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Decisione

14.2014.195

Rigetto definitivo dell’opposizione

1 dicembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 agosto 2014 CO

1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5.

C. Nel

termine impartito dal Pretore per la presentazione di osservazioni scritte all’istanza,

il 16 settembre 2014 l’amministratore unico della

convenuta, R__________, ha chiesto di posticipare la scadenza del termine “ad

una data dopo la soluzione del [suo] problema di salute”, producendo a

giustificazione un certificato medico del 15 settembre con cui la dottoressa

med. interna FMH __________ attesta di avere R__________ in cura per “uno stato

di importante sindrome da disadattamento, in parte secondaria ad una

problematica algica severa cronica”, concludendo che “in tale situazione è

assolutamente consigliato dal punto di vista medico che il paziente benefici

non solo di riposo fisico ma anche intellettuale-psichico, astenendosi dal

confronto con qualsiasi problematica o impegno lavorativo e/o causa di

eventuale ulteriore stress emotivo”.

D. Statuendo

con decisione 24 settembre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in

via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 400.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2014 in cui rimprovera al Pretore di non averle concesso la possibilità di difendersi e chiede che venga sentito il

medico per testimoniare sul suo stato di salute.

F. Nelle

loro osservazioni del 21 novembre 2014, CO 1 e CO 2 hanno

concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 3 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto

il 25 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo è sprovvisto di conclusioni esplicite. Dalla motivazione si capisce

però che la reclamante intende far annullare la sentenza impugnata e accogliere

la sua istanza di sospensione a tempo indeterminato del termine per presentare

le osservazioni. Ancorché al limite, il reclamo è quindi ricevibile (cfr. DTF

136.

V 135 consid. 1.2 con riferimenti).

2.

Nella

decisione impugnata, in merito alla richiesta della convenuto di spostare il

termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza, il Pretore ha

ritenuto che una proroga sine die non potesse essere concessa in una

procedura di carattere sommario, in cui vige il principio di celerità, e ha

comunque valutato insufficiente il motivo di differimento invocato dall’amministratore

unico della convenuta, il certificato medico non attestando un’inabilità

lavorativa bensì riportando un semplice consiglio. Considerando che la

convenuta aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni scritte nel

senso dell’art. 253 CPC, il primo giudice ha reputato che nulla ostava all’emanazione

della decisione e ha accolto l’istanza sulla base delle sentenze agli atti,

ritenute validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione.

3.

Se

l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla

controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art.

253.

CPC). Ove, come nel caso specifico, il giudice abbia scelto la seconda

soluzione impartendo al convenuto un termine per inoltrare osservazioni

scritte, esso può essere prorogato per sufficienti motivi se ne è fatta domanda

prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la richiesta di

posticipazione del termine, inoltrata il 16 settembre 2014, è tempestiva.

Spettava quindi al Pretore statuire sulla stessa. Il problema è che l’ha fatto

nella sentenza di merito, in modo peraltro informale, la sua decisione non

essendosi tradotta in un dispositivo. Avrebbe invece dovuto emanare un’ordinanza

separata, impugnabile con reclamo ove sussista per il richiedente il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 1 CPC; Tappy in: CPC

commenté, 2011, n. 16-17 ad art. 144 CPC).

3.1

Il

fatto poi che la richiesta di proroga sia stata presentata il penultimo giorno

del termine non consentiva al giudice di statuire immediatamente nel merito. È

infatti ammesso che l’inoltro della richiesta di proroga sospende

automaticamente il termine, ove essa non sia manifestamente infondata o abusiva

(cfr. Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.

2013, n. 7 ad art. 144 CPC; Frei in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 144 CPC). Nel

caso specifico, trattandosi di una prima richiesta fondata su un certificato

medico essa non risultava d’acchito ingiustificata, per quanto legittimi

possano apparire i dubbi espressi dal Pretore in merito a tale documento. La

reclamante avrebbe quindi beneficiato almeno di un giorno a contare dalla ricezione

dell’ordinanza di reiezione dell’istanza di proroga per inoltrare osservazioni

all’istanza, per tacere del fatto che il giudice avrebbe dovuto valutare se

conferire all’istante, nella decisione di rifiuto della proroga, un brevissimo

termine di grazie supplementare (“Nachfrist”), soluzione che la dottrina

giudica auspicabile (cfr. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 6 ad art. 144

CPC; Hoffmann-Nowotny in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a

ed. 2014, n. 7 ad art. 144 CPC; Benn

e Frei, op. cit. loc. cit.; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 144) e il

Tribunale federale in generale non arbitraria (sentenze 1C_171/2012 del 13

giugno 2012, consid. 2.3;4A_75/2011 del 26 maggio 2011, consid. 2.5).

Prematura, la decisione impugnata va quindi annullata e la causa rinviata al

primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) dopo che sarà

stata data alla reclamante l’occasione di determinarsi sull’istanza.

3.2

Nel

merito dell’istanza di proroga, le considerazioni del Pretore sono

condivisibili. Non può infatti dirsi manifestamente errato, nel senso dell’art.

320.

lett. b CPC, l’apprezzamento relativo alla portata del certificato medico,

che effettivamente non attesta un’inabilità lavorativa

bensì riporta un semplice consiglio. Tanto più che R__________, con la

presentazione dell’istanza di proroga e del reclamo ha dimostrato di essere in

grado di redigere atti di causa semplici (come osservazioni in una procedura in

cui i mezzi di difesa sono limitati, cfr. art. 81 LEF) o perlomeno di designare

un rappresentante abilitato a farlo per conto della società. In queste

circostanze la richiesta di proroga va respinta senza che sia necessario sentire

il medico. Per economia di procedura è opportuno che sia la Camera a impartire

alla reclamante un brevissimo termine per presentare o far presentare al

Pretore le sue osservazioni sull’istanza. Ove essa dia tempestivo seguito a

tale invito, il Pretore completerà l’istruttoria (notifica delle osservazioni

agli istanti o citazione delle parti a un’udienza) e, anche se il termine

rimarrà infruttuoso, emanerà un nuovo giudizio.

4.

Il reclamo va quindi parzialmente accolto

nel senso dei considerandi. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione

degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate le ripetibili.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza:

1.1 La sentenza impugnata è annullata.

1.2 L’istanza

di proroga del termine per inoltrare le osservazioni all’istanza è respinta.

1.3 È

assegnato alla RE 1 un termine di 5 giorni dal ricevimento del presente

giudizio per inoltrare alla Pretura di Lugano, sezione 5, eventuali

osservazioni sull’istanza 20 agosto 2014 di CO 1 e CO 2.

1.4 La

causa è rinviata alla Pretura di Lugano, sezione 5, per nuovo giudizio dopo

avere completato l’istruttoria nel senso dei considerandi.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione

a:

– __________;

–PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).