre questioni suscettibili d’inficiare la validità della
sentenza impugnata.
b) Anzitutto,
è pacifico che il Pretore ha concesso un tipo di rigetto – definitivo – non
richiesto dall’istante senza preventivamente dare l’occasione all’escussa di
determinarsi sulla questione. Ciò comporta una violazione del suo diritto di essere
sentita (v. sopra consid. 2.1 in fine) e di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti ad un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;
sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una sanatoria è quindi possibile qualora la contestazione
verta solo su una questione di diritto, siccome l’autorità di ricorso può in
tal caso decidere con potere di apprezzamento illimitato (sopra consid. 1.6;
sentenze della CEF 14.2011.33 del 22 aprile 2011, consid. 6, e 14.2014.221 del 23
febbraio 2015, consid. 4.2). Ebbene nella fattispecie la reclamante si è
limitata a sostenere l’illegalità della procedura adottata dal Pretore. Di natura
giuridica, la questione può – e lo è stata – essere esaminata dalla Camera
liberamente. I diritti di difesa di RE 1 sono quindi stati salvaguardati.
c) A
differenza del caso giudicato dal Tribunale federale nella sentenza menzionata
sopra (DTF 134 III 660 consid. 5.4), nel caso specifico contro la decisione che respinge l’azione di accertamento dell’inesistenza del
credito posto in esecuzione è tuttora pendente il reclamo inoltrato da RE 1
alla terza Camera civile (sopra ad D). Poiché allo stesso rimedio non è stato
concesso effetto sospensivo, tuttavia, la decisione è da considerare passata in
giudicato (art. 325 CPC) e, per i motivi appena esposti, costituisce un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Nell’esito la decisione impugnata
merita così conferma.
d) Quanto
all’accennato rimprovero di parzialità mosso dalla reclamante al Pretore per
essere egli venuto in soccorso della parte istante, benché assistita da
rappresentante professionista, non si può negare che la procedura irrita con
cui l’istanza della CO 1 è stata trattata mirasse anche a ovviare alle
conseguenze della sua negligenza processuale. Avesse il Pretore, però, respinto
d’acchito l’istanza di rigetto dell’opposizione siccome manifestamente
infondata, la CO 1 non avrebbe verosimilmente mancato di presentare allo stesso
giudice un’azione condannatoria entro la scadenza dell’autorizzazione ad agire (il 5 giugno 2014), che sarebbe poi stata congiunta con la
causa inoltrata da RE 1, oppure avrebbe formulato in quella causa una
conclusione riconvenzionale intesa alla condanna di lei a pagare le spese accessorie
in questione. Ciò che nel risultato non sarebbe stato diverso dalla soluzione
scelta dal primo giudice. Anche su questo punto il reclamo dev’essere respinto.
3.
Relativamente
alle censure rivolte al rifiuto del gratuito patrocinio in prima sede, va
ricordato che la designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata, oltre
all’indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della domanda, all’esigenza
che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente
se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Dal
punto di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza di un legale dipende dal
grado di complessità della causa e del potere istruttorio del giudice, l’applicabilità
della massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé
più facilmente (Tappy in: Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 118 CPC e i rinvii).
Soggettivamente, il giudice deve tenere conto della persona del richiedente,
della sua età, formazione, grado di famigliarità con la pratica giudiziaria, se
del caso lingua e così via (Tappy,
ibidem, n. 14 con rif.). Nel caso di specie, la risposta a un’istanza di
rigetto dell’opposizione di poche righe volta all’incasso di poco più di fr. 500.–
non giustificava, dal punto oggettivo, l’intervento di un avvocato, bastando
una frase per evidenziare che l’istante non aveva prodotto alcun riconoscimento
di debito. Dal profilo soggettivo, RE 1, che è già stata confrontata con altre
procedure esecutive, sarebbe senz’altro stata capace di redigere la risposta,
allo stesso modo in cui è riuscita ad allestire il reclamo in esame. Anche su
questo punto la decisione impugnata resiste alla critica, ancorché per un altro
motivo.
4.
Per
quanto attiene alla fissazione delle ripetibili, si evince dalla sentenza
impugnata che il Pretore le ha in realtà determinate in funzione unicamente
della causa promossa dalla reclamante – come le spese processuali, calcolate in
base all’art. 8 cpv. 2 LTG e non all’art. 48 dell’ordinanza
sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) – sicché al riguardo si può rinviare alla decisione
ch’emanerà la terza Camera civile sul secondo reclamo presentato da RE 1.
5.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto del
fatto che la reclamante aveva buoni motivi per dolersi della procedura adottata
dal Pretore, tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107
cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). La richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio, volta all’esenzione delle spese processuali (art.
118.
cpv. 1 lett. b CPC), diventa così senza oggetto.
Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto
di notificazione. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 564.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).