14.2014.188
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Transazione. Pagamento a rate dell’importo transatto non rispettato
24 novembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.188
Lugano
24 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente,
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2014.558 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 4 febbraio 2014 da
CO 1
(patrocinata dallo studio legale PA 3,)
contro
RE 1,
(patrocinato dagli avv. PA 1 e PA 2,)
giudicando sul reclamo del 25 settembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 settembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 dicembre 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. A), la banca CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 159'528.– oltre interessi del 5% dal 7 novembre 2013, indicando quale
titolo di credito l’“accordo da 4 marzo 2011 tra CO 1 e Signore Dott. RE 1”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 febbraio 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14 maggio 2014. In sede di replica e di duplica scritte del 4 e 11 giugno 2014 le parti si sono riconfermate
nelle rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione 11 settembre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 2'000.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2014 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 27
ottobre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Il 20 novembre 2014 il presidente della Camera ha respinto la domanda di rinvio
dell’esecuzione della sentenza impugnata contenuta nel reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 25 settembre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 15 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di
spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato un valido riconoscimento di
debito per l’importo originario di € 129'540.26 posto in esecuzione l’accordo
sottoscritto dalle parti il 4 e l’11 marzo 2011, mediante il quale esse hanno
convenuto che ove le rate concordate (per complessivi € 41'500.–) non
fossero state tempestivamente versate, la pretesa totale arretrata sarebbe venuta
a scadenza. Per il primo giudice il fatto che la CO 1 abbia proposto la conclusione dell’accordo di pagamento rateale “ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
und ohne Präjudiz für zukünftige Fälle” si riferisce chiaramente a tale
proposta e non al fatto che l’accordo, una volta accettato da RE 1, non gli
fosse giuridicamente opponibile. Donde l’accoglimento dell’istanza.
3.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce che l’accordo firmato dalle parti è una transazione, che
presuppone da entrambe concessioni reciproche, e non un riconoscimento di
debito, il quale implica invece una concessione (“un cedimento”) unilaterale
del dichiarante. Il reclamante sostiene che in seguito al mancato pagamento delle
rate pattuite, l’accordo è diventato inefficace, facendo risorgere la
controversia che si prefiggeva di appianare. Non sussisterebbe così alcun
riconoscimento di debito, tanto meno con l’indicazione della somma riconosciuta.
Ad ogni modo, per il reclamante collegare il termine “Restschuld” usato
all’ottavo paragrafo dell’accordo all’importo di € 129'540.26 figurante
all’inizio è “pura interpretazione”, ciò che non consente di rigettare l’opposizione,
in assenza di una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e
non discutibile o soggetta – appunto – a interpretazione. Se i € 129'540.26
fossero stati riconosciuti, egli conclude, non si spiegherebbe perché la CO 1 vi avrebbe rinunciato in via transattiva nella misura quasi del 70%.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1
). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1
Nel
caso specifico, firmando il noto accordo il reclamante si è dichiarato d’accordo
con il contenuto dello stesso, come risulta dalla dicitura “Mit dem Inhalt
dieses Schreibens einverstanden” che precede la sua firma. Ora, la
convenzione precisa che il credito dell’escutente ammontava allora a € 129'540.26
oltre interessi e costi dal 4 marzo 2011 (doc. C, pag. 1). RE 1 ha quindi
riconosciuto di dovere tale somma alla CO 1. A prescindere dal fatto ch’egli
non si sia esplicitamente impegnato a pagarla – basta che l’abbia riconosciuta
(sentenza della CEF 14.2001.87 del 13 dicembre 2001) –, ciò costituisce un
chiaro riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che
autorizzava il Pretore a rigettare l’opposizione in via provvisoria almeno per i
fr. 159'528.– (oltre interessi del 5% dal 7 novembre 2013) posti in
esecuzione, al tasso di conversione valido alla data della presentazione della
domanda di esecuzione, il 2 dicembre 2013 (cfr. doc. A), ovvero €/CHF 1.2321 secondo il
sito www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea
(DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.85 del 10 settembre
2014, consid. 6.4/b).
5.2
Certo,
la CO 1, come visto senza vincolo all’infuori della transazione (“ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz für zukünftige Fälle”),
ha proposto al reclamante di versarle € 41'500.– (€ 35'000.– +
€ 6'500.–), in parte a rate, entro precise scadenze per saldo di ogni
pretesa. L’interesse – e lo scopo – dell’accordo per la banca era manifestamente,
oltre ad ottenere dall’escusso il riconoscimento del proprio debito, di ottenere
ch’egli lo pagasse effettivamente, anche se in misura ridotta, in tempi
prevedibili e senza dover ricorrere a una procedura esecutiva (oltretutto all’estero),
anziché, come oggi, ritrovarsi con un credito certo intero, ma tuttora
integralmente scoperto. Non avendo l’escusso rispettato la transazione – ciò ch’egli
ammette –, la stessa è decaduta e conformemente a quanto prevede l’accordo,
debitamente firmato dall’escusso, il credito residuo, inclusi interessi di mora
e costi, è ridiventato esigibile nella sua integralità (“die gesamte noch
ausstehende Restforderung einschließlich Verzugszinsen und Kosten in vollem Umfang wieder fällig”). Il riconoscimento di tale debito risulta dunque ora incondizionato e
indiscutibile. Non è ipotizzabile un’altra interpretazione oggettiva di tale
atto e comunque l’escusso non ne propone alcuna. Il reclamo è pertanto infondato
e va respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La CO 1, che ha agito per il tramite di un avvocato, ha diritto a ripetibili calcolate secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2
RTar (RL 3.1.1.7.1). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, pari a fr. 159'528.–, raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1
rifonderà alla CO 1 fr. 1'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– e,;
– ,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).