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Decisione

14.2014.188

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Transazione. Pagamento a rate dell’importo transatto non rispettato

24 novembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 febbraio 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14 maggio 2014. In sede di replica e di duplica scritte del 4 e 11 giugno 2014 le parti si sono riconfermate

nelle rispettive conclusioni.

C. Statuendo con decisione 11 settembre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 2'000.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2014 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 27

ottobre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Il 20 novembre 2014 il presidente della Camera ha respinto la domanda di rinvio

dell’esecuzione della sentenza impugnata contenuta nel reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 25 settembre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore

di RE 1 il 15 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di

spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato un valido riconoscimento di

debito per l’importo originario di € 129'540.26 posto in esecuzione l’accordo

sottoscritto dalle parti il 4 e l’11 marzo 2011, mediante il quale esse hanno

convenuto che ove le rate concordate (per complessivi € 41'500.–) non

fossero state tempestivamente versate, la pretesa totale arretrata sarebbe venuta

a scadenza. Per il primo giudice il fatto che la CO 1 abbia proposto la conclusione dell’accordo di pagamento rateale “ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

und ohne Präjudiz für zukünftige Fälle” si riferisce chiaramente a tale

proposta e non al fatto che l’accordo, una volta accettato da RE 1, non gli

fosse giuridicamente opponibile. Donde l’accogli­mento dell’i­stanza.

3.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che l’accordo firmato dalle parti è una transazione, che

presuppone da entrambe concessioni reciproche, e non un riconoscimento di

debito, il quale implica invece una concessione (“un cedimento”) unilaterale

del dichiarante. Il reclamante sostiene che in seguito al mancato pagamento delle

rate pattuite, l’accordo è diventato inefficace, facendo risorgere la

controversia che si prefiggeva di appianare. Non sussisterebbe così alcun

riconoscimento di debito, tanto meno con l’indicazione della somma riconosciuta.

Ad ogni modo, per il reclamante collegare il termine “Restschuld” usato

all’otta­vo paragrafo dell’accordo all’importo di € 129'540.26 figurante

all’inizio è “pura interpretazione”, ciò che non consente di rigettare l’opposizione,

in assenza di una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e

non discutibile o soggetta – appunto – a interpretazione. Se i € 129'540.26

fossero stati riconosciuti, egli conclude, non si spiegherebbe perché la CO 1 vi avrebbe rinunciato in via transattiva nella misura quasi del 70%.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1

). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1

Nel

caso specifico, firmando il noto accordo il reclamante si è dichiarato d’accordo

con il contenuto dello stesso, come risulta dalla dicitura “Mit dem Inhalt

dieses Schreibens einverstanden” che precede la sua firma. Ora, la

convenzione precisa che il credito dell’escutente ammontava allora a € 129'540.26

oltre interessi e costi dal 4 marzo 2011 (doc. C, pag. 1). RE 1 ha quindi

riconosciuto di dovere tale somma alla CO 1. A prescindere dal fatto ch’egli

non si sia esplicitamente impegnato a pagarla – basta che l’abbia riconosciuta

(sentenza della CEF 14.2001.87 del 13 dicembre 2001) –, ciò costituisce un

chiaro riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che

autorizzava il Pretore a rigettare l’opposizione in via provvisoria almeno per i

fr. 159'528.– (oltre interessi del 5% dal 7 novembre 2013) posti in

esecuzione, al tasso di conversione valido alla data della presentazione della

domanda di esecuzione, il 2 dicembre 2013 (cfr. doc. A), ovvero €/CHF 1.2321 secondo il

sito www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea

(DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.85 del 10 settembre

2014, consid. 6.4/b).

5.2

Certo,

la CO 1, come visto senza vincolo all’infuori della transazione (“ohne

Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz für zukünftige Fälle”),

ha proposto al reclamante di versarle € 41'500.– (€ 35'000.– +

€ 6'500.–), in parte a rate, entro precise scadenze per saldo di ogni

pretesa. L’interesse – e lo scopo – dell’accordo per la banca era manifestamente,

oltre ad ottenere dall’escusso il riconoscimento del proprio debito, di ottenere

ch’egli lo pagasse effettivamente, anche se in misura ridotta, in tempi

prevedibili e senza dover ricorrere a una procedura esecutiva (oltretutto all’estero),

anziché, come oggi, ritrovarsi con un credito certo intero, ma tuttora

integralmente scoperto. Non avendo l’escusso rispettato la transazione – ciò ch’egli

ammette –, la stessa è decaduta e conformemente a quanto prevede l’accordo,

debitamente firmato dall’escusso, il credito residuo, inclusi interessi di mora

e costi, è ridiventato esigibile nella sua integralità (“die gesamte noch

ausstehende Restforderung einschließlich Verzugszinsen und Kosten in vollem Umfang wieder fällig”). Il riconoscimento di tale debito risulta dunque ora incondizionato e

indiscutibile. Non è ipotizzabile un’altra interpretazione oggettiva di tale

atto e comunque l’escusso non ne propone alcuna. Il reclamo è pertanto infondato

e va respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La CO 1, che ha agito per il tramite di un avvocato, ha diritto a ripetibili calcolate secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2

RTar (RL 3.1.1.7.1). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, pari a fr. 159'528.–, raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1

rifonderà alla CO 1 fr. 1'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– e,;

– ,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).