14.2014.20
Rigetto definitivo dell'opposizione. Contestazione della notifica della decisione di tassazione fiscale invocata quale titolo di rigetto. Notifica a un rappresentante del contribuente. Legittimo affid
15 aprile 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2014.20
Data decisione, Autorità:
15.04.2014, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Contestazione della notifica della decisione di tassazione fiscale invocata quale titolo di rigetto. Notifica a un rappresentante del contribuente. Legittimo affidamento nel comportamento del contribuente che non si oppone a tale modo di notifica
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2014.20
Lugano
15 aprile
2014
B/ww/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 22 gennaio 2014 da
RE 1
rappr. dall’RA 1
contro la
decisione emanata il 13 gennaio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano-Nord nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti (inc. n. 82/2013) promossa con istanza del 25 ottobre 2013 nei confronti di
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 22/27 agosto 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 860.-- oltre
interessi al 3% dal 7 agosto 2013 e fr. 17.65 interessi aggiornati fino al 6 agosto 2013;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di
Lugano Nord con sentenza del 13 gennaio 2014 (inc. n. 82/2013) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta; l’opposizione interposta dalla parte
convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione fallimenti di Lugano è
mantenuta.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- anticipata dalla parte
istante è a suo carico:”
Decisione tempestivamente impugnata dalla RE 1 che
con reclamo del 22 gennaio 2014 postula l’accoglimento dell’istanza, protestate le spese;
lette le osservazioni del 6 febbraio 2014 di controparte;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con
precetto esecutivo n. __________ del 22/27 agosto 2013
dell’Ufficio
esecuzione di Lugano la RE 1 ha
escusso CO 1 per l’incasso di: 1) fr. 860.--
oltre interessi al 3% dal 7 agosto 2013 e 2) fr. 17.65, indicando quale titolo di credito: “1) Imposta federale diretta 2008 e 2) Interessi aggiornati sino
al 6 agosto 2013;
che
interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo al Giudice di pace;
che la RE
1 fonda la sua pretesa sulla decisione di tassazione d’ufficio del 26 settembre 2012 dell’Ufficio di tassazione di Lugano Città per l’imposta federale
diretta (IFD) 2008 ammontante a fr. 860.--, munita del timbro con cui l’Ufficio
esazione e condoni ha certificato la crescita in giudicato e l’intimazione
regolare della decisione all’interessato così come il relativo conteggio;
che i
predetti documenti sono stati indirizzati al convenuto presso __________, via __________,
__________;
che
con risposta del 18 novembre 2013 il convenuto
ha
sostenuto di non avere mai ricevuto la notifica di tassazione in oggetto, né i
relativi bollettini di pagamento e che per anni, nonostante i suoi frequenti
reclami, tutta la corrispondenza relativa alle sue tassazioni era stata inviata
alla sua precedente datrice di lavoro, per cui non ne era stato a messo a
conoscenza e non aveva avuto la possibilità di presentare reclamo;
che con
osservazioni del 10 dicembre 2013 l’istante ha rilevato che l’escusso aveva di
certo saputo dell’esistenza della decisione di tassazione del 26 settembre 2012 per l’imposta cantonale e federale per gli anni 2008-2010, in quanto prima della procedura esecutiva gli erano state intimate le usuali ingiunzioni di
pagamento senza alcuna reazione da parte sua, ossia per l’imposta federale
diretta 2008 gli era stato inviato il 31 ottobre 2012 il calcolo definitivo, il 31 dicembre 2012 il richiamo e il 28 febbraio 2013 la diffida, atti mai retrocessi, per cui erano da considerare come regolarmente intimati;
che con
le sue osservazioni l’istante ha prodotto uno scritto inviato il 29 ottobre 2011 all’Ufficio tassazione di Lugano da __________ di __________ del seguente
tenore: “Abbiamo ricevuto incarico dal Signor CO 1 di completare la sua
dichiarazione fiscale ed inviarvela. Abbiamo purtroppo ricevuto solo ora tutti
Fatti
i documenti necessari, siamo quindi a chiedervi una proroga fino al 30 novembre 2011 per l’invio della citata dichiarazione”;
che
l’istante ha poi puntualizzato che dopo la notifica del precetto esecutivo in
oggetto, l’escusso non aveva reagito, ma che il principio della buona fede gli
avrebbe imposto di reclamare presso l’Ufficio di tassazione, ancorché solo a
posteriori;
che con
decisione del 13 gennaio 2014 il Giudice di pace del circolo di Lugano Nord ha
respinto l’istanza argomentando che nella fattispecie non si erano verificate
