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Decisione

14.2014.20

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contestazione della notifica della decisione di tassazione fiscale invocata quale titolo di rigetto. Notifica a un rappresentante del contribuente. Legittimo affid

15 aprile 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti necessari, siamo quindi a chiedervi una proroga fino al 30 novembre 2011 per l’invio della citata dichiarazione”;

che

l’istante ha poi puntualizzato che dopo la notifica del precetto esecutivo in

oggetto, l’escusso non aveva reagito, ma che il principio della buona fede gli

avrebbe imposto di reclamare presso l’Ufficio di tassazione, ancorché solo a

posteriori;

che con

decisione del 13 gennaio 2014 il Giudice di pace del circolo di Lugano Nord ha

respinto l’istanza argomentando che nella fattispecie non si erano verificate

circostanze che portavano a concludere in modo univoco che la tassazione era

pervenuta al convenuto, come potevano essere la ricezione, senza reazione da

parte del contribuente, di polizze di versamento del conguaglio d’imposta, in

cui erano indicate la data di intimazione, del richiamo e della diffida;

che

d’altro canto, ha proseguito il primo giudice, non era possibile sostenere che

il convenuto non aveva reagito dopo la notifica del precetto esecutivo, avendo

questi in realtà interposto opposizione ed essendosi pertanto, appena in grado,

mobilitato ed avendo reclamato, ancorché a posteriori;

che con

il reclamo l’istante sostiene che essendo la decisione di tassazione stata

inviata per posta semplice, la prova della notifica può fondarsi su indizi ed

essere dedotta dall’insieme delle circostanze;

che nella

fattispecie, puntualizza il reclamante, va ritenuto che anche dopo la notifica

del precetto esecutivo in oggetto il convenuto non ha reagito, mentre in queste

circostanze il principio della buona fede gli avrebbe imposto di reclamare

presso l’Ufficio di tassazione competente per il preteso torto subito, ancorché

solo a posteriori, il che non è avvenuto e che, anzi, dalla lettura delle sue

osservazioni è lecito chiedersi come abbia potuto sapere che le decisioni di

tassazione erano state notificate presso la sua datrice di lavoro;

che con

le sue osservazioni al reclamo il convenuto rileva che già nel 2010 era

evidente per l’Ufficio tassazione che la sua corrispondenza non gli doveva più

venire recapitata presso la sua precedente datrice di lavoro e che infatti gli

veniva inviata al suo domicilio di allora in via __________ a __________,

producendo 5 nuovi documenti, ossia il calcolo dell’imponibile del 17 aprile 2009 (doc. A), una diffida relativa all’imposta comunale 2006 (doc. A1), il

calcolo dell’imponibile del 5 maggio 2010 (doc. B) e il calcolo provvisorio dell’imposta federale diretta 2010 (doc. B1);

che

questi documenti vanno estromessi dall’incarto ai sensi dell’art. 326 cpv. 1

CPC, che vieta in sede di reclamo, tra l’altro, la produzione di nuovi mezzi di

prova;

che il

convenuto rileva poi che la decisione di tassazione in oggetto non gli è stata

validamente inviata e che l’Ufficio di tassazione ha ammesso di avere

notificato la sua corrispondenza presso la sua precedente datrice di lavoro, __________

di __________, che non gliela ha recapitata;

che dopo

avere ricevuto il precetto esecutivo, prosegue l’escusso, ha reagito come

reagisce un normale cittadino ed ha interposto opposizione, recandosi poi

all’Ufficio di tassazione di Lugano Città, dove gli è stato comunicato allo

sportello che non si poteva più fare nulla, essendo la tassazione cresciuta in

giudicato e che, proprio allo sportello gli è stato pure comunicato che la sua

corrispondenza era stata erroneamente inviata presso la sua precedente datrice

di lavoro;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata

applicazione del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che per

l’art. 80 LEF se il credito è fondato su una sentenza giudiziaria esecutiva, il

creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono

Considerandi

parificate alle sentenze giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che secondo

l’art. 244 cpv. 3 LT le decisioni di tassazione cresciute in giudicato

esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva;

