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Decisione

14.2014.191

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 novembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 luglio 2014 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo del

Ticino. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha

presentato osservazioni all'istanza.

C. Statuendo con decisione 22 settembre 2014, il Giudice di pace ha

accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2014 per ottenerne l'annullamento

e la reiezione dell'istanza. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'op­­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 1° ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25

settembre, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di

spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il bollettino di

consegna di olio di riscaldamento fornito dall'istante, controfirmato dalla

parte convenuta, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per l'importo (di fr. 1'332.80) posto in esecuzione, pari all'am­montare

della fattura (di fr. 1'738.80) dedotto un acconto di fr. 406.–. Ha

quindi accolto l'istanza e rigettato l'oppo­sizione in via provvisoria.

2.1

Nel

reclamo RE 1 allega di aver subito un danno importante alla salute il 15 agosto

2013, che non gli ha più permesso di continuare la sua attività da

indipendente, tanto che il 1° ottobre 2014 egli ha dato la gestione del suo

ristorante __________ (__________) alla società R__________ Sagl. Il reclamante

osserva come sia la prestazione fornita dall'istante sia lo stesso titolo di

credito non siano intestati a suo nome bensì a quello della R__________ Sagl,

la quale ne risponde quale gestore del ristorante __________, dove è avvenuta

la fornitura di olio di riscaldamento, motivo per cui egli chiede l'annullamento

della decisione impugnata.

2.2

Da

parte sua, CO 1 fa notare che sia sul bollettino di consegna sia sulla fattura

in questione alla voce cliente figura il nome di RE 1. Per l'escutente non

cambia nulla il fatto che l'e­scusso abbia recentemente dato in gestione il

ristorante a una terza società, perché la fornitura litigiosa risale al 2013.

3.

In

virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esisten­­­za del

credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

4.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.

Nella

fattispecie, sia il bollettino di consegna del 19 dicembre 2013, firmato da RE

1, che la fattura del 20 dicembre 2013 sono intestati a “RE 1, R__________

Sagl, __________”. Ora, si evince dal registro di commercio che l'indirizzo indicato

su questi documenti è quello della sede della società, di cui RE 1 è il socio

gerente (dal 28 agosto 2013). Potrebbe così sorgere il dubbio se il debitore

sia RE 1 personalmente o la società, rappresentata dal suo gerente RE 1. Sennonché

lo stesso reclamante allega che la fornitura litigiosa è avvenuta presso il ristorante

__________, che a quel momento (il 19 dicembre 2013) – secondo la propria

ammissione – amministrava personalmente, siccome egli indica di averne ceduto

la gestione alla R__________ Sagl solo il successivo 1° ottobre 2014. Non vi

sono dunque dubbi che RE 1 abbia firmato il bollettino di consegna a titolo personale

e non a nome della società, ciò che trova conferma nel fatto che non figura sul

bollettino accanto alla sua firma alcuna indicazione (timbro, qualifica come

socio gerente, e così via) per cui il “cliente” sarebbe la società e non lui

personalmente. La menzione del nome e dell'indirizzo della R__________ Sagl assume

la funzione di semplice indirizzo di corrispondenza postale. In circostanze

siffatte, il reclamo si rivela infondato e va così respinto.

6.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, CO 1 non avendo formulato alcuna conclusione al proposito. Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'332.80, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).