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Decisione

14.2014.196

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Obbligo di mutuo. Onere della prova della sua erogazione

23 gennaio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Irricevibili

sono pertanto i documenti allegati al reclamo e alle osservazioni al reclamo.

2. Nella

decisione impugnata il Pretore evidenzia che una convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio, omologata ed integrata con una sentenza di divorzio,

rappresenta in sé un valido titolo esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF. Il

primo giudice ha poi rilevato come il convenuto non abbia contestato che l’ex moglie

ha pagato per conto di lui gli arretrati menzionati nella convenzione né che

gli stessi siano ammontati a fr. 140'000.–, limitandosi a dolersi di non

averlo potuto verificare, ancorché senza provare di aver tentato di procedere a

tale verifica. Per il Pretore, d’altronde, la mancata trasmissione del

conteggio di quanto pagato dall’istante non è una condizione sospensiva da cui

dipenderebbe la restituzione, anche raggiunti i precisi termini massimi

stabiliti nella convenzione. A mente del Pretore, infine, anche la pretesa

inosservanza di altri punti della convenzione di divorzio non inficerebbe la

validità del titolo, in quanto la cifra della convenzione risulterebbe

indipendente dalle altre disposizioni dell’accordo.

3. Nel

reclamo RE 1 sostiene che la moglie non gli ha mutuato fr. 140'000.– né ha

pagato questo importo a titolo di tasse e contributi AVS arretrati fino al

2009. Infatti, da verifiche da lui esperite presso gli uffici competenti,

risulterebbero essere stati pagati complessivamente fr. 41'977.15 (fr. 13'664.05

per imposte comunali [doc. 4], fr. 10'890.05 per imposte cantonali [doc.

5] e fr. 17'423.05 per contributi AVS [doc. 6]), oltretutto in parte anche

di tasca sua. Egli, inoltre, si duole che la moglie, cui a suo dire incombeva

la prova, non abbia mai comprovato i pagamenti che lei avrebbe effettuato. A

mente dell’escusso, la convenzione sugli effetti accessori del divorzio non

costituisce dunque né un titolo di rigetto definitivo né una valida ricevuta

per la consegna o per il pagamento a terzi dell’importo mutuato, ma solo la

prova della conclusione del mutuo. In assenza di ogni condanna a pagare una

somma di denaro all’ex moglie nella convenzione di divorzio, soggiunge il

reclamante, il Pretore avrebbe comunque potuto pronunciare unicamente il

rigetto provvisorio dell’opposizione, anche se agli atti fossero stati versati

i documenti comprovanti il versamento della somma mutuata.

4. Nelle

sue osservazioni, CO 1 si oppone al gravame, definendo come nuova la

contestazione del pagamento degli arretrati. E “per scrupolo professionale” si prefigge

poi di dimostrare tale pagamento, facendo riferimento ai giustificativi –

prodotti con il reclamo (doc. B-H) – relativi ai versamenti da lei effettuati

per estinguere sette esecuzioni dirette con il reclamante. Per lei, il reclamo

è ad ogni modo temerario, visti gli atti a suo dire messi in atto dall’ex

marito per impedire ch’essa potesse far realizzare le sue proprietà per piani. CO

1 sostiene infine che l’onere della prova liberatoria nel senso dell’art. 81

LEF grava sull’escusso e al riguardo fa sue le considerazioni del Pretore in

merito all’assenza di ogni condizione sospensiva nella convenzione o di altre

condizioni a cui la restituzione del mutuo sarebbe subordinata.

5. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

Considerandi

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Dalla

giurisprudenza appena esposta si evince che, contrariamente a quanto sostenuto

dall’istanza, poco importa se il reclamante ha contestato esplicitamente il

versamento della somma mutuata per la prima volta solo in questa sede. La

Camera è infatti tenuta ad esaminare d’ufficio la validità del titolo di

rigetto prodotto dall’istante e, come si vedrà senza indugio, nella fattispecie

siffatta validità è vincolata proprio al previo versamento della somma in

questione.

6.2

Quale

titolo di rigetto definitivo la procedente ha prodotto la convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio del 23 ottobre 2012, debitamente omologata

dal Pretore (doc. B). In sé essa costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione

per gli impegni assunti dai coniugi (sentenza della CEF 14.2014.71 del 30

luglio 2014, consid. 5.1, che rinvia a Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 80 LEF). Tuttavia, dal suo tenore (sopra ad A) – e segnatamente dal modo futuro

impiegato nel testo (“darà in mutuo”, “pagherà”, “verrà rimesso”)

– è certo che al momento della sottoscrizione la somma da

mutuare non era ancora stata messa a disposizione né del marito né dei suoi

debitori, ciò che del resto neppure l’istante sostiene. Non vi è poi alcun

dubbio che la “restituzione” dell’im­por­to mutuato, già per motivi

etimologici, era – ed è tuttora – subordinata all’effettiva erogazione del

mutuo da parte dell’ex moglie. In altre parole, RE 1 avrebbe dovuto restituire

il mutuo, ossia corrispondere fr. 140'0000.– all’ex moglie, solo alla

condizione (sospensiva) che la stessa avesse dapprima adempiuto all’impegno da

lei assunto nella convenzione.

6.3

Ora,

il rigetto definitivo dell’opposizione fondato su un credito sottoposto a una

condizione sospensiva può essere concesso solo se il creditore dimostra con

documenti che la condizione si è realizzata (Staehelin,

op. cit., n. 44 ad art. 80). E il creditore è dispensato

da tale prova documentale unicamente quando il debitore riconosce senza riserve

che la condizione si è avverata (Staehelin,

op. cit. loc. cit.). Contrariamente a quanto crede l’i­stante, quindi, non

incombeva all’escusso bensì a lei stessa di dimostrare che il mutuo era stato

effettivamente erogato. Si tratta infatti di una condizione che riguarda il

titolo di rigetto medesimo (cfr., in materia di rigetto provvisorio, sentenza

della CEF 14.1999.104 dell’11 luglio 2000, consid. 4a) e

non la successiva estinzione del credito posto in esecuzione, sicché l’art. 81

LEF non trova applicazione. Orbene, in prima sede l’istante non ha dimostrato

(e invero nemmeno allegato) di aver pagato arretrati a concorrenza di fr. 140'000.–

né di aver versato all’ex marito tale somma, e i documenti acclusi al reclamo

sono inammissibili (sopra consid. 1.2). Non si disconosce, per vero, che asserendo

nelle osservazioni all’istanza (n. 3.1. pag. 2) di non aver mai avuto

comunicazione alcuna dell’ammontare di quanto “eventualmente” pagato “con

l’importo di fr. 140'000.– preteso mutuato”, RE 1 non ha esplicitamente contestato che l’ex moglie avesse effettivamente

saldato gli arretrati – circostanza però, come detto, non allegata nell’istanza

– ma neppure l’ha riconosciuto senza riserva. Ne consegue che la convenzione

sulle conseguenze accessorie del divorzio non può legittimare il rigetto

definitivo dell’opposi­zione per l’importo dedotto in esecuzione, ciò che giustifica l’accoglimento del gravame.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in virtù degli art. 48 e 61 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegna indennità d’inconvenienza,

non avendo il reclamante motivato la sua richiesta generica di “ripetibili”, come

invece richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (sentenza del Tribunale

federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011), né pertanto sostenuto

che la tutela dei propri interessi ha per ipotesi richiesto un dispendio di

tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento

dei lavori amministrativi personali (v. Tappy

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 95 LEF; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori],

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 387 ad

b).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali

di complessivi fr. 300.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a

suo carico. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).