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Decisione

14.2014.203

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Fatture. Conteggio allestito in via transattiva

7 novembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 settembre

2014 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all'istanza con osservazioni

scritte del 16 settembre 2014.

C. Statuendo con decisione 1° ottobre 2014, il Giudice di pace ha accolto

l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e

un’indennità di fr. 50.– a favore della parte istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 17 ottobre 2014 per ottenerne l'annullamento e la reiezione dell'istanza. Il 20 ottobre

2014 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle

loro osservazioni 5 novembre 2014, CO 1 e CO 2 si sono espressi

sul reclamo nel senso della sua reiezione.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 18 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 9 ottobre

(doc. B accluso al reclamo), in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di

spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato la fattura dettagliata

dei lavori prodotta dagli istanti un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione e ha di conseguenza accolto l’istanza.

3.

Nel

reclamo RE 1 contesta che una fattura, oltretutto contestata, possa costituire

un valido riconoscimento di debito suscettivo di giustificare il rigetto

provvisorio dell’opposizione, in special modo nella fattispecie, visto che la

fattura in questione è stata annullata in seguito all’emissione di una nuova fattura

il 16 dicembre 2013.

4.

In

virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1)

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura

anche d'ufficio se l'esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro

non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l'interessato

deve prevalersi tramite ricorso all'autorità di vigilanza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1)

6.

Nella

fattispecie né la fattura del 6 novembre 2013 (doc. 3 annesso all’istanza) né

quella del 16 dicembre 2013 (doc. 4) rappresentano un titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione, poiché non contengono alcun riconoscimento di

debito firmato da RE 1. L’unico documento che potrebbe semmai entrare in considerazione

al riguardo è lo scritto 19 dicembre 2013 (doc. 5), limitatamente al saldo di

fr. 342.20 risultante dal conteggio “corretto” allestito dall’escusso. Dal

contesto delle lettera si evince però che tale importo è in realtà una proposta

transattiva, vale a dire subordinata all’accettazione della controparte. Gli

istanti non avendovi aderito (cfr. doc. 6), la stessa è decaduta. In queste circostanze,

in assenza di qualsiasi titolo di rigetto, il reclamo merita accoglimento.

7.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per le spese processuali di

prima sede, sennonché non si attribuiscono alcuna indennità d’inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) all’escusso, poiché egli non ha formulata alcuna

domanda al riguardo nelle sue osservazioni del 16 settembre 2014, peraltro

assai succinte. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 2'542.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e i dispositivi n. 1 e 2

sono riformati nel seguente modo:

1. L’istanza

è respinta

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata da CO 1 e CO 2, è posta a loro carico

in solido.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a

carico di CO 1 e di CO 2 in solido, che rifonderanno a RE 1, sempre in solido, fr. 250.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).