che

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,

l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con

documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la

prescrizione;

che nella

procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e

in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a

permettere il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1

LEF (Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, n. 115 ad art. 80 e 50 ad art. 84);

che

siccome l’esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in

giudicato formale, questo presuppone la sua regolare intimazione al

destinatario senza che questi l’abbia impugnata nei termini stabiliti (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80);

che la

prova della regolare notifica del titolo incombe all’autorità, ciò a maggior

ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di avere

ricevuto la decisione (Staehelin,

op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

che la

prova della notifica non è riuscita, se può essere dimostrato solo l’invio

postale per lettera semplice, che tuttavia la prova della notifica, effettuata

non per invio raccomandato, può essere fornita anche da ulteriori indizi o

dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di

corrispondenza con l’Autorità fiscale o dal comportamento del contribuente (DTF

105.

III 43 consid. 3);

che per

l’art. 190 cpv. 1 LT il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente

davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella

misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria;

che

dall’estratto del Registro di commercio si evince che __________, tra le sue

attività, si occupa pure di consulenza fiscale;

che __________

ha rappresentato il convenuto nei suoi rapporti con l’Autorità fiscale, anche

dopo l’interruzione del loro rapporto di lavoro, emerge dallo scritto del 29 ottobre 2011, con il quale viene attestato tale incarico e richiesta una proroga fino

al 30 novembre 2011 per il completamento e l’invio della dichiarazione

d’imposta;

che il

convenuto era a conoscenza di tale rappresentanza si evince implicitamente

dalle sue stesse dichiarazioni, avendo egli affermato che, nonostante i suoi

frequenti reclami, per anni tutta la corrispondenza relativa alle sue

tassazioni veniva inviata alla sua precedente datrice di lavoro __________ e

dal fatto che non ha provato di essersene lui stesso interessato in questo

lungo periodo;

che il

convenuto, viste le predette circostanze, ossia la notifica avvenuta per anni

di suoi documenti fiscali alla sua precedente datrice di lavoro, doveva, se non

più d’accordo con questo modo di procedere, intervenire presso l’Ufficio di

tassazione, affinché la corrispondenza relativa alle sue tassazioni gli venisse

inviata al suo domicilio;

che non

essendosi il convenuto opposto per anni – agli atti non risulta alcun reclamo

–, il suo comportamento ha lasciato intendere all’Autorità fiscale,

conformemente alle regole della buona fede (principio del legittimo

affidamento), che pure la tassazione in oggetto poteva essere notificata alla

sua precedente datrice di lavoro, __________, quale sua rappresentante

rispettivamente quale suo recapito, in luogo che al suo domicilio;

che

d’altro canto l’asserita mancata consegna della sua corrispondenza fiscale da

parte di __________ è questione che riguarda il rapporto tra il convenuto e la

società stessa e non va considerata in questa sede;

che nella

fattispecie la prova della notifica della decisione di tassazione in esame va

ricercata nelle circostanze, in particolare nel comportamento del convenuto,

che con il suo modo di agire ha permesso che l’istante continuasse a notificare

a __________ i documenti relativi alla sua tassazione;

che,

contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, la decisione di tassazione in

oggetto costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per

l’importo posto in esecuzione;

che ne

consegue l’accoglimento del reclamo, con tassa di giustizia e indennità di

prima sede, in sede di reclamo non è stata richiesta alcuna indennità, a carico

del convenuto in quanto soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 80 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 13 gennaio 2014 del Giudice di pace del circolo di Lugano Nord (inc. n. 82/2013) sono così riformati:

“1. L’istanza

è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta

dal

convenuto al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio

esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva per

fr.

860.-- oltre interessi al 3% dal 7 agosto 2013 e

fr. 17.65

interessi aggiornati fino al 6 agosto 2013.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, anticipata dalla parte

istante,

è

posta a carico di CO 1, il quale rifonderà

alla RE

1 fr. 50.-- per ripetibili.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 180.-- è posta

a carico di CO 1.

III. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente

La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 860.--, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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