14.2014.210
Fallimento. Concessione di dilazione di pagamento prima della dichiarazione di fallimento
29 gennaio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.210
Lugano
29 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.3001 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 15 luglio 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2014 presentato
dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 ottobre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 15 luglio 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento
della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 19'882.65 più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 15 ottobre 2014 è comparsa unicamente l’istante, che ha
confermato la sua domanda.
C. Statuendo
con decisione 27 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
a far tempo dal 28 ottobre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo, per quanto di
interesse in concreto, che il 22 ottobre 2014 tra le parti è stato trovato un
accordo transattivo per il pagamento dilazionato di fr. 21'326.65. Il 29
ottobre, il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo
parziale. Invitato a determinarsi, l’istante è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 28 ottobre 2014 contro la sentenza emessa il giorno prima,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione
(art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).
Orbene,
nel caso specifico il 17 ottobre 2014 la reclamante ha chiesto alla creditrice,
in riferimento ad un colloquio telefonico di stessa data, di poter pagare un
primo acconto di fr. 10'000.– entro il 28 ottobre 2014 e il saldo entro
fine novembre 2014. Con messaggio e-mail del 22 ottobre 2014 (doc. B), l’istante
ha confermato di essere disposta ad aspettare fino alla fine del mese di
ottobre per il pagamento dell’acconto di fr. 10'000.–. CO 1 risulta quindi
aver concesso una dilazione di pagamento alla debitrice prima della pronuncia
del fallimento. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe
impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento
della RE 1 va pertanto annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure
le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a
carico dalla reclamante, il cui mancato pagamento ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa redatto
osservazioni al reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1.
La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 27 ottobre 2014 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
(inc. SO.2014.3001), nei confronti della RE 1 è annullata.
2.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare
come di rito, è posta a carico della RE 1.
3.
Le spese
dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico
della RE 1.
III. Notificazione
a:
–
– ;
– Ufficio di
esecuzione, Lugano;
– Ufficio dei
fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).