14.2014.194
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Pretesa nullità perché l’autorità fiscale non ha d’ufficio accertato la decadenza della responsabilità solidale dei coniugi in seguito alla sop
22 ottobre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.194
Lugano
22 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa 0139-2014-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 7 maggio 2014 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 gennaio 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. D), il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'071.20
oltre interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2013, indicando quale titolo di credito
l’imposta comunale del 2011, di fr. 60.25 (interessi conteggiati sino al
30 settembre 2013) e di fr. 60.– (tassa di diffida).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 maggio 2014 il
CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
di Taverne. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 9 giugno 2014. In sede di replica e di duplica scritte (rispettivamente del 25 giugno e del 2 agosto 2014) le parti si sono
riconfermate nelle rispettive conclusioni.
C. Statuendo
con decisione 25 settembre 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 35.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7
ottobre 2014 per ottenere che la decisione di tassazione su reclamo emessa il
28 novembre 2012 dal CO 1 sia dichiarata nulla e la relativa procedura
esecutiva stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 30
settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico, la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire
dubbia, giacché l’allegato consiste in ampia parte nella trascrizione integrale
delle osservazioni all’istanza e della duplica. È nondimeno ammissibile, perché
il Giudice di pace ha tralasciato di determinarsi sulla censura di nullità del
titolo di rigetto già fatta valere in prima sede e riproposta in questa sede
quale unico motivo di ricorso.
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione di
tassazione dopo reclamo emanata il 28 novembre 2012 dall’Ufficio di tassazione
di Lugano Campagna in merito all’imposta cantonale del 2011 costituisce un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso,
non risultando dagli atti che quest’ultimo abbia impugnato la stessa con
ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello entro 30
giorni.
3. Nel
reclamo RE 1 ribadisce che la decisione fiscale invocata quale titolo di
rigetto è nulla, CO 1 avendo omesso di ripartire d’ufficio tra lui e la moglie
le rispettive quote dell’imposta del 2011, in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 LT (legge tributaria, RL 10.2.1.1), secondo cui i coniugi non rispondono solidalmente
dell’imposta complessiva ove uno di essi sia insolvibile, ciò che il caso del
reclamante da diversi anni.
4. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. Nella
fattispecie, contrariamente a quanto reputano le parti e il primo giudice, la
decisione di tassazione dopo reclamo emanata il 28 novembre 2012 dall’Ufficio
di tassazione di Lugano Campagna (doc. A) non è un valido titolo di rigetto
dell’opposizione all’esecuzione __________, poiché verte sull’imposta 2011 cantonale
(e non comunale). Il titolo – che il giudice è tenuto ad esaminare d’ufficio in
ogni stadio di causa, compreso in sede di reclamo (cfr. DTF 139 III 447
consid. 4.1.1) – è in realtà la decisione di tassazione emessa in stessa data
dal CO 1 (doc. B). Essa risulta passata in giudicato, non solo perché sulla
decisione figura l’apposito timbro del Municipio, ma anche perché l’escusso non
ha mai preteso di averla impugnata. Esecutiva, tale decisione giustifica il
rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione (art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT).
6. Come
già accennato (sopra consid. 4), la cognizione del giudice del rigetto è
limitata all’esame dell’esistenza e dell’esecutività della decisione invocata
dall’istante quale titolo di rigetto definitivo e non si estende al fondamento
materiale del credito posto in esecuzione né al controllo della validità della
decisione (lo si ricorda definitiva e pertanto vincolante per ogni autorità).
Resta però riservato l’esame di un’eventuale nullità assoluta del titolo
invocato – eventualità, peraltro, assai rara (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 128 ad art. 80 LEF).
6.1 Nel
caso specifico il reclamante sostiene appunto che la decisione fiscale è nulla,
perché l’inosservanza dell’art. 12 cpv. 1 LT sarebbe oggettivamente grave,
manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e l’ammissione della
nullità non comprometterebbe seriamente la sicurezza del diritto.
6.2 La
nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev’essere rilevata d’ufficio
da ogni autorità competente per l’applicazione del diritto, anche in sede di
ricorso o di esecuzione (DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138 II 501; sentenza
della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4). Secondo tale giurisprudenza,
correttamente riportata dal reclamante, le decisioni errate sono nulle quando
sono affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno
agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non minacci
seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in
considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità
giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo
particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando
ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla
procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti).
6.3 Ora,
questi motivi non ricorrono nella fattispecie: la decisione in questione è
infatti stata emanata dall’autorità competente e notificata all’escusso, il
quale avrebbe così potuto agevolmente chiedere l’applicazione dell’art. 12
cpv. 1 LT, se del caso mediante reclamo. Ch’egli abbia lasciato le incombenze
fiscali alla moglie, la quale se ne sarebbe disinteressata, è una circostanza
di cui risponde solo lui e non può in nessun caso determinare la nullità della
decisione fiscale. L’unica conseguenza della pretesa violazione dell’art. 12
cpv. 1 LT non è del resto grave, perché anche se dovesse pagare tutto o parte
della quota personale della moglie, il reclamante potrebbe sempre rifarsi su di
lei. A ben vedere, comunque, l’art. 12 LT
tutela invero gli interessi del coniuge solvibile, mentre per quello
insolvibile – come il reclamante pretende di essere – l’esecuzione non ha
effetti patrimoniali concreti. Già per questi motivi la censura di nullità non merita accoglimento.
6.4 Secondo
la giurisprudenza, del resto, fintanto che (come in concreto) l’autorità
fiscale non ha emesso una decisione speciale che accerti la decadenza della
responsabilità solidale dei coniugi, ambedue continuano a rispondere solidalmente
del pagamento dell’imposta complessiva (sentenza del Tribunale federale 5D_169/2013
del 6 dicembre 2013, consid. 3.3). Significa quindi che la decisione di
tassazione rimane valida, ciò che esclude a priori di considerarla nulla
(stessa sentenza, consid. 5.1). In effetti,
tassazione e regime di responsabilità dei coniugi per l’imposta complessiva
sono due fasi di procedura indipendenti, la seconda riferendosi alle modalità d’incasso
del credito fiscale (v. sentenza della Camera
di diritto tributario del Tribunale d’appello 80.2011.81 del 23 febbraio 2012,
consid. 2.2). L’unica censura del reclamo si rivela dunque infondata e ne
giustifica la reiezione.
7. Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 1'191.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).