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Decisione

14.2014.197

Contestazione della graduatoria in materia di fallimento. Credito di salario di un ex amministratore della fallita, indagato penalmente per reati connessi al dissesto. Presunzione d’innocenza. Abuso d

4 febbraio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 3 febbraio 2014 la società CO 1, creditrice di __________ SA e anch’essa

ammessa nella suddetta graduatoria, ha convenuto in giudizio RE 1 con un’a­zi­one

di contestazione della graduatoria nel senso dell’art. 250 cpv. 2 LEF presso la Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso, opponendosi all’ammissione del credito insinuato

dal convenuto. All’udienza di discussione tenutasi il 4 luglio 2014, la parte

convenuta non si è presentata, giustificandosi ed inoltrando le proprie

osservazioni scritte, in cui ha chiesto che la petizione fosse respinta. Nel termine

impartito, la CO 1 ha confermato la sua domanda con replica del 24 luglio 2014,

mentre con duplica del successivo 27 agosto RE 1 vi si è nuovamente opposto.

Citate al dibattimento finale del 24 settembre 2014, entrambe le parti hanno

deciso di rinunciarvi. Entro lo stesso termine, solo il convenuto ha presentato

un brevissimo atto di conclusioni scritte, in cui si è riconfermato nei suoi

precedenti allegati.

C. Statuendo con decisione 3 ottobre 2014, il Giudice

di pace ha accolto integralmente la petizione e ordinato la modifica della graduatoria,

nel senso di escludere dalla stessa il credito insinuato dal convenuto, ponendo

a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 250.– e ripetibili di fr. 150.–

a favore della CO 1.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2014 per ottenere la “cassazione della decisione querelata” e la

reiezione della petizione. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2014, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Replicando in modo

spontaneo il 13 novembre 2014, RE 1 ha confermato il reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di contestazione della

graduatoria (art. 250 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro

cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso

secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.–

(art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Per le decisioni

inappellabili e finali di prima istanza è dato invece il rimedio del reclamo

(art. 319 lett. a CPC), sempre alla CEF (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Nelle

azioni di contestazione della graduatoria, il valore litigioso non corrisponde

all’importo nominale del credito contestato, bensì al dividendo stimato dall’amministrazione

del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2

con rinvii). Nella fattispecie, il credito insinuato da RE 1 essendo di fr. 1'945.70

e il dividendo ipotizzato per la terza classe del 2.19% (doc. C pag. 5 ad 7),

il valore litigioso ammonta a fr. 42.61, di modo che il ricorso in esame è

ammissibile solo quale reclamo nel senso dell’art. art. 319 lett. a CPC.

1.2

Avendo

la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 6 e 251 CPC a

contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC). Presentato il 14 ottobre 2014 contro la sentenza

notificata al patrocinatore di RE 1 il 6 ottobre 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.3

La legittimazione del reclamante deriva dalla sua qualità di convenuto nella

procedura di prima istanza (art. 250 cpv. 2 LEF).

1.4

La Camera esamina solo le censure esplicitamente

formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono

dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle

conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace, preso atto che RE 1 risulta indagato

per i fatti che hanno condotto alla chiusura e al fallimento della __________

SA e rinviato a giudizio in Italia per reati connessi al dissesto, ha ritenuto

che il convenuto non potesse trarre alcun beneficio “da una situazione grave

che ha contribuito a creare”. D’altronde, il primo giudice ha considerato

che la documentazione prodotta dall’attrice fosse sufficiente per dimostrare il

buon fondamento della petizione. Di conseguenza, egli l’ha accolta e ordinato l’estromissione

del credito del convenuto dalla graduatoria.

3.

Nel

reclamo RE 1 contesta la decisione a cui è giunto il Giudice di pace, ritenendo

che la stessa violi il principio di presunzione di innocenza, dal momento che

il semplice essere indagato o rinviato a giudizio non comporta ancora una condanna.

Il reclamante rimprovera poi al primo giudice di non aver esaminato con attenzione

la richiesta di risarcimento del 20 giugno 2012 e i relativi documenti nella

stessa menzionati, da cui si evincerebbe che l’unica colpevole del fallimento

della __________ SA sia la CO 1. Egli ricorda poi come nei suoi confronti non

sia stata intentata alcuna azione di responsabilità nella sua veste di organo

della fallita (art. 754 CO) da parte dei liquidatori della __________ SA, i

quali hanno invece ammesso il suo credito nella graduatoria. Richiamando l’art.

337a CO, il reclamante rileva infine come la messa in liquidazione della

società non corrisponda alla cessazione del rapporto di lavoro, invocando a tal

proposito una violazione degli art. 334 e seguenti CO.

