14.2014.196
Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Obbligo di mutuo. Onere della prova della sua erogazione
23 gennaio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.196
Lugano
23 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2014.3030
(rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 16 luglio 2014 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 26 settembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 25 ottobre 2012, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona
ha dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio di RE 1 e CO 1 e ha omologato
la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio conclusa dagli stessi
il 23 ottobre 2012. Secondo il suo punto 6.1, “ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza di
divorzio CO 1 darà in mutuo a RE 1 l’importo di fr. 140'000.– (centoquarantamila).
Più precisamente le parti si accordano nel senso che CO 1 pagherà direttamente
per conto del marito imposte, tasse arretrate dei coniugi fino al 2009, nonché
contributi AVS, fino a concorrenza dell’importo di fr. 140'000.– […] Ad
avvenuto pagamento [delle stesse], l’eventuale residuo fino a concorrenza dell’importo
di fr. 140'000.– verrà rimesso da CO 1 all’ex marito a integrazione dell’importo
dato in mutuo.” Il punto 6.2 precisa poi le modalità
di restituzione del mutuo all’ex moglie, secondo le quali, per quanto in concreto di rilevanza, fr. 100'000.–
sarebbero dovuti essere restituiti in ogni caso entro il 30 giugno 2014.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100'000.–
oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2014, indicando quale titolo di credito la
“sentenza della Pretura del Distretto di __________ del 25/26 ottobre 2012
(punto 6.2 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio)”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 luglio 2014 CO
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 agosto 2014.
D. Statuendo con decisione 26 settembre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 1'200.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2014 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 10 ottobre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di
RE 1 il 30 settembre 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Irricevibili
sono pertanto i documenti allegati al reclamo e alle osservazioni al reclamo.
2. Nella
decisione impugnata il Pretore evidenzia che una convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, omologata ed integrata con una sentenza di divorzio,
rappresenta in sé un valido titolo esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF. Il
primo giudice ha poi rilevato come il convenuto non abbia contestato che l’ex moglie
ha pagato per conto di lui gli arretrati menzionati nella convenzione né che
gli stessi siano ammontati a fr. 140'000.–, limitandosi a dolersi di non
averlo potuto verificare, ancorché senza provare di aver tentato di procedere a
tale verifica. Per il Pretore, d’altronde, la mancata trasmissione del
conteggio di quanto pagato dall’istante non è una condizione sospensiva da cui
dipenderebbe la restituzione, anche raggiunti i precisi termini massimi
stabiliti nella convenzione. A mente del Pretore, infine, anche la pretesa
inosservanza di altri punti della convenzione di divorzio non inficerebbe la
validità del titolo, in quanto la cifra della convenzione risulterebbe
indipendente dalle altre disposizioni dell’accordo.
3. Nel
reclamo RE 1 sostiene che la moglie non gli ha mutuato fr. 140'000.– né ha
pagato questo importo a titolo di tasse e contributi AVS arretrati fino al
2009. Infatti, da verifiche da lui esperite presso gli uffici competenti,
risulterebbero essere stati pagati complessivamente fr. 41'977.15 (fr. 13'664.05
per imposte comunali [doc. 4], fr. 10'890.05 per imposte cantonali [doc.
5] e fr. 17'423.05 per contributi AVS [doc. 6]), oltretutto in parte anche
di tasca sua. Egli, inoltre, si duole che la moglie, cui a suo dire incombeva
la prova, non abbia mai comprovato i pagamenti che lei avrebbe effettuato. A
mente dell’escusso, la convenzione sugli effetti accessori del divorzio non
costituisce dunque né un titolo di rigetto definitivo né una valida ricevuta
per la consegna o per il pagamento a terzi dell’importo mutuato, ma solo la
prova della conclusione del mutuo. In assenza di ogni condanna a pagare una
somma di denaro all’ex moglie nella convenzione di divorzio, soggiunge il
reclamante, il Pretore avrebbe comunque potuto pronunciare unicamente il
rigetto provvisorio dell’opposizione, anche se agli atti fossero stati versati
i documenti comprovanti il versamento della somma mutuata.
