14.2014.205
Fallimento. Citazione all’udienza di discussione non ritirata dall’escusso. Violazione del diritto di essere sentito. Conferma del fallimento, nel frattempo chiuso per mancanza di attivo
11 febbraio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.205
Lugano
11 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.963 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 2 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(rappr. dalla socia e gerente RA 1,
)
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2014 presentato
dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, il
2 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'698.–
oltre spese.
Fatti
B. Invitata
dal Pretore a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere la citazione delle
parti a un’udienza, la convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo
con decisione 7 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
a far tempo dall’8 ottobre 2014 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento e la fissazione di una nuova
udienza di discussione della domanda di fallimento. Invitata a determinarsi sul
reclamo, la controparte è rimasta silente.
E. Non
avendo la reclamante chiesto l’effetto sospensivo, la procedura di fallimento è
proseguita ed è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura
del Distretto di Bellinzona del 12 novembre 2014, per poi essere chiusa, non
avendo alcun creditore depositato le spese di liquidazione.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 20 ottobre 2014 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
17.
ottobre (data in cui il contabile della società è stato interrogato dall’UEF
di Bellinzona), in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
La
reclamante allega che non le sono state notificate correttamente né la
comminatoria di fallimento né la citazione all’udienza di fallimento. Riferisce
di essere venuta a conoscenza del decreto di fallimento solo attraverso la
convocazione dell’UEF di Bellinzona per il suo interrogatorio, presumibilmente
perché le autorità (Pretura e UEF) non hanno preso atto del suo cambiamento d’indirizzo
da __________ a __________. Chiede pertanto di annullare il decreto di fallimento
e di fissare una nuova udienza di discussione dell’istanza di fallimento.
3.
Contrariamente
a quanto allega la reclamante, dalla comminatoria di fallimento presente agli
atti, si evince che essa è stata validamente notificata alla sua socia e gerente
dalla polizia comunale di __________ il 27 giugno 2014 (doc. B accluso all’istanza).
La circostanza, tuttavia, non è di rilievo per l’esito del giudizio per i
motivi che ci si accinge ad esporre nei prossimi considerandi.
4.
La
notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio
postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi
un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta
il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario
dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la
parte sia già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso
a suo carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3).
4.1
In
materia di fallimento, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’escusso
a cui è pervenuta la comminatoria di fallimento non deve necessariamente
aspettarsi la citazione all’udienza fallimentare. Secondo l’Alta Corte con la
domanda di fallimento si apre difatti una nuova procedura e la comminatoria,
siccome precede tale atto, non fonda alcuna relazione procedurale davanti al
giudice. La finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, quindi, non si applica
alla citazione all’udienza di fallimento per il solo fatto che l’escusso ha ricevuto
la comminatoria di fallimento. Se l’escusso non ritira la citazione, il giudice
deve rinnovarne la notificazione (DTF 138 III 230 consid. 3.3 e rimandi).
4.2
Nel
caso concreto, la citazione all’udienza fallimentare destinata alla reclamante
non è stata ritirata ed è stata rispedita al mittente (v. busta con la
citazione nell’incarto della Pretura). Come emerge dal fascicolo processuale
anche il successivo tentativo della Pretura di notifica tramite la polizia
comunale di __________ non ha dato esisto positivo. E, come visto, dal semplice
fatto che l’escussa ha ricevuto la comminatoria di fallimento non si può presumere
ch’essa dovesse aspettarsi tale citazione. D’altronde, non vi sono nell’incarto
pretorile indizi di circostanze successive all’inoltro della domanda di
fallimento, da cui si potrebbe dedurre che l’escussa ne ha avuto conoscenza
prima della pronuncia del fallimento. Non vi figura in particolare l’invito a
ritirare la citazione. Di modo che la sua notifica va considerata non avvenuta.
Venendo a mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento (art. 168
LEF), tesa a garantire all’escussa il diritto di essere sentito e in
particolare di addurre fatti propri a determinare la reiezione della domanda di
fallimento (art. 172 LEF), la
decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti retrocessi al primo giudice.
4.3
Sennonché anche in caso di grave
violazione del diritto di essere sentiti occorre rinunciare all’annullamento
della sentenza di primo grado e al rinvio dell’incarto a quel giudice, quando
lo stesso si riduce a una mera formalità priva di contenuto, se non quello di
generare ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad
ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013). Ora, nel caso specifico la procedura di fallimento
ha dimostrato che la reclamante non ha più attivi né attività da aprile del
2014.
(v. verbale d’interrogatorio 17 ottobre 2014 accluso al reclamo, lett. G
e N; sopra ad E). Dall’estratto esecutivo al 4 febbraio 2015 assunto d’ufficio
dalla Camera, d’altronde si evince che tra maggio e settembre del 2014 sono
stati emessi nei confronti della reclamante ben 11 attestati di carenza beni
dopo pignoramento. In queste circostanze, la retrocessione della causa al primo
giudice costituirebbe una formalità vuota di senso, non solo perché persino il
pagamento dell’esecuzione avente portato al fallimento non basterebbe ad
evitare una nuova pronuncia del fallimento, data la manifesta insolvibilità
della reclamante (cfr. art. 174 cpv. 2 LEF), ma anche perché, ad ogni
modo, l’Ufficio del registro di commercio sarebbe a questo punto tenuto a
cancellarla d’ufficio da tale registro in virtù dell’art. 155 ORC. Il reclamo
va pertanto respinto. Non essendo stato concesso effetto
sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF)
sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, siccome la controparte non ha formulato
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è
confermata.
2. Non
si preleva la tassa di giustizia né le spese processuali.
3. Notificazione
a:
–c/o
–;
– Ufficio di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine
di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).