14.2014.186
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza fondata su fatture. Reclamo irricevibile e comunque infondato
3 ottobre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.186
Lugano
3 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.814 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 21 luglio 2014 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 18 settembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 settembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 agosto 2013 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. A), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 25'000.– oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2013, indicando quali
titoli di credito: “fattura del 29.03.2013 di fr. 7000.00, fattura del
20.06.2013 di fr. 6000.00, spese diverse, ipoteca legale fr. 12000.00”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 luglio 2014 RE
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 24 agosto 2014.
C. Statuendo
con decisione 8 settembre 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a
carico dell’escutente le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 50.–
a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18
settembre 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento parziali dell’istanza,
a concorrenza di fr. 13'353.10. Il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 18 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 9 settembre, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha motivato la reiezione dell’istanza rilevando
come “invano si cercherebbe nell’incarto un riconoscimento di debito sottoscritto
dalla parte convenuta”.
3.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver chiesto alcun “confronto” per
poter valutare le sue prove e afferma che nei lavori da lui eseguiti per la
convenuta sono comprese migliorie concordate con lei, non causate dal sinistro
e pertanto non rimborsate dall’assicurazione. Limita nondimeno la sua pretesa a
complessivi fr. 13'353.10, pari al saldo delle fatture del 29 marzo 2013 (fr. 6'753.10)
e del 20 marzo 2013 (di fr. 6'000.–), oltre spese di procedura per fr. 600.–.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo, ma d’ufficio, la forza probatoria del titolo prodotto dal
creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1
Nella
fattispecie il reclamante non tenta nemmeno di confutare la motivazione della
sentenza impugnata, indicando da quali documenti da lui prodotti si dovrebbe
dedurre che la convenuta ha riconosciuto per iscritto il debito posto in esecuzione
(o anche parte di esso). Già per questo motivo il reclamo si palesa irricevibile.
Ad ogni modo, fatture non firmate dal cliente (come i doc. B e C) non possono
assurgere a riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il
reclamo sarebbe dunque comunque infondato.
5.2
A scanso di equivoci, occorre ancora ribadire che
la presente procedura ha uno scopo esclusivamente formale (v. sopra consid. 4)
e non pregiudica le ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice
né la Camera hanno la competenza a decidere. In altre parole, al reclamante
rimane salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (cfr. art.
79.
LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue e di produrre
le prove che si duole non essere state esaminate in sede di rigetto dell’opposizione.
6.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in questa
sede di fr. 13'353.10, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione
a:
– ;
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).