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Decisione

14.2014.207

Opposizione al sequestro. Contestazione del credito vantato dal sequestrante. Reclamo ai limiti della ricevibilità

15 gennaio 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

la stessa istanza di sequestro, la CO 1 ha pure richiesto in via

(super)cautelare l’assunzione presso i summenzionati istituti bancari di tutta

la documentazione relativa alle transazioni eseguite negli ultimi tre anni su

tutti i conti, depositi, cassette di sicurezza e titoli azionari di cui RE 1 è

(o era) titolare, beneficiario o avente diritto economico.

C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza

di sequestro con decreto 6 agosto 2014 e ordinato il sequestro dei beni

elencati dalla sequestrante, con istanza 18 agosto 2014 RE 1 ha presentato

opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di

discussione dell’istanza cautelare indetta per il 29 agosto 2014, alla quale la

parte convenuta non è comparsa, l’istante ha confermato la sua richiesta. Mentre

all’u­­dienza di discussione dell’opposizione

al sequestro tenutasi il 29 settembre 2014, il debitore sequestrato ha ribadito

la sua opposizione, la CO 1 concludendo per la reiezione della stessa e la

conferma del decreto di sequestro.

D. Statuendo

con decisione 9 ottobre 2014 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato

il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 500.–

e ripetibili di fr. 2'000.– a favore della parte sequestrante.

E. Con

una decisione cautelare separata senza motivazione scritta dello stesso giorno,

il Pretore ha inoltre accolto integralmente l’i­­stanza di assunzione di prove

a titolo cautelare.

F. Contro

il decreto di sequestro RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2014 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento

dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Egli non ha per contro

impugnato il decreto cautelare. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in

diritto: 1. La sentenza impugnata –

emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima

istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato

esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF)

alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In

concreto, essendo la sentenza emessa il 9 ottobre 2014 stata notificata a RE 1

il 13 ottobre (estratto “Tracciamento degli invii”), il

reclamo è senz’al­tro tempestivo. Intempestivo e quindi inammissibile è invece

lo scritto 7 dicembre 2014 del reclamante, unitamente ai relativi allegati, in

quanto presentato ben oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione

della sentenza prescritto per l’inoltro del reclamo (e menzionato nella

sentenza del Pretore al considerando 10 e nel dispositivo n. 3).

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente

formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono

dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle

conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Nel caso

di specie, la ricevibilità del reclamo è a questo riguardo dubbia, poiché RE 1

non si confronta con la motivazione del Pretore, ma si limita ad alcune affermazioni,

peraltro poco chiare. Non è però necessario attardarsi oltre sulla questione,

dal momento che il reclamo, come si vedrà, è comunque infondato.

1.3

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo

grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.

1.

/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della

CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté,

2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è

concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n.

1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138

III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve

convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.

4.3

), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto

sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio,

quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio

(art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55

cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o

non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150

cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha

anzitutto respinto l’ec­­cezione d’incompetenza sollevata da RE 1, secondo cui

la causa sarebbe dovuta essere esaminata dal Tribunale di Roveredo o da quello

di Coira, rilevando come alcuni dei beni da sequestrare si trovino nel proprio

circondario (cfr. art. 272 cpv. 1 LEF). Il primo giudice ha poi

considerato verosimile l’esi­­stenza del credito di fr. 300'000.– vantato

dalla CO 1 sulla scorta di tre decisioni delle autorità cantonali grigionesi e

dell’e­­stratto del calcolo dettagliato delle spese condominiali e dei relativi

interessi ancora scoperti per il periodo dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2014. Accertato come le pretese della parte

sequestrante non fossero garantite da pegno, le unità del debitore nel condominio,

valutate da una perizia in complessivi fr. 125'000.–, essendo già gravate

da un’ipoteca convenzionale per fr. 240'000.–, il Pretore ha infine riconosciuto

al credito un legame sufficiente con la Svizzera ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, lo stesso essendo riferito a un bene immobile situato a __________.

4.

