14.2014.191
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6 novembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.191
Lugano
6 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2014.98 (rigetto provvisorio dell'opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo del Ticino promossa con istanza 22 luglio
2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 22 settembre 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 aprile 2014 dall'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. 5), CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso
di fr. 1'332.80 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando
quale titolo di credito la “rimanenza fattura n° __________ del 20.12.2013 per
fornitura olio da riscaldamento”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 luglio 2014 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo del
Ticino. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha
presentato osservazioni all'istanza.
C. Statuendo con decisione 22 settembre 2014, il Giudice di pace ha
accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2014 per ottenerne l'annullamento
e la reiezione dell'istanza. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 1° ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25
settembre, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di
spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il bollettino di
consegna di olio di riscaldamento fornito dall'istante, controfirmato dalla
parte convenuta, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per l'importo (di fr. 1'332.80) posto in esecuzione, pari all'ammontare
della fattura (di fr. 1'738.80) dedotto un acconto di fr. 406.–. Ha
quindi accolto l'istanza e rigettato l'opposizione in via provvisoria.
2.1
Nel
reclamo RE 1 allega di aver subito un danno importante alla salute il 15 agosto
2013, che non gli ha più permesso di continuare la sua attività da
indipendente, tanto che il 1° ottobre 2014 egli ha dato la gestione del suo
ristorante __________ (__________) alla società R__________ Sagl. Il reclamante
osserva come sia la prestazione fornita dall'istante sia lo stesso titolo di
credito non siano intestati a suo nome bensì a quello della R__________ Sagl,
la quale ne risponde quale gestore del ristorante __________, dove è avvenuta
la fornitura di olio di riscaldamento, motivo per cui egli chiede l'annullamento
della decisione impugnata.
2.2
Da
parte sua, CO 1 fa notare che sia sul bollettino di consegna sia sulla fattura
in questione alla voce cliente figura il nome di RE 1. Per l'escutente non
cambia nulla il fatto che l'escusso abbia recentemente dato in gestione il
ristorante a una terza società, perché la fornitura litigiosa risale al 2013.
3.
In
virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
4.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.
Nella
fattispecie, sia il bollettino di consegna del 19 dicembre 2013, firmato da RE
1, che la fattura del 20 dicembre 2013 sono intestati a “RE 1, R__________
Sagl, __________”. Ora, si evince dal registro di commercio che l'indirizzo indicato
su questi documenti è quello della sede della società, di cui RE 1 è il socio
gerente (dal 28 agosto 2013). Potrebbe così sorgere il dubbio se il debitore
sia RE 1 personalmente o la società, rappresentata dal suo gerente RE 1. Sennonché
lo stesso reclamante allega che la fornitura litigiosa è avvenuta presso il ristorante
__________, che a quel momento (il 19 dicembre 2013) – secondo la propria
ammissione – amministrava personalmente, siccome egli indica di averne ceduto
la gestione alla R__________ Sagl solo il successivo 1° ottobre 2014. Non vi
sono dunque dubbi che RE 1 abbia firmato il bollettino di consegna a titolo personale
e non a nome della società, ciò che trova conferma nel fatto che non figura sul
bollettino accanto alla sua firma alcuna indicazione (timbro, qualifica come
socio gerente, e così via) per cui il “cliente” sarebbe la società e non lui
personalmente. La menzione del nome e dell'indirizzo della R__________ Sagl assume
la funzione di semplice indirizzo di corrispondenza postale. In circostanze
siffatte, il reclamo si rivela infondato e va così respinto.
6.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, CO 1 non avendo formulato alcuna conclusione al proposito. Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'332.80, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Ticino.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).