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Decisione

14.2014.208

Rigetto definitivo dell'opposizione. Attestato di carenza di beni per un credito fiscale. Princìpi di uguaglianza giuridica e di protezione dell'arbitrio

23 dicembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato l’at­­testato di carenza

di beni 30 settembre 1980 prodotto dall’istante un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione, mentre ha ritenuto che le “argomentazioni e

interpretazioni personali” proposte dall’escusso sfuggivano “con ogni evidenza”

al suo potere di cognizione. Egli ha respinto d’altronde l’eccezione di

prescrizione sollevata dall’escusso, ricordando che gli attestati di carenza di

beni rilasciati prima dell’entrata in vigore della novella del 16 dicembre 1994

si prescrivono in 20 anni da tale entrata in vigore, verificatasi nel 1995 (recte:

il 1° gennaio 1997).

3. Invocando

i principi costituzionali dell’uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione

federale), di protezione dall’arbitrio (art. 9 Cost. fed.) e della forza derogatoria

del diritto federale (art. 73 cpv. 2 della Costituzione del Canton Ticino), nel

reclamo RE 1 rimprovera all’Ufficio esazione e condoni e al Giudice di pace di

avere usato nei suoi confronti “due pesi e due misure” rispetto alle ditte

responsabili coinvolte nello scandalo denominato “asfaltopoli”, chiamate a

restituire solo il 15.5% del maltolto “in comode rate, a scalare dalle prossime

fatture”. Per parità di trattamento, e tenuto conto che contrariamente a tali

ditte egli ricorda di non avere, da parte sua, commesso reati, il reclamante

offre un “riscatto” del 3.1% del credito posto in esecuzione e postula la

restituzione di quanto da lui pagato in eccesso.

4. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

Considerandi

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura

anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro

non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie, a differenza di quanto considerato dal primo giudice, l’atto di

carenza di beni n. __________ del 30 settembre 1980 prodotto dall’istante vale

titolo di rigetto definitivo solo per le spese esecutive (di fr. 95.30),

stabilite in modo definitivo dall’ufficio d’esecuzione, mentre per il credito d’imposta

medesimo il titolo non è l’atto di carenza di beni – che può valere titolo di

rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 LEF) unicamente per i crediti il

cui accertamento non dipende da una decisione amministrativa – bensì la

decisione 30 giugno 1979 dell’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna (doc. D

accluso al reclamo), pure essa acclusa all’istanza, che stabilisce l’imposta

cantonale 1977-1978 dovuta da RE 1 in fr. 490.–, più interessi di

fr. 41.80 (cfr. sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006,

consid. 2, RtiD 2007 I 844 n. 59c [sommario]).

5.2

Precisato

ciò, però, atto di carenza di beni e decisione fiscale giustificano insieme il

rigetto integrale dell’opposizione in via definitiva per fr. 627.10,

ridotti a fr. 276.15 dopo deduzione dell’ac­­conto di fr. 350.95

indicato dalla stessa istante.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).

Nel

caso specifico, il reclamante non solleva alcuna delle eccezioni previste dall’art.

81.

cpv. 1 LEF, ma in nome dei principi di uguaglianza giuridica e di protezione

dall’arbitrio critica l’autorità fiscale e il Giudice di pace per non avergli

concesso un condono. Sennonché al giudice del rigetto, così come a questa

Camera, difetta ogni competenza per riesaminare la decisione fiscale invocata

quale titolo di rigetto definitivo e men che meno per condonare imposte. Del

resto, il confronto evocato dal reclamante non è calzante, perché il cosiddetto

caso “asfaltopoli” non riguarda decisioni d’imposte passate in giudicato, bensì

pretese civili di risarcimento danni che sono state transatte prima dell’i­noltro

di una causa giudiziaria. RE 1 non facendo d’altronde valere in questa sede

altre eccezioni – in particolare non eccepisce più la prescrizione – il reclamo

non può che essere respinto.

7.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché è

noto alla Camera che il reclamante è già gravato da numerosi attestati di

carenza di beni ed esecuzioni in corso per importi rilevanti. In queste

condizioni tanto vale rinunciare – eccezionalmente – a riscuotere la tassa di

giustizia, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in

spese d’incasso infruttuoso supplementari. Non si assegnano

ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al

reclamo. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 276.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).