circostanze che portavano a concludere in modo univoco che la tassazione era
pervenuta al convenuto, come potevano essere la ricezione, senza reazione da
parte del contribuente, di polizze di versamento del conguaglio d’imposta, in
cui erano indicate la data di intimazione, del richiamo e della diffida;
che
d’altro canto, ha proseguito il primo giudice, non era possibile sostenere che
il convenuto non aveva reagito dopo la notifica del precetto esecutivo, avendo
questi in realtà interposto opposizione ed essendosi pertanto, appena in grado,
mobilitato ed avendo reclamato, ancorché a posteriori;
che con
il reclamo l’istante sostiene che essendo la decisione di tassazione stata
inviata per posta semplice, la prova della notifica può fondarsi su indizi ed
essere dedotta dall’insieme delle circostanze;
che nella
fattispecie, puntualizza il reclamante, va ritenuto che anche dopo la notifica
del precetto esecutivo in oggetto il convenuto non ha reagito, mentre in queste
circostanze il principio della buona fede gli avrebbe imposto di reclamare
presso l’Ufficio di tassazione competente per il preteso torto subito, ancorché
solo a posteriori, il che non è avvenuto e che, anzi, dalla lettura delle sue
osservazioni è lecito chiedersi come abbia potuto sapere che le decisioni di
tassazione erano state notificate presso la sua datrice di lavoro;
che con
le sue osservazioni al reclamo il convenuto rileva che già nel 2010 era
evidente per l’Ufficio tassazione che la sua corrispondenza non gli doveva più
venire recapitata presso la sua precedente datrice di lavoro e che infatti gli
veniva inviata al suo domicilio di allora in via __________ a __________,
producendo 5 nuovi documenti, ossia il calcolo dell’imponibile del 17 aprile 2009 (doc. A), una diffida relativa all’imposta comunale 2006 (doc. A1), il
calcolo dell’imponibile del 5 maggio 2010 (doc. B) e il calcolo provvisorio dell’imposta federale diretta 2010 (doc. B1);
che
questi documenti vanno estromessi dall’incarto ai sensi dell’art. 326 cpv. 1
CPC, che vieta in sede di reclamo, tra l’altro, la produzione di nuovi mezzi di
prova;
che il
convenuto rileva poi che la decisione di tassazione in oggetto non gli è stata
validamente inviata e che l’Ufficio di tassazione ha ammesso di avere
notificato la sua corrispondenza presso la sua precedente datrice di lavoro, __________
di __________, che non gliela ha recapitata;
che dopo
avere ricevuto il precetto esecutivo, prosegue l’escusso, ha reagito come
reagisce un normale cittadino ed ha interposto opposizione, recandosi poi
all’Ufficio di tassazione di Lugano Città, dove gli è stato comunicato allo
sportello che non si poteva più fare nulla, essendo la tassazione cresciuta in
giudicato e che, proprio allo sportello gli è stato pure comunicato che la sua
corrispondenza era stata erroneamente inviata presso la sua precedente datrice
di lavoro;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata
applicazione del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che per
l’art. 80 LEF se il credito è fondato su una sentenza giudiziaria esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono
Considerandi
parificate alle sentenze giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che secondo
l’art. 244 cpv. 3 LT le decisioni di tassazione cresciute in giudicato
esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva;
che
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il
termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la
prescrizione;
che nella
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e
in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a
permettere il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1
LEF (Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, n. 115 ad art. 80 e 50 ad art. 84);
che
siccome l’esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in
giudicato formale, questo presuppone la sua regolare intimazione al
destinatario senza che questi l’abbia impugnata nei termini stabiliti (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80);
che la
prova della regolare notifica del titolo incombe all’autorità, ciò a maggior
ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di avere
ricevuto la decisione (Staehelin,
op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che la
prova della notifica non è riuscita, se può essere dimostrato solo l’invio
postale per lettera semplice, che tuttavia la prova della notifica, effettuata
non per invio raccomandato, può essere fornita anche da ulteriori indizi o
dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di
corrispondenza con l’Autorità fiscale o dal comportamento del contribuente (DTF
105.
