14.2014.207
Opposizione al sequestro. Contestazione del credito vantato dal sequestrante. Reclamo ai limiti della ricevibilità
15 gennaio 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.207
Lugano
15 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2014.567 (opposizione al
sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con
istanza 18 agosto 2014 da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 5 agosto 2014 diretta contro RE
1, la Comunione dei comproprietari del Condominio CO 1 (in seguito: la Comunione) ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare in virtù
dell’art. 271 cpv. 1 n. 2, 4, 5 e 6
LEF il sequestro dei seguenti beni del debitore: a) la sua quota sociale di
nominali fr. 155'000.– nella ditta __________ Sagl; b) la sua quota di
comproprietà in ragione di 30/100 sulla part. n. __________ RFD di __________;
c) il suo conto corrente presso la Banca __________; d) i conti, i depositi, le
cassette di sicurezza e i titoli azionari ed obbligazionari di cui egli risulta
essere titolare, beneficiario o avente diritto economico presso le banche __________
e __________; il tutto fino a concorrenza di fr. 300'000.–. Quale titolo del credito, la CO 1 ha indicato l’importo per spese condominiali arretrate e per oneri processuali ancora dovuti dal
convenuto, il quale è proprietario delle unità PPP n. __________
di 46/1000 e n. __________ di 6/133
(posteggi) della particella n. __________ del registro fondiario di __________ -__________
intestata alla Comunione.
Fatti
B. Con
la stessa istanza di sequestro, la CO 1 ha pure richiesto in via
(super)cautelare l’assunzione presso i summenzionati istituti bancari di tutta
la documentazione relativa alle transazioni eseguite negli ultimi tre anni su
tutti i conti, depositi, cassette di sicurezza e titoli azionari di cui RE 1 è
(o era) titolare, beneficiario o avente diritto economico.
C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
di sequestro con decreto 6 agosto 2014 e ordinato il sequestro dei beni
elencati dalla sequestrante, con istanza 18 agosto 2014 RE 1 ha presentato
opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di
discussione dell’istanza cautelare indetta per il 29 agosto 2014, alla quale la
parte convenuta non è comparsa, l’istante ha confermato la sua richiesta. Mentre
all’udienza di discussione dell’opposizione
al sequestro tenutasi il 29 settembre 2014, il debitore sequestrato ha ribadito
la sua opposizione, la CO 1 concludendo per la reiezione della stessa e la
conferma del decreto di sequestro.
D. Statuendo
con decisione 9 ottobre 2014 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato
il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 500.–
e ripetibili di fr. 2'000.– a favore della parte sequestrante.
E. Con
una decisione cautelare separata senza motivazione scritta dello stesso giorno,
il Pretore ha inoltre accolto integralmente l’istanza di assunzione di prove
a titolo cautelare.
F. Contro
il decreto di sequestro RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2014 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento
dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Egli non ha per contro
impugnato il decreto cautelare. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in
diritto: 1. La sentenza impugnata –
emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima
istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato
esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF)
alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In
concreto, essendo la sentenza emessa il 9 ottobre 2014 stata notificata a RE 1
il 13 ottobre (estratto “Tracciamento degli invii”), il
reclamo è senz’altro tempestivo. Intempestivo e quindi inammissibile è invece
lo scritto 7 dicembre 2014 del reclamante, unitamente ai relativi allegati, in
quanto presentato ben oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione
della sentenza prescritto per l’inoltro del reclamo (e menzionato nella
sentenza del Pretore al considerando 10 e nel dispositivo n. 3).
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente
formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono
dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle
conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Nel caso
di specie, la ricevibilità del reclamo è a questo riguardo dubbia, poiché RE 1
non si confronta con la motivazione del Pretore, ma si limita ad alcune affermazioni,
peraltro poco chiare. Non è però necessario attardarsi oltre sulla questione,
dal momento che il reclamo, come si vedrà, è comunque infondato.
1.3
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.
/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della
CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté,
2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è
concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n.
1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3
), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio,
quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio
(art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55
cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o
non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150
cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha
anzitutto respinto l’eccezione d’incompetenza sollevata da RE 1, secondo cui
la causa sarebbe dovuta essere esaminata dal Tribunale di Roveredo o da quello
di Coira, rilevando come alcuni dei beni da sequestrare si trovino nel proprio
circondario (cfr. art. 272 cpv. 1 LEF). Il primo giudice ha poi
considerato verosimile l’esistenza del credito di fr. 300'000.– vantato
dalla CO 1 sulla scorta di tre decisioni delle autorità cantonali grigionesi e
dell’estratto del calcolo dettagliato delle spese condominiali e dei relativi
interessi ancora scoperti per il periodo dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2014. Accertato come le pretese della parte
sequestrante non fossero garantite da pegno, le unità del debitore nel condominio,
valutate da una perizia in complessivi fr. 125'000.–, essendo già gravate
da un’ipoteca convenzionale per fr. 240'000.–, il Pretore ha infine riconosciuto
al credito un legame sufficiente con la Svizzera ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, lo stesso essendo riferito a un bene immobile situato a __________.
4.
