14.2014.206
Fallimento senza preventiva esecuzione. Ripresa dei pagamenti prima della decisione di prima istanza. Spese processuali a carico della debitrice
5 novembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.206
Lugano
5 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.1021 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 20 ottobre 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza dell'11 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1 per
sospensione dei pagamenti (art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF), facendo valere nei
confronti della società convenuta un credito di fr. 163'055.13 per il
mancato pagamento di contributi paritetici.
Fatti
B. All'udienza
di discussione del 17 ottobre 2014 l'istante si è riconfermata nella sua
domanda, mentre la convenuta non è comparsa.
C. Statuendo
con decisione 20 ottobre 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona
ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 21 ottobre 2014 alle
ore 09.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– a carico della massa
fallimentare.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21
ottobre 2014 per ottenere l'annullamento del fallimento, asserendo di aver
versato fr. 35'880.30 a saldo delle rate scoperte delle esecuzioni
pendenti nei suoi confronti. Il 23 ottobre 2014 il presidente della Camera ha
conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato
alla controparte.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l'art. 194 cpv.
1.
LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 21 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il medesimo
giorno, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia
l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali
disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti
possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione
di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti
successivi – detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve
inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione,
l'art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all'art. 174 LEF (sentenze del Tribunale
federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9
agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
3.
In
virtù dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi
confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare
anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore
interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta
su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito
permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante
e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando
il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del
Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e
5A_439/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei
pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di
una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata
sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2
Nel
caso specifico, con
il reclamo RE 1 ha prodotto un messaggio elettronico del 9 settembre 2014, con
cui l'Ufficio esecuzioni e fallimenti (UEF) di Bellinzona sollecita da parte
sua “il pagamento delle rate arretrate relative ai vari piani di pagamento in
corso”, postulando nel contempo il versamento di fr. 35'880.30 entro il 30
settembre 2014 al fine di “aggiornare tutte le dilazioni [giusta l'art. 123
LEF] al mese di settembre 2014”. Al reclamo è pure allegato un documento
attestante l'avvenuto versamento – tramite ordine di pagamento – dell'importo
sopramenzionato a favore dell'UEF di Bellinzona, eseguito proprio il 30
settembre. Tali atti, che attestano fatti verificatisi prima della decisione di
prima istanza, sono ricevibili (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF) e certificano
la ripresa dei pagamenti da parte dell'insorgente prima dell'apertura del
fallimento, avvenuta il 21 ottobre 2014. La causa del fallimento giusta l'art.
190.
cpv. 1 n. 2 LEF non essendo (più) adempiuta, il reclamo va accolto e la
decisione impugnata annullata.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, così come
le spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona sono poste in ambo
le sedi a carico della reclamante, la cui sospensione dei pagamenti – non contestata
e indiscutibile fino al 30 settembre 2014 – ha obbligato la procedente a richiedere
il fallimento senza preventiva esecuzione, già con istanza dell'11 settembre
(art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo
non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. È
annullata la dichiarazione di fallimento pronunciata il 20 ottobre 2014 dal
Preture aggiunto del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito,
è posta a carico di RE 1.
3. Le
spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.–, già anticipata
dalla reclamante, è posta a suo carico.
III. Notificazione
a:
–
–
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).