Nel reclamo RE

1.

contesta anzitutto l’importo di fr. 300'000.– accertato dal Pretore,

secondo lui in modo “incomprensibile”, importo che afferma invece non superare fr. 65'000.–. Egli, però, omette di spiegare su che base giunge a tale importo e

perché gli accertamenti del Pretore sarebbero manifestamente errati. La censura

è perciò irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Dagli atti, ad ogni buon conto,

risulta che i contributi condominali arretrati per il periodo dal 2003 al 2007

ammontano a fr. 63'180.25 secondo una decisione di rigetto definitivo dell’opposizione

del 18 giugno 2014, ormai passata in giudicato (cfr. doc. A), cui si

aggiungono interessi per fr. 46'009.– al 1° agosto 2014 (v. istanza di

sequestro, pag. 4), che per il periodo dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2009 l’arretrato

è di fr. 35'925.– più interessi di fr. 21'420.– fino al 1° agosto

2014, importi per cui la Comunione ha ottenuto un’ipoteca legale provvisoria

nel 2010 (doc. B), che per i conguagli 2008/2009 e 2010/2011 nonché per gli acconti

spese e fondo di rinnovamento 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, l’arretrato

(dedotto un acconto di fr. 50'000.–) ammonta a fr. 38'276.50, oltre

agli interessi di fr. 8'178.50, anch’es­so garantito da un’ipoteca legale

provvisoria (doc. C), e che i contributi successivi (dal 30 aprile 2012 al 30

aprile 2014) assommano verosimilmente a più di fr. 65'000.– fino al 30

aprile 2014 (doc. D) e a più di fr. 85'000.– alla data del sequestro (5

agosto 2014), tenuto conto degli interessi maturati sugli ultimi contributi e

della rifusione delle spese giudiziarie e ripetibili dovuti dal debitore (cfr. doc.

A-D). L’importo di fr. 300'000.– fatto valere dalla sequestrante non è,

quindi, incomprensibile, bensì pare verosimile, donde l’infondatezza della

censura.

5.

Il reclamante ribadisce poi l’esistenza, fra le parti, di procedure

giudiziarie ancora pendenti presso il Tribunale cantonale dei Grigioni,

annettendo al reclamo la petizione di accertamento dell’i­n­esistenza del

debito ch’egli ha promosso il 10 gennaio 2014 alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud, senza però trarre alcuna conclusione esplicita al riguardo,

ciò che basterebbe già per ritenere la censura inammissibile.

Ad ogni modo, il credito ritenuto verosimile dal Pretore è comprensivo

di alcuni importi per cui questa Camera, il 12 agosto 2014, ha avuto modo di confermare il rigetto definitivo dell’oppo­­sizione interposta da RE 1 all’esecuzione

avviata dalla CO 1 sulla base delle sentenze 29 marzo 2012 del Tribunale

distrettuale Moesa e 26 giugno 2013 del Tribunale cantonale dei Grigioni (cfr. sentenza

14.2014.137

del 12 agosto 2014). Ora, in quella decisione la Camera aveva ricordato che la legge non prevede la sospensione del procedimento esecutivo per

il solo fatto che l’escusso abbia chiesto la revisione del titolo di rigetto

definitivo o l’annullamento giudiziario dell’esecuzione (nel senso dell’art. 85a

LEF). E anche nella causa in esame il reclamante non spiega perché le

iniziative giudiziarie da lui promosse contro quelle sentenze sarebbero atte a

inficiare la verosimiglianza dei crediti accertata dal Pretore nel procedimento

di sequestro. In circostanze del genere, l’apprezzamento del primo giudice non

può certo definirsi arbitrario, essendo fondato su una sentenza (di

rigetto dell’opposizione), oltretutto passata in giudicato (il Tribunale federale

ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal debitore con

sentenza 5A_681/2013 del 19 febbraio 2014). Anche su questo punto, perciò, il reclamo

andrebbe respinto nel merito.

6.

Infine RE 1 sostiene nuovamente che il

valore “dei quattro negozi con annessi sei posti auto” situati sulle sue unità

nel condominio superi fr. 600'000.–. Seppure senza trarre alcuna conclusione

dalla sua affermazione, il reclamante sembra ribadire quanto sostenuto in prima

sede, ovvero che i crediti fatti valere dalla sequestrante sarebbero garantiti

da pegno immobiliare, e come tali non potrebbero essere oggetto di sequestro.

Sennonché egli non documenta minimamente la propria allegazione, che si scontra

con il valore commerciale di fr. 125'000.– attribuita alle sue unità dalla

perizia del 29 luglio 2013 prodotta dalla sequestrante (doc. E) e con la stima

di fr. 200'000.– stabilita dal­l’Uf­ficio di esecuzione di Mendrisio il 20

maggio 2014 (doc. I). Ed egli non contesta neppure che tali unità siano gravate

da un’ipoteca convenzionale di fr. 240'000.– a favore del __________ (doc.

I), sicché le ipoteche legali iscritte successivamente a favore della Comunione

appaiono del tutto scoperte. Sulla base degli atti, pertanto, la conclusione

cui è giunto il Pretore merita piena conferma, ciò che segna definitivamente la

sorte del reclamo.

7.

Le spese processuali del presente

giudizio (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF)

seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300'000.–,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).