Lexipedia

Decisione

14.2014.198

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Irricevibile è pertanto il contratto di locazione per uso commerciale (“contratto

CATEF”), che la reclamante ha prodotto per la prima volta in questa sede. Per

inciso va sottolineato che, ad ogni modo, tale contratto non costituisce valido

titolo di rigetto per la pretesa posta in esecuzione (ma semmai per quella del

locatore verso le conduttrici), come vorrebbe sostenere la reclamante, e quindi

anche nel merito esso risulta infondato. Difatti il contenuto di tale accordo non

fonda alcun riconoscimento di debito fra le stesse conduttrici. In esso, se del

caso, risulta che le parti devono corrispondere fr. 1'000.– per la pigione

e fr. 220.– per le spese accessorie ai locatori, senza che vi sia menzione

alcuna (chiara e univoca) che l’escussa debba pagare la somma ad oggi pretesa alla

reclamante, alla stessa.

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che lo scritto del 14

aprile 2011 prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione, sottolineando che l’escussa vi “riconosce di

essere in debito di fr. 3'050.–, corrispondenti alla sua quota parte di

affitto di fr. 650.– per 5 mesi, sottoscrivendo detto documento senza

alcuna riserva, in modo particolare senza l’indicazione che la firma da lei apposta

avesse da valere unicamente quale conferma di ricezione del documento”. Il

Giudice di pace ha quindi respinto l’eccezione di prescrizione dei crediti

invocata dalla convenuta, considerando che il termine di prescrizione è stato ad

ogni modo interrotto dalla sottoscrizione da parte delle parti dello scritto

del 14 aprile 2011.

3. Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di aver accolto solo parzialmente la

sua istanza di rigetto dell’opposizione, senza considerare che “la messa in

mora al 7% dal primo giorno di ritardo sul pagamento dell’affitto è contemplata

nel contratto CATEF (art. 10) sottoscritto solidalmente da entrambe e dagli

art. 148 e 149 del Codice delle obbligazioni […]”. Essa pertanto postula

che le vengano attribuiti anche gli interessi composti maturati sugli affitti

sino al 31 marzo 2014, pari a fr. 2'084.47, come pure gli interessi del 7%

dal 1° aprile 2014 su fr. 3'050.–.

4. Nelle

sue osservazioni al reclamo CO 1 afferma invece che ogni pretesa esistente tra

le due conduttrici è stata definitivamente regolata già nel 2007/2008. Essa asserisce

peraltro che lo scritto del 14 aprile 2011 non costituisce un valido riconoscimento

di debito, che ad ogni modo tutte le pretese fatte valere dalla reclamante sono

già da tempo prescritte e che non vi è mai stata alcuna valida messa in mora

nei suoi confronti. L’escussa conclude quindi per la reiezione del reclamo,

come pure per l’annullamento della decisione emanata dal Giudice di pace.

5. In

Considerandi

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica

solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura

formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la

scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rap­presentante –, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

6.2

Nella

fattispecie, nello scritto 14 aprile 2011 prodotto quale titolo di rigetto e

redatto da RE 1 all’indirizzo di CO 1 (doc. B), l’escutente rammenta all’ex

conduttrice che le deve ancora fr. 3'050.–, che afferma corrispondere alla

sua parte di pigione per cinque mesi. In fondo alla pagina del testo figurano

le firme di entrambe le parti. Ora, non si evince dal testo in modo incontrovertibile

la volontà della destinataria di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’estenditrice,

senza riserve né condizioni, la somma di fr. 3'050.– ivi menzionata. Non

risulta alcuna dichiarazione di CO 1 e neppure, da parte di RE 1, una richiesta

di conferma o di accettazione. Anzi, quest’ultima termina la lettera con la

formula “sicura di non dover più tornare sull’argomento”. Men

che meno, quindi, si può desumere da tale testo il riconoscimento degli importi

supplementari che oggi la reclamante pretende di ricevere dall’escussa. La

lettera indica unicamente la somma di fr. 3'050.–, senza alcun accenno a

interessi di mora. In mancanza di un valido titolo di rigetto dell’oppo­­sizione

per gli interessi fatti valere dalla reclamante, il reclamo non può che essere

respinto.

7.

Siccome

la sentenza del giudice di pace è entrata in forza ed è definitiva su tutti i

punti non tempestivamente contestati dalle parti, le conclusioni espresse da CO

1.

nelle sue osservazioni al reclamo, intese all’annullamento della sentenza impugnata

e alla cancellazione dell’esecuzione dal registro delle esecuzioni, sono

irricevibili, poiché presentate ben oltre il termine di reclamo di 10 giorni

(v. sopra consid. 1.1).

8.

Le spese processuali del presente

giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si giustifica invece di assegnare alla controparte un’indennità d’inconvenienza,

non solo perché essa non ha motivato la sua richiesta al riguardo conformemente

all’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, ma anche perché risulta comunque soccombente in

merito alle sue richieste di giudizio (sopra consid. 7). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'084.47, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).