14.2014.201
Rigetto definitivo dell’opposizione. Bollette per il pagamento di gas ed elettricità. Eccezione di abuso di diritto
4 novembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.201
Lugano
4 novembre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2014.1655 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 aprile 2014 da
CO 1
(patrocinata dagli avv. PA 2
)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 3 ottobre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. F), la società CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 5'086.25 oltre interessi del 5% dal 24 aprile 2012, indicando quale titolo di credito la “comminatoria di pagamento 23 aprile 2012 relativa alle fattura scoperte
del cliente n. __________ per tasse abbonamento e consumo energia del
10.02.2011 di CHF 2718,10 (n. fattura __________) e del 29.04.2011 di
CHF 2368,15 (__________)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 aprile 2014 CO
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 3 luglio 2014, l’istante ha
confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta si è opposta all’istanza
sulla scorta di una memoria scritta. In sede di replica e di duplica le parti
hanno ribadito le rispettive conclusioni.
C. Statuendo
con decisione 3 ottobre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in
via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 300.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16
ottobre 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, previa
concessione dell’effetto sospensivo. L’indomani il presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 ottobre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di
RE 1 il 6 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la “comminatoria di
pagamento” emessa da CO 1 il 23 aprile 2012, unitamente a due fatture di
fr. 2’718.10 e fr. 2’368.15 e all’attestazione di passaggio in
giudicato rilasciata dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
interposta da RE 1, come peraltro già deciso in una sentenza del 18 maggio 2011
emessa in una causa del tutto analoga, poi confermata dalle istanze superiori.
Il Pretore ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata dall’escussa, secondo
cui la condotta dell’istante costituirebbe un “venire contra factum proprium
qualificabile quale abuso di diritto non protetto dalla legge ai sensi
dell’art. 2 CCS”, considerandola superata dalle predette sentenze, che a suo
parere hanno stabilito in via definitiva la valenza del titolo prodotto
dall’istante.
3.
Nel
reclamo RE 1 ripropone l’eccezione di abuso di diritto, rimproverando alla
controparte di avere continuato ad erogare energia elettrica a favore della sua
inquilina T__________, malgrado RE 1 le avesse notificato il 30 giugno 2010 di
non essere più in grado di onorare il pagamento delle bollette relative alla
fornitura di energia elettrica e gas a causa del mancato versamento da parte
dell’inquilina delle spese accessorie già dal 2000. Per la reclamante il comportamento
di CO 1 è manifestamente contraddittorio – e quindi abusivo – perché essa non
ha messo in atto la minaccia d’interrompere le forniture contenuta nelle
“comminatorie di pagamento” (e previste dalle sue condizioni generali). RE 1
contesta d’altronde l’impossibilità allegata da CO 1 di fornire le sue
prestazioni direttamente a T__________, ricordando che secondo una sentenza del
20.
giugno 2013 del Tribunale amministrativo cantonale CO 1 avrebbe potuto
trasferire a T__________ gli abbonamenti in essere con RE 1 senza il consenso
di quest’ultima e sciogliere il contratto di fornitura concluso con RE 1 sulla
scorta della cosiddetta “clausola rebus sic stantibus”. Quanto alle
decisioni citate dal Pretore – epiloga la reclamante – esse riguardano la
questione del diritto (pubblico o privato) applicabile alle relazioni tra le
parti (che non è più contestato in questa sede) e non la questione dell’abuso
di diritto. Non avendone accertato d’ufficio la sussistenza, la decisione
impugnata andrebbe annullata.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è
di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella fattispecie la reclamante non contesta – ed
è comunque appurato (cfr. sentenze della CEF 14.2011.86 del 29 luglio 2011
consid. 5 e del Tribunale federale 5A_601/2011 del 2 aprile 2012 consid. 3.3
[doc. G]) – che la “comminatoria di pagamento” emessa da CO 1 il 23 aprile 2012
per fr. 14'441.10 (doc. B), limitatamente alle due fatture di
fr. 2'718.10 (doc. C) e fr. 2'368.15 (doc. D) relative al periodo
dal 19 ottobre 2010 al 19 gennaio 2011, rispettivamente dal 20 gennaio all’8
aprile 2011, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione per l’importo di fr. 5'086.25 posto in esecuzione (art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF), nessun reclamo essendo stato presentato contro questa
decisione (attestazione del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, doc.
E).
5.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).
5.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti
assolutamente chiari ed univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF
115.
III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con
rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv.
2.
LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente
verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la
presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la
prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su
questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole
della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del
merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
5.2
Nel
caso specifico, il reclamo si avvera quindi infondato per ben due motivi:
anzitutto, il motivo di opposizione fatto valere dalla reclamante – il preteso
abuso di diritto – risale al 2010, sicché essa avrebbe dovuto invocarlo
inoltrando reclamo contro la “comminatoria di pagamento” del 23 aprile 2012; in
questa sede non è più possibile (sopra consid. 5). In secondo luogo, non spettava
al Pretore – e neppure incombe alla Camera – statuire su una questione
giuridica delicata come quella dell’invocato abuso di diritto (sopra consid.
5.
).
6.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso, di fr. 5'086.25, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 270.– relativi al presente giudizio,
già anticipati dalla reclamante, sono posti a suo carico.
3. Notificazione
a:
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).