4.

Nelle sue osservazioni al reclamo la CO 1, premesso che l’art. 337a CO non è neppure applicabile nella fattispecie, evidenzia come il Giudice

di pace abbia in realtà fondato la sua decisione su un principio cardine del

diritto svizzero, secondo cui “nessuno può arricchirsi alle spalle altrui”. Ne

deduce che un consigliere d’amministrazione, pure dipendente della società, ove

sia “sospettato di aver ordito trame oscure a danno della ditta, poi fallita,

non può certo prevalersi di un credito salariale nei confronti di quella”,

senza incappare in un abuso manifesto di diritto. La questione della

presunzione d’innocenza, a mente dell’osservante, non è di rilievo nella

fattispecie, trattandosi di un principio di diritto penale. Essa contesta d’altronde

di avere attinenza con il fallimento della __________ SA. Infine, l’attrice osserva

che l’azione di responsabilità contro gli organi è stata ceduta ai creditori

(art. 260 LEF) e riguarda ad ogni modo un tema giuridico diverso da quello in

esame.

5.

A sostegno della sua decisione, il Giudice di pace si è limitato a

ripetere quanto sostenuto dall’attrice nella petizione, ovvero che il

convenuto, in quanto indagato e rinviato a giudizio in Italia per i vari reati

connessi col fallimento di __________ SA, “non può trarre vantaggio da una situazione grave che

ha contribuito a creare”. Nelle sue osservazioni al reclamo,

l’attrice invoca al riguardo “un principio cardine del diritto

elvetico, derivante dall’antichità”, secondo cui “nessuno può arricchirsi alle

spalle altrui”. A suo modo di vedere, la pretesa del convenuto sarebbe inoltre

manifestamente abusiva alla luce dei sospetti di “trame oscure” da lui ordite a

danno della ditta.

5.1

Ora,

a parte il fatto che mal s’intravvede quale vantaggio il convenuto avrebbe

tratto dal fallimento – il suo diritto al salario si è infatti ridotto al 2.19%

–, la tesi del primo giudice e dell’attrice presuppone ad ogni modo che il

convenuto sia colpevolmente responsabile del fallimento della __________ SA. E

al riguardo non è sufficiente riferirsi semplicemente al suo rinvio a giudizio

in Italia per reati connessi al dissesto. Persino l’attrice, infatti, ammette

che il convenuto non è (ancora) stato condannato, sicché, come egli sostiene nel reclamo, dev’essere presunto innocente. Non si disconosce, invero,

che ciò non avrebbe impedito l’accertamento previo della sua responsabilità sul

piano civile. Avendo però il reclamante provato l’esistenza della pretesa insinuata

nel fallimento sulla base di un contratto di lavoro, la cui validità non è più,

in sede di reclamo, contestata, incombeva all’at­trice di dimostrare la

responsabilità del convenuto nel dissesto della società e il carattere

manifestamente abusivo della sua insinuazione (art. 8 CC). Semplici sospetti

non bastano. Orbene, essa non ha prodotto alcuna prova in merito, all’infuori

di atti penali (doc. A, D e E), che come visto non hanno forza probante prima

di un’even­tuale condanna. Si giustifica così, in definitiva, di accogliere il

reclamo e, di conseguenza, di riformare la sentenza impugnata nel senso della

reiezione dell’a­zione di CO 1.

5.2

A

scanso di equivoci, va precisato che la questione della responsabilità del

convenuto come organo della fallita rimane comunque aperta. I liquidatori hanno

infatti scelto di non estromettere il credito insinuato dal convenuto eccependo

la compensazione con l’e­ventuale pretesa di risarcimento dei danni da lui

causati alla fallita (art. 754 CO), ma di cederla ai

creditori in virtù dell’art. 260 LEF (cfr. doc.

C, pag. 4 ad 5.1), con il vantaggio ch’essi potranno se del caso farla valere integralmente,

mentre il convenuto riceverà solo una piccola percentuale del suo credito di

salario, pari al dividendo del 2.19% in terza classe.

6.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione

dell’art. 14 LTG trattandosi di una causa di diritto

esecutivo e non di diritto del lavoro (cfr. DTF 135 III 470, consid. 1.2), così

come le ripetibili (calcolate secondo l’art. 13 cpv. 1 RTar)

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 42.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

decisione impugnata sono così riformati:

1.

La petizione è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 250.–,

da anticipare dalla parte attrice, è posta a suo carico. Essa è tenuta a

rifondere a controparte fr. 150.– per ripetibili.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a

controparte fr. 400.– per ripetibili.

3.

Notificazione

a:

– avv.;

– avv.,

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).