14.2014.203
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Fatture. Conteggio allestito in via transattiva
7 novembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.203
Lugano
7 novembre 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 0267-2014-s (rigetto provvisorio dell'opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 10 settembre
2014 da
CO 1
CO 2
contro
RE 1
(patrocinato dall'avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 17 ottobre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 1° ottobre 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 giugno 2014 dall'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. 2), CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1
per l'incasso di fr. 2'542.20 oltre interessi del 5% su fr. 5'542.20
dal 6 al 12 dicembre 2013 e su fr. 2'542.20 dal 13 dicembre 2013, indicando
quale titolo di credito la “fattura del 06.11.2013 per opere da falegname + montaggio
pareti divisorie per magazzino, montaggio cilindri, ecc. ./. acconto di fr. 3'000,00”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 settembre
2014 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all'istanza con osservazioni
scritte del 16 settembre 2014.
C. Statuendo con decisione 1° ottobre 2014, il Giudice di pace ha accolto
l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e
un’indennità di fr. 50.– a favore della parte istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 17 ottobre 2014 per ottenerne l'annullamento e la reiezione dell'istanza. Il 20 ottobre
2014 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle
loro osservazioni 5 novembre 2014, CO 1 e CO 2 si sono espressi
sul reclamo nel senso della sua reiezione.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 18 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 9 ottobre
(doc. B accluso al reclamo), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di
spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato la fattura dettagliata
dei lavori prodotta dagli istanti un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione e ha di conseguenza accolto l’istanza.
3.
Nel
reclamo RE 1 contesta che una fattura, oltretutto contestata, possa costituire
un valido riconoscimento di debito suscettivo di giustificare il rigetto
provvisorio dell’opposizione, in special modo nella fattispecie, visto che la
fattura in questione è stata annullata in seguito all’emissione di una nuova fattura
il 16 dicembre 2013.
4.
In
virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1)
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura
anche d'ufficio se l'esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro
non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l'interessato
deve prevalersi tramite ricorso all'autorità di vigilanza (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1)
6.
Nella
fattispecie né la fattura del 6 novembre 2013 (doc. 3 annesso all’istanza) né
quella del 16 dicembre 2013 (doc. 4) rappresentano un titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione, poiché non contengono alcun riconoscimento di
debito firmato da RE 1. L’unico documento che potrebbe semmai entrare in considerazione
al riguardo è lo scritto 19 dicembre 2013 (doc. 5), limitatamente al saldo di
fr. 342.20 risultante dal conteggio “corretto” allestito dall’escusso. Dal
contesto delle lettera si evince però che tale importo è in realtà una proposta
transattiva, vale a dire subordinata all’accettazione della controparte. Gli
istanti non avendovi aderito (cfr. doc. 6), la stessa è decaduta. In queste circostanze,
in assenza di qualsiasi titolo di rigetto, il reclamo merita accoglimento.
7.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per le spese processuali di
prima sede, sennonché non si attribuiscono alcuna indennità d’inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) all’escusso, poiché egli non ha formulata alcuna
domanda al riguardo nelle sue osservazioni del 16 settembre 2014, peraltro
assai succinte. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 2'542.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e i dispositivi n. 1 e 2
sono riformati nel seguente modo:
1. L’istanza
è respinta
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata da CO 1 e CO 2, è posta a loro carico
in solido.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a
carico di CO 1 e di CO 2 in solido, che rifonderanno a RE 1, sempre in solido, fr. 250.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).