14.2014.2
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ritiro parziale dell'esecuzione. Causa da stralciare per la parte del credito posto in esecuzione per la quale l'opposizione è stata ritirata. Assenza di titolo d
24 aprile 2014Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2014.2
Data decisione, Autorità:
24.04.2014, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ritiro parziale dell'esecuzione. Causa da stralciare per la parte del credito posto in esecuzione per la quale l'opposizione è stata ritirata. Assenza di titolo di rigetto per il saldo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 241 CPC
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2014.2
Lugano
24 aprile
2014
B/ww/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 6 gennaio 2014 da
RE 1
contro la
decisione emanata il 17 dicembre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti promossa dalla reclamante con istanza del 18 novembre 2013 nei confronti di
CO 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ del 14/15 febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per l’importo di fr. 12'255.90 oltre interessi e spese;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 17 dicembre 2013 ha così deciso (inc. n. SO.2013.4840):
“1. L’istanza è accolta nel senso dei
considerandi e di conseguenza l’opposizione
interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria per
fr. 5'673.35 oltre interessi del 5% dal 14.2.2013.
2. La tassa di giustizia in fr. 200.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico
delle parti in ragione di ½ ciascuna,
compensate le ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del 6 gennaio 2014 postula l’accoglimento integrale dell’istanza e
subordinatamente il rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione;
preso atto che controparte non ha presentato
osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con
precetto esecutivo n. 1605759 del 14/15 febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE 1 ha escusso CO 1 per l’importo di 1) fr. 7'738.65 oltre interessi
al 9% dal 7 luglio 2012 - 2) fr. 8'858.90 oltre interessi al 9% dal 4 novembre 2012 - 3) fr. 1'485.-- , dedotti fr. 5'826.65 di acconto pagato dal debitore il
4 gennaio 2013, indicando quale titolo di credito: “1) Fattura n. 0006-0000057
del 07.07.2011 ./. pagamento fattura n. 0006-00000057 - 2) Fattura n.
0006-00000082 del 04.11.2011 - 3) Danni 106 CO”;
che interpostavi tempestiva opposizione
dall’escusso, con istanza del 18 novembre 2013 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;
che l’istante fonda la sua pretesa su un
accordo rateale sottoscritto dal convenuto il 21 maggio 2013, con cui CO 1 si è impegnato a pagare all’istante un importo di fr. 11'500.-- in 23 rate mensili
di fr. 500.--, con scadenza della prima rata al 15 maggio 2013 (doc. E);
che
all’udienza di discussione del 17 dicembre 2013 CO 1 ha dichiarato quanto segue: “La parte convenuta dichiara di riconoscere il debito di fr.
11'000.-- come al doc. E sottoscritto in data 21.05.2013, avendo versato un acconto di fr. 500.--. Per tale importo dichiara di ritirare l’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, notificato in data 15 febbraio 2013, rilevando nondimeno di non essere attualmente in grado di far fronte al
pagamento della somma richiesta in quanto privo di lavoro e quindi privo di
risorse finanziarie. Appena sarà in grado di farlo ricomincerà con il pagamento
delle rate così come concordato al doc. E”;
che con
decisione del 17 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza, avendo ritenuto i documenti prodotti dalla creditrice valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF limitatamente
all’importo di fr. 5'673.35, ossia fr. 11'500.-- riconosciuti tramite il doc. E
e il verbale d’udienza, dedotti fr. 5'826.65 secondo il doc. A, oltre interessi
al tasso legale del 5% (art. 104 CO) dal 14 febbraio 2013, data di emissione del precetto esecutivo;
che con
il reclamo RE 1 rileva che il convenuto, che aveva versato una sola rata di fr.
500.--, all’udienza di discussione del 17 dicembre 2013 ha dichiarato di riconoscere l’importo di fr. 11'000.--, come indicato nel piano di pagamento del 21 maggio 2013, e di ritirare l’opposizione interposta al precetto esecutivo in oggetto n.
1605759;
che,
avendo il debitore ritirato l’opposizione per fr. 11'000.--, per tale importo
non è più possibile levare l’opposizione, dovendosi invece stralciare la causa
dai ruoli limitatamente alla somma ammessa, l’acquiescenza avendo effetto di
cosa giudicata (art. 241 CPC);
che, di
conseguenza, la decisione impugnata dev’essere annullata nella misura in cui il
primo giudice è entrato nel merito della lite invece di procedere allo
stralcio;
che, per
quanto precede, restava unicamente da giudicare in merito alla parte di pretesa
eccedente l’importo riconosciuto, questione che può essere evasa da questa
Camera senza che sia necessario ritornare gli atti al Pretore;
che per
l’ammontare residuo di fr. 1'255.90 non risulta agli atti alcun riconoscimento
di debito sottoscritto dal convenuto ai sensi dell’art. 82 LEF, per cui per
questo importo l’istanza va respinta;
che tassa di giustizia e indennità di prima
sede - in sede di reclamo l’istante non ne ha presentato richiesta - seguono la
pressoché totale soccombenza del convenuto (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95
cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
I. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione del 17 dicembre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. n. SO.2013.4840) è
così riformata:
“1.
La causa è stralciata dai ruoli limitatamente all’importo di fr. 11'000.-,
dando atto che per questo medesimo importo il convenuto ha ritirato
l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 14/15 febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
§ Per l’importo
residuo di fr. 1'255.90 l’istanza è respinta e l’opposizione è mantenuta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.--, da anticipare dall’istante,
è
posta a carico di CO 1, il quale rifonderà
a RE 1
fr. 100.- a titolo di ripetibili.”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.--, già anticipata da RE 1,
è posta a carico di CO 1
III. Notificazione a:
-
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente
La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 12'255.--, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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