4. Nelle
sue osservazioni, CO 1 si oppone al gravame, definendo come nuova la
contestazione del pagamento degli arretrati. E “per scrupolo professionale” si prefigge
poi di dimostrare tale pagamento, facendo riferimento ai giustificativi –
prodotti con il reclamo (doc. B-H) – relativi ai versamenti da lei effettuati
per estinguere sette esecuzioni dirette con il reclamante. Per lei, il reclamo
è ad ogni modo temerario, visti gli atti a suo dire messi in atto dall’ex
marito per impedire ch’essa potesse far realizzare le sue proprietà per piani. CO
1 sostiene infine che l’onere della prova liberatoria nel senso dell’art. 81
LEF grava sull’escusso e al riguardo fa sue le considerazioni del Pretore in
merito all’assenza di ogni condizione sospensiva nella convenzione o di altre
condizioni a cui la restituzione del mutuo sarebbe subordinata.
5. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
Considerandi
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1
Dalla
giurisprudenza appena esposta si evince che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’istanza, poco importa se il reclamante ha contestato esplicitamente il
versamento della somma mutuata per la prima volta solo in questa sede. La
Camera è infatti tenuta ad esaminare d’ufficio la validità del titolo di
rigetto prodotto dall’istante e, come si vedrà senza indugio, nella fattispecie
siffatta validità è vincolata proprio al previo versamento della somma in
questione.
6.2
Quale
titolo di rigetto definitivo la procedente ha prodotto la convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio del 23 ottobre 2012, debitamente omologata
dal Pretore (doc. B). In sé essa costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione
per gli impegni assunti dai coniugi (sentenza della CEF 14.2014.71 del 30
luglio 2014, consid. 5.1, che rinvia a Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 80 LEF). Tuttavia, dal suo tenore (sopra ad A) – e segnatamente dal modo futuro
impiegato nel testo (“darà in mutuo”, “pagherà”, “verrà rimesso”)
– è certo che al momento della sottoscrizione la somma da
mutuare non era ancora stata messa a disposizione né del marito né dei suoi
debitori, ciò che del resto neppure l’istante sostiene. Non vi è poi alcun
dubbio che la “restituzione” dell’importo mutuato, già per motivi
etimologici, era – ed è tuttora – subordinata all’effettiva erogazione del
mutuo da parte dell’ex moglie. In altre parole, RE 1 avrebbe dovuto restituire
il mutuo, ossia corrispondere fr. 140'0000.– all’ex moglie, solo alla
condizione (sospensiva) che la stessa avesse dapprima adempiuto all’impegno da
lei assunto nella convenzione.
6.3
Ora,
il rigetto definitivo dell’opposizione fondato su un credito sottoposto a una
condizione sospensiva può essere concesso solo se il creditore dimostra con
documenti che la condizione si è realizzata (Staehelin,
op. cit., n. 44 ad art. 80). E il creditore è dispensato
da tale prova documentale unicamente quando il debitore riconosce senza riserve
che la condizione si è avverata (Staehelin,
op. cit. loc. cit.). Contrariamente a quanto crede l’istante, quindi, non
incombeva all’escusso bensì a lei stessa di dimostrare che il mutuo era stato
effettivamente erogato. Si tratta infatti di una condizione che riguarda il
titolo di rigetto medesimo (cfr., in materia di rigetto provvisorio, sentenza
della CEF 14.1999.104 dell’11 luglio 2000, consid. 4a) e
non la successiva estinzione del credito posto in esecuzione, sicché l’art. 81
LEF non trova applicazione. Orbene, in prima sede l’istante non ha dimostrato
(e invero nemmeno allegato) di aver pagato arretrati a concorrenza di fr. 140'000.–
né di aver versato all’ex marito tale somma, e i documenti acclusi al reclamo
sono inammissibili (sopra consid. 1.2). Non si disconosce, per vero, che asserendo
nelle osservazioni all’istanza (n. 3.1. pag. 2) di non aver mai avuto
comunicazione alcuna dell’ammontare di quanto “eventualmente” pagato “con
l’importo di fr. 140'000.– preteso mutuato”, RE 1 non ha esplicitamente contestato che l’ex moglie avesse effettivamente
saldato gli arretrati – circostanza però, come detto, non allegata nell’istanza
– ma neppure l’ha riconosciuto senza riserva. Ne consegue che la convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio non può legittimare il rigetto
definitivo dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione, ciò che giustifica l’accoglimento del gravame.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in virtù degli art. 48 e 61 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegna indennità d’inconvenienza,
non avendo il reclamante motivato la sua richiesta generica di “ripetibili”, come
invece richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (sentenza del Tribunale
federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011), né pertanto sostenuto
che la tutela dei propri interessi ha per ipotesi richiesto un dispendio di
tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento
dei lavori amministrativi personali (v. Tappy
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 95 LEF; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori],
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 387 ad
b).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali
di complessivi fr. 300.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a
suo carico. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).