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Decisione

14.2014.205

Fallimento. Citazione all’udienza di discussione non ritirata dall’escusso. Violazione del diritto di essere sentito. Conferma del fallimento, nel frattempo chiuso per mancanza di attivo

11 febbraio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Invitata

dal Pretore a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere la citazione delle

parti a un’udienza, la convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo

con decisione 7 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

a far tempo dall’8 ottobre 2014 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento e la fissazione di una nuova

udienza di discussione della domanda di fallimento. Invitata a determinarsi sul

reclamo, la controparte è rimasta silente.

E. Non

avendo la reclamante chiesto l’effetto sospensivo, la procedura di fallimento è

proseguita ed è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura

del Distretto di Bellinzona del 12 novembre 2014, per poi essere chiusa, non

avendo alcun creditore depositato le spese di liquidazione.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 20 ottobre 2014 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

17.

ottobre (data in cui il contabile della società è stato interrogato dall’UEF

di Bellinzona), in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

La

reclamante allega che non le sono state notificate correttamente né la

comminatoria di fallimento né la citazione all’udienza di fallimento. Riferisce

di essere venuta a conoscenza del decreto di fallimento solo attraverso la

convocazione dell’UEF di Bellinzona per il suo interrogatorio, presumibilmente

perché le autorità (Pretura e UEF) non hanno preso atto del suo cambiamento d’indirizzo

da __________ a __________. Chiede pertanto di annullare il decreto di fallimento

e di fissare una nuova udienza di discussione dell’istanza di fallimento.

3.

Contrariamente

a quanto allega la reclamante, dalla comminatoria di fallimento presente agli

atti, si evince che essa è stata validamente notificata alla sua socia e gerente

dalla polizia comunale di __________ il 27 giugno 2014 (doc. B accluso all’istanza).

La circostanza, tuttavia, non è di rilievo per l’esito del giudizio per i

motivi che ci si accinge ad esporre nei prossimi considerandi.

4.

La

notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio

postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi

un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta

il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario

dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la

parte sia già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso

a suo carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3).

4.1

In

materia di fallimento, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’escusso

a cui è pervenuta la comminatoria di fallimento non deve necessariamente

aspettarsi la citazione all’u­­dienza fallimentare. Secondo l’Alta Corte con la

domanda di fallimento si apre difatti una nuova procedura e la comminatoria,

siccome precede tale atto, non fonda alcuna relazione procedurale davanti al

giudice. La finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, quindi, non si applica

alla citazione all’udienza di fallimento per il solo fatto che l’escusso ha ricevuto

la comminatoria di fallimento. Se l’escusso non ritira la citazione, il giudice

deve rinnovarne la notificazione (DTF 138 III 230 consid. 3.3 e rimandi).

4.2

Nel

caso concreto, la citazione all’udienza fallimentare destinata alla reclamante

non è stata ritirata ed è stata rispedita al mittente (v. busta con la

citazione nell’incarto della Pretura). Come emerge dal fascicolo processuale

anche il successivo tentativo della Pretura di notifica tramite la polizia

comunale di __________ non ha dato esisto positivo. E, come visto, dal semplice

fatto che l’e­­scussa ha ricevuto la comminatoria di fallimento non si può presumere

ch’essa dovesse aspettarsi tale citazione. D’altronde, non vi sono nell’incarto

pretorile indizi di circostanze successive all’inoltro della domanda di

fallimento, da cui si potrebbe dedurre che l’escussa ne ha avuto conoscenza

prima della pronuncia del fallimento. Non vi figura in particolare l’invito a

ritirare la citazione. Di modo che la sua notifica va considerata non avvenuta.

Venendo a mancare un’esigenza formale dell’a­pertura del fallimento (art. 168

LEF), tesa a garantire all’escussa il diritto di essere sentito e in

particolare di addurre fatti propri a determinare la reiezione della domanda di

fallimento (art. 172 LEF), la

decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti retrocessi al primo giudice.

4.3

Sennonché anche in caso di grave

violazione del diritto di essere sentiti occorre rinunciare all’annullamento

della sentenza di primo grado e al rinvio dell’incarto a quel giudice, quando

lo stesso si riduce a una mera formalità priva di contenuto, se non quello di

generare ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad

ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013). Ora, nel caso specifico la procedura di fallimento

ha dimostrato che la reclamante non ha più attivi né attività da aprile del

2014.

(v. verbale d’interrogato­rio 17 ottobre 2014 accluso al reclamo, lett. G

e N; sopra ad E). Dall’estratto esecutivo al 4 febbraio 2015 assunto d’ufficio

dalla Camera, d’altronde si evince che tra maggio e settembre del 2014 sono

stati emessi nei confronti della reclamante ben 11 attestati di carenza beni

dopo pignoramento. In queste circostanze, la retrocessione della causa al primo

giudice costituirebbe una formalità vuota di senso, non solo perché persino il

pagamento dell’e­secuzione avente portato al fallimento non basterebbe ad

evitare una nuova pronuncia del fallimento, data la manifesta insolvibilità

della reclamante (cfr. art. 174 cpv. 2 LEF), ma anche perché, ad ogni

modo, l’Ufficio del registro di commercio sarebbe a questo punto tenuto a

cancellarla d’ufficio da tale registro in virtù dell’art. 155 ORC. Il reclamo

va pertanto respinto. Non essendo stato concesso effetto

sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF)

sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, siccome la controparte non ha formulato

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è

confermata.

2. Non

si preleva la tassa di giustizia né le spese processuali.

3. Notificazione

a:

–c/o

–;

– Ufficio di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine

di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).