Nel reclamo RE
1.
contesta anzitutto l’importo di fr. 300'000.– accertato dal Pretore,
secondo lui in modo “incomprensibile”, importo che afferma invece non superare fr. 65'000.–. Egli, però, omette di spiegare su che base giunge a tale importo e
perché gli accertamenti del Pretore sarebbero manifestamente errati. La censura
è perciò irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Dagli atti, ad ogni buon conto,
risulta che i contributi condominali arretrati per il periodo dal 2003 al 2007
ammontano a fr. 63'180.25 secondo una decisione di rigetto definitivo dell’opposizione
del 18 giugno 2014, ormai passata in giudicato (cfr. doc. A), cui si
aggiungono interessi per fr. 46'009.– al 1° agosto 2014 (v. istanza di
sequestro, pag. 4), che per il periodo dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2009 l’arretrato
è di fr. 35'925.– più interessi di fr. 21'420.– fino al 1° agosto
2014, importi per cui la Comunione ha ottenuto un’ipoteca legale provvisoria
nel 2010 (doc. B), che per i conguagli 2008/2009 e 2010/2011 nonché per gli acconti
spese e fondo di rinnovamento 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, l’arretrato
(dedotto un acconto di fr. 50'000.–) ammonta a fr. 38'276.50, oltre
agli interessi di fr. 8'178.50, anch’esso garantito da un’ipoteca legale
provvisoria (doc. C), e che i contributi successivi (dal 30 aprile 2012 al 30
aprile 2014) assommano verosimilmente a più di fr. 65'000.– fino al 30
aprile 2014 (doc. D) e a più di fr. 85'000.– alla data del sequestro (5
agosto 2014), tenuto conto degli interessi maturati sugli ultimi contributi e
della rifusione delle spese giudiziarie e ripetibili dovuti dal debitore (cfr. doc.
A-D). L’importo di fr. 300'000.– fatto valere dalla sequestrante non è,
quindi, incomprensibile, bensì pare verosimile, donde l’infondatezza della
censura.
5.
Il reclamante ribadisce poi l’esistenza, fra le parti, di procedure
giudiziarie ancora pendenti presso il Tribunale cantonale dei Grigioni,
annettendo al reclamo la petizione di accertamento dell’inesistenza del
debito ch’egli ha promosso il 10 gennaio 2014 alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud, senza però trarre alcuna conclusione esplicita al riguardo,
ciò che basterebbe già per ritenere la censura inammissibile.
Ad ogni modo, il credito ritenuto verosimile dal Pretore è comprensivo
di alcuni importi per cui questa Camera, il 12 agosto 2014, ha avuto modo di confermare il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione
avviata dalla CO 1 sulla base delle sentenze 29 marzo 2012 del Tribunale
distrettuale Moesa e 26 giugno 2013 del Tribunale cantonale dei Grigioni (cfr. sentenza
14.2014.137
del 12 agosto 2014). Ora, in quella decisione la Camera aveva ricordato che la legge non prevede la sospensione del procedimento esecutivo per
il solo fatto che l’escusso abbia chiesto la revisione del titolo di rigetto
definitivo o l’annullamento giudiziario dell’esecuzione (nel senso dell’art. 85a
LEF). E anche nella causa in esame il reclamante non spiega perché le
iniziative giudiziarie da lui promosse contro quelle sentenze sarebbero atte a
inficiare la verosimiglianza dei crediti accertata dal Pretore nel procedimento
di sequestro. In circostanze del genere, l’apprezzamento del primo giudice non
può certo definirsi arbitrario, essendo fondato su una sentenza (di
rigetto dell’opposizione), oltretutto passata in giudicato (il Tribunale federale
ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal debitore con
sentenza 5A_681/2013 del 19 febbraio 2014). Anche su questo punto, perciò, il reclamo
andrebbe respinto nel merito.
6.
Infine RE 1 sostiene nuovamente che il
valore “dei quattro negozi con annessi sei posti auto” situati sulle sue unità
nel condominio superi fr. 600'000.–. Seppure senza trarre alcuna conclusione
dalla sua affermazione, il reclamante sembra ribadire quanto sostenuto in prima
sede, ovvero che i crediti fatti valere dalla sequestrante sarebbero garantiti
da pegno immobiliare, e come tali non potrebbero essere oggetto di sequestro.
Sennonché egli non documenta minimamente la propria allegazione, che si scontra
con il valore commerciale di fr. 125'000.– attribuita alle sue unità dalla
perizia del 29 luglio 2013 prodotta dalla sequestrante (doc. E) e con la stima
di fr. 200'000.– stabilita dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio il 20
maggio 2014 (doc. I). Ed egli non contesta neppure che tali unità siano gravate
da un’ipoteca convenzionale di fr. 240'000.– a favore del __________ (doc.
I), sicché le ipoteche legali iscritte successivamente a favore della Comunione
appaiono del tutto scoperte. Sulla base degli atti, pertanto, la conclusione
cui è giunto il Pretore merita piena conferma, ciò che segna definitivamente la
sorte del reclamo.
7.
Le spese processuali del presente
giudizio (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF)
seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte. Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300'000.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).