III 43 consid. 3);
che per
l’art. 190 cpv. 1 LT il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente
davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella
misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria;
che
dall’estratto del Registro di commercio si evince che __________, tra le sue
attività, si occupa pure di consulenza fiscale;
che __________
ha rappresentato il convenuto nei suoi rapporti con l’Autorità fiscale, anche
dopo l’interruzione del loro rapporto di lavoro, emerge dallo scritto del 29 ottobre 2011, con il quale viene attestato tale incarico e richiesta una proroga fino
al 30 novembre 2011 per il completamento e l’invio della dichiarazione
d’imposta;
che il
convenuto era a conoscenza di tale rappresentanza si evince implicitamente
dalle sue stesse dichiarazioni, avendo egli affermato che, nonostante i suoi
frequenti reclami, per anni tutta la corrispondenza relativa alle sue
tassazioni veniva inviata alla sua precedente datrice di lavoro __________ e
dal fatto che non ha provato di essersene lui stesso interessato in questo
lungo periodo;
che il
convenuto, viste le predette circostanze, ossia la notifica avvenuta per anni
di suoi documenti fiscali alla sua precedente datrice di lavoro, doveva, se non
più d’accordo con questo modo di procedere, intervenire presso l’Ufficio di
tassazione, affinché la corrispondenza relativa alle sue tassazioni gli venisse
inviata al suo domicilio;
che non
essendosi il convenuto opposto per anni – agli atti non risulta alcun reclamo
–, il suo comportamento ha lasciato intendere all’Autorità fiscale,
conformemente alle regole della buona fede (principio del legittimo
affidamento), che pure la tassazione in oggetto poteva essere notificata alla
sua precedente datrice di lavoro, __________, quale sua rappresentante
rispettivamente quale suo recapito, in luogo che al suo domicilio;
che
d’altro canto l’asserita mancata consegna della sua corrispondenza fiscale da
parte di __________ è questione che riguarda il rapporto tra il convenuto e la
società stessa e non va considerata in questa sede;
che nella
fattispecie la prova della notifica della decisione di tassazione in esame va
ricercata nelle circostanze, in particolare nel comportamento del convenuto,
che con il suo modo di agire ha permesso che l’istante continuasse a notificare
a __________ i documenti relativi alla sua tassazione;
che,
contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, la decisione di tassazione in
oggetto costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per
l’importo posto in esecuzione;
che ne
consegue l’accoglimento del reclamo, con tassa di giustizia e indennità di
prima sede, in sede di reclamo non è stata richiesta alcuna indennità, a carico
del convenuto in quanto soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 80 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 13 gennaio 2014 del Giudice di pace del circolo di Lugano Nord (inc. n. 82/2013) sono così riformati:
“1. L’istanza
è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta
dal
convenuto al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva per
fr.
860.-- oltre interessi al 3% dal 7 agosto 2013 e
fr. 17.65
interessi aggiornati fino al 6 agosto 2013.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, anticipata dalla parte
istante,
è
posta a carico di CO 1, il quale rifonderà
alla RE
1 fr. 50.-- per ripetibili.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 180.-- è posta
a carico di CO 1.
III. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente
La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 860.--, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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