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Decisione

14.2014.193

Fallimento. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità

27 ottobre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 10 settembre 2014 è comparsa solo la convenuta, che si è

opposta all’istanza, affermando di essere intenzionata a pagare il debito entro

breve termine.

C. Statuendo

con decisione 2 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dal 3 ottobre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6

ottobre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere

saldato il credito posto in esecuzione già il 25 settembre 2014, salvo produrre

il successivo 8 ottobre una ricevuta dell’UE di Lugano attestante il pagamento

in stessa data del residuo di fr. 52.45 per spese e interessi dell’esecuzione

in oggetto.

E. Alla

controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato estinto.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 6 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più

presto il 3 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova”

citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,

ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con

documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste

esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame, come visto, la reclamante ha prodotto una ricevuta dell’8

ottobre 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano che accerta il pagamento a saldo

dell’esecuzione, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta

adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo assunto d’ufficio

dalla Camera si evince che RE 1 ha pagato 6 esecuzioni tra il 2013 e il 2014 e

a prescindere da un’esecuzione oggi perenta, è pendente una sola esecuzione di

circa fr. 700.–. Non risultano inoltre attestati di carenza di beni a suo

carico. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare

più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure

le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico

dalla reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata il 2 ottobre 2014 dal Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1, è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito,

è posta a carico di RE 1.

3. Le

spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste

a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.–, già anticipata dalla

reclamante, è posta a suo carico.

III. Notificazione

a:

–;

;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).