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Decisione

14.2014.186

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza fondata su fatture. Reclamo irricevibile e comunque infondato

3 ottobre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 luglio 2014 RE

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 24 agosto 2014.

C. Statuendo

con decisione 8 settembre 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a

carico dell’escutente le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 50.–

a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18

settembre 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento parziali dell’istanza,

a concorrenza di fr. 13'353.10. Il reclamo non è stato notificato alla controparte

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 18 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 9 settembre, in

concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha motivato la reiezione dell’istanza rilevando

come “invano si cercherebbe nell’incarto un riconoscimento di debito sottoscritto

dalla parte convenuta”.

3.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver chiesto alcun “confronto” per

poter valutare le sue prove e afferma che nei lavori da lui eseguiti per la

convenuta sono comprese migliorie concordate con lei, non causate dal sinistro

e pertanto non rimborsate dall’assicurazione. Limita nondimeno la sua pretesa a

complessivi fr. 13'353.10, pari al saldo delle fatture del 29 marzo 2013 (fr. 6'753.10)

e del 20 marzo 2013 (di fr. 6'000.–), oltre spese di procedura per fr. 600.–.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo, ma d’ufficio, la forza probatoria del titolo prodotto dal

creditore – la sua natura formale – e vi con­ferisce forza esecutiva ove l’escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1

Nella

fattispecie il reclamante non tenta nemmeno di confutare la motivazione della

sentenza impugnata, indicando da quali documenti da lui prodotti si dovrebbe

dedurre che la convenuta ha riconosciuto per iscritto il debito posto in esecuzione

(o anche parte di esso). Già per questo motivo il reclamo si palesa irricevibile.

Ad ogni modo, fatture non firmate dal cliente (come i doc. B e C) non possono

assurgere a riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il

reclamo sarebbe dunque comunque infondato.

5.2

A scanso di equivoci, occorre ancora ribadire che

la presente procedura ha uno scopo esclusivamente formale (v. sopra consid. 4)

e non pregiudica le ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice

né la Camera hanno la competenza a decidere. In altre parole, al reclamante

rimane salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (cfr. art.

79.

LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue e di produrre

le prove che si duole non essere state esaminate in sede di rigetto dell’opposizione.

6.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in questa

sede di fr. 13'353.10, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione

a:

– ;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).