14.2014.198
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16 febbraio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.198
Lugano
16 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 0151-2014-s (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 22 maggio
2014 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 15 ottobre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre 2014 dal Giudice di
pace;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 erano entrambe conduttrici di alcuni locali adibiti a
salone di parrucchiere siti a Biasca. Il 5 giugno 2007 le stesse hanno regolarmente
disdetto il contratto di locazione con effetto dal 31 dicembre 2007.
B. Con
scritto del 14 aprile 2011 indirizzato a CO 1 (e da lei sottoscritto in calce),
RE 1 rivolgendosi alla stessa precisava che “[…] non da meno le
ricordo che rimane sempre in debito di fr. 3'050.–, che corrispondono alla
sua quota parte d’affitto di fr. 610.– x 5 mesi, in considerazione del
fatto che aveva degli obblighi contrattuali verso il padrone di casa e non da
meno verso il salone” (doc. B accluso all’istanza).
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'050.–
più interessi del 7% dal 1° aprile 2014, di fr. 2'084.47 e di fr. 100.–,
indicando quali titoli di credito: “Riconoscimento di debito firmato del 14.04.2011 (quote affitto
impagate), contratto di locazione CATEF f[d]irmato il 08.10.2001 + Interessi
maturati al 30.04.2014 + Indennità art. 41 CO”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 maggio 2014 RE
1 ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di
Bellinzona limitatamente a “fr. 3'050.– più interessi di mora al 7% dal
01.05.2014, fr. 2'084.47 interessi conteggiati fino al 30.04.2011, fr. 73.–
spesa precetto esecutivo no. __________”. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 10 giugno 2014, cui sono seguite la replica di parte istante del 19
giugno e la duplica di parte convenuta del 5 settembre.
E. Statuendo con decisione 9 ottobre 2014, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a “fr. 3'050.– oltre fr. 73.– costi
esecutivi PE __________ interessi al 5% dal 14.05.2014”, ponendo a carico
dell’escussa la tassa di giustizia di fr. 250.–.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 ottobre 2014 per ottenere anche
il risarcimento di fr. 2'084.47 corrispondenti agli interessi composti
maturati sugli affitti sino al 31 marzo 2014, come pure gli interessi di mora
del 7% dal 1° aprile 2014 su fr. 3'050.–. Nelle sue osservazioni del 21
novembre 2014, CO 1 si è opposta alle pretese formulate dalla reclamante, chiedendo la reiezione del reclamo e l’annullamento della decisione del
Giudice di pace, come pure lo stralcio del precetto esecutivo n. __________ e
il pagamento a carico della controparte di tutte le spese e le ripetibili di
prima e seconda istanza. Nella replica del 3 dicembre 2014 e nella duplica del
15 dicembre, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie tesi.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 10 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Irricevibile è pertanto il contratto di locazione per uso commerciale (“contratto
CATEF”), che la reclamante ha prodotto per la prima volta in questa sede. Per
inciso va sottolineato che, ad ogni modo, tale contratto non costituisce valido
titolo di rigetto per la pretesa posta in esecuzione (ma semmai per quella del
locatore verso le conduttrici), come vorrebbe sostenere la reclamante, e quindi
anche nel merito esso risulta infondato. Difatti il contenuto di tale accordo non
fonda alcun riconoscimento di debito fra le stesse conduttrici. In esso, se del
caso, risulta che le parti devono corrispondere fr. 1'000.– per la pigione
e fr. 220.– per le spese accessorie ai locatori, senza che vi sia menzione
alcuna (chiara e univoca) che l’escussa debba pagare la somma ad oggi pretesa alla
reclamante, alla stessa.
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che lo scritto del 14
aprile 2011 prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione, sottolineando che l’escussa vi “riconosce di
essere in debito di fr. 3'050.–, corrispondenti alla sua quota parte di
affitto di fr. 650.– per 5 mesi, sottoscrivendo detto documento senza
alcuna riserva, in modo particolare senza l’indicazione che la firma da lei apposta
avesse da valere unicamente quale conferma di ricezione del documento”. Il
Giudice di pace ha quindi respinto l’eccezione di prescrizione dei crediti
invocata dalla convenuta, considerando che il termine di prescrizione è stato ad
ogni modo interrotto dalla sottoscrizione da parte delle parti dello scritto
del 14 aprile 2011.
3. Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di aver accolto solo parzialmente la
sua istanza di rigetto dell’opposizione, senza considerare che “la messa in
mora al 7% dal primo giorno di ritardo sul pagamento dell’affitto è contemplata
nel contratto CATEF (art. 10) sottoscritto solidalmente da entrambe e dagli
art. 148 e 149 del Codice delle obbligazioni […]”. Essa pertanto postula
che le vengano attribuiti anche gli interessi composti maturati sugli affitti
sino al 31 marzo 2014, pari a fr. 2'084.47, come pure gli interessi del 7%
dal 1° aprile 2014 su fr. 3'050.–.
4. Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 afferma invece che ogni pretesa esistente tra
le due conduttrici è stata definitivamente regolata già nel 2007/2008. Essa asserisce
peraltro che lo scritto del 14 aprile 2011 non costituisce un valido riconoscimento
di debito, che ad ogni modo tutte le pretese fatte valere dalla reclamante sono
già da tempo prescritte e che non vi è mai stata alcuna valida messa in mora
nei suoi confronti. L’escussa conclude quindi per la reiezione del reclamo,
come pure per l’annullamento della decisione emanata dal Giudice di pace.
5. In
Considerandi
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica
solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura
formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la
scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
6.2
Nella
fattispecie, nello scritto 14 aprile 2011 prodotto quale titolo di rigetto e
redatto da RE 1 all’indirizzo di CO 1 (doc. B), l’escutente rammenta all’ex
conduttrice che le deve ancora fr. 3'050.–, che afferma corrispondere alla
sua parte di pigione per cinque mesi. In fondo alla pagina del testo figurano
le firme di entrambe le parti. Ora, non si evince dal testo in modo incontrovertibile
la volontà della destinataria di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’estenditrice,
senza riserve né condizioni, la somma di fr. 3'050.– ivi menzionata. Non
risulta alcuna dichiarazione di CO 1 e neppure, da parte di RE 1, una richiesta
di conferma o di accettazione. Anzi, quest’ultima termina la lettera con la
formula “sicura di non dover più tornare sull’argomento”. Men
che meno, quindi, si può desumere da tale testo il riconoscimento degli importi
supplementari che oggi la reclamante pretende di ricevere dall’escussa. La
lettera indica unicamente la somma di fr. 3'050.–, senza alcun accenno a
interessi di mora. In mancanza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione
per gli interessi fatti valere dalla reclamante, il reclamo non può che essere
respinto.
7.
Siccome
la sentenza del giudice di pace è entrata in forza ed è definitiva su tutti i
punti non tempestivamente contestati dalle parti, le conclusioni espresse da CO
1.
nelle sue osservazioni al reclamo, intese all’annullamento della sentenza impugnata
e alla cancellazione dell’esecuzione dal registro delle esecuzioni, sono
irricevibili, poiché presentate ben oltre il termine di reclamo di 10 giorni
(v. sopra consid. 1.1).
8.
Le spese processuali del presente
giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si giustifica invece di assegnare alla controparte un’indennità d’inconvenienza,
non solo perché essa non ha motivato la sua richiesta al riguardo conformemente
all’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, ma anche perché risulta comunque soccombente in
merito alle sue richieste di giudizio (sopra consid. 7). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'084.47, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).