14.2014.208
Rigetto definitivo dell'opposizione. Attestato di carenza di beni per un credito fiscale. Princìpi di uguaglianza giuridica e di protezione dell'arbitrio
23 dicembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.208
Lugano
23 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di
pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 13 agosto 2014 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 ottobre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 13 ottobre 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 luglio 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 276.15 (ovvero fr. 627.10 meno un acconto di fr. 350.95),
indicando quale titolo di credito l’“imposta cantonale (IC) 1978 come ACB del
30-09-1980 n. __________ emesso dall’UE di Lugano”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza 13 agosto 2014 lo Stato
del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 3 settembre 2014 mentre il successivo 16
settembre, l’escutente ha confermato l’istanza.
C. Statuendo con decisione 13 ottobre 2014, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 90.– e un’indennità
di fr. 40.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 ottobre 2014 per ottenere l’annullamento
del precetto esecutivo e della “confisca dei pagamenti effettuati in eccesso”
rispetto al risarcimento del 3.1% del credito da lui offerto allo Stato. Visto
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato allo Stato del
Canton Ticino per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 24 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14
ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato l’attestato di carenza
di beni 30 settembre 1980 prodotto dall’istante un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione, mentre ha ritenuto che le “argomentazioni e
interpretazioni personali” proposte dall’escusso sfuggivano “con ogni evidenza”
al suo potere di cognizione. Egli ha respinto d’altronde l’eccezione di
prescrizione sollevata dall’escusso, ricordando che gli attestati di carenza di
beni rilasciati prima dell’entrata in vigore della novella del 16 dicembre 1994
si prescrivono in 20 anni da tale entrata in vigore, verificatasi nel 1995 (recte:
il 1° gennaio 1997).
3. Invocando
i principi costituzionali dell’uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione
federale), di protezione dall’arbitrio (art. 9 Cost. fed.) e della forza derogatoria
del diritto federale (art. 73 cpv. 2 della Costituzione del Canton Ticino), nel
reclamo RE 1 rimprovera all’Ufficio esazione e condoni e al Giudice di pace di
avere usato nei suoi confronti “due pesi e due misure” rispetto alle ditte
responsabili coinvolte nello scandalo denominato “asfaltopoli”, chiamate a
restituire solo il 15.5% del maltolto “in comode rate, a scalare dalle prossime
fatture”. Per parità di trattamento, e tenuto conto che contrariamente a tali
ditte egli ricorda di non avere, da parte sua, commesso reati, il reclamante
offre un “riscatto” del 3.1% del credito posto in esecuzione e postula la
restituzione di quanto da lui pagato in eccesso.
4. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
Considerandi
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura
anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro
non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato
deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie, a differenza di quanto considerato dal primo giudice, l’atto di
carenza di beni n. __________ del 30 settembre 1980 prodotto dall’istante vale
titolo di rigetto definitivo solo per le spese esecutive (di fr. 95.30),
stabilite in modo definitivo dall’ufficio d’esecuzione, mentre per il credito d’imposta
medesimo il titolo non è l’atto di carenza di beni – che può valere titolo di
rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 LEF) unicamente per i crediti il
cui accertamento non dipende da una decisione amministrativa – bensì la
decisione 30 giugno 1979 dell’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna (doc. D
accluso al reclamo), pure essa acclusa all’istanza, che stabilisce l’imposta
cantonale 1977-1978 dovuta da RE 1 in fr. 490.–, più interessi di
fr. 41.80 (cfr. sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006,
consid. 2, RtiD 2007 I 844 n. 59c [sommario]).
5.2
Precisato
ciò, però, atto di carenza di beni e decisione fiscale giustificano insieme il
rigetto integrale dell’opposizione in via definitiva per fr. 627.10,
ridotti a fr. 276.15 dopo deduzione dell’acconto di fr. 350.95
indicato dalla stessa istante.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).
Nel
caso specifico, il reclamante non solleva alcuna delle eccezioni previste dall’art.
81.
cpv. 1 LEF, ma in nome dei principi di uguaglianza giuridica e di protezione
dall’arbitrio critica l’autorità fiscale e il Giudice di pace per non avergli
concesso un condono. Sennonché al giudice del rigetto, così come a questa
Camera, difetta ogni competenza per riesaminare la decisione fiscale invocata
quale titolo di rigetto definitivo e men che meno per condonare imposte. Del
resto, il confronto evocato dal reclamante non è calzante, perché il cosiddetto
caso “asfaltopoli” non riguarda decisioni d’imposte passate in giudicato, bensì
pretese civili di risarcimento danni che sono state transatte prima dell’inoltro
di una causa giudiziaria. RE 1 non facendo d’altronde valere in questa sede
altre eccezioni – in particolare non eccepisce più la prescrizione – il reclamo
non può che essere respinto.
7.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché è
noto alla Camera che il reclamante è già gravato da numerosi attestati di
carenza di beni ed esecuzioni in corso per importi rilevanti. In queste
condizioni tanto vale rinunciare – eccezionalmente – a riscuotere la tassa di
giustizia, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in
spese d’incasso infruttuoso supplementari. Non si assegnano
ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al
reclamo. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 276.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).