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Decisione

14.2014.210

Fallimento. Concessione di dilazione di pagamento prima della dichiarazione di fallimento

29 gennaio 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 15 ottobre 2014 è comparsa unicamente l’istante, che ha

confermato la sua domanda.

C. Statuendo

con decisione 27 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

a far tempo dal 28 ottobre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo, per quanto di

interesse in concreto, che il 22 ottobre 2014 tra le parti è stato trovato un

accordo transattivo per il pagamento dilazionato di fr. 21'326.65. Il 29

ottobre, il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo

parziale. Invitato a determinarsi, l’istante è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 28 ottobre 2014 contro la sentenza emessa il giorno prima,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione

(art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).

Orbene,

nel caso specifico il 17 ottobre 2014 la reclamante ha chiesto alla creditrice,

in riferimento ad un colloquio telefonico di stessa data, di poter pagare un

primo acconto di fr. 10'000.– entro il 28 ottobre 2014 e il saldo entro

fine novembre 2014. Con messaggio e-mail del 22 ottobre 2014 (doc. B), l’i­stan­te

ha confermato di essere disposta ad aspettare fino alla fine del mese di

ottobre per il pagamento dell’acconto di fr. 10'000.–. CO 1 risulta quindi

aver concesso una dilazione di pagamento alla debitrice prima della pronuncia

del fallimento. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe

impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento

della RE 1 va pertanto annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure

le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a

carico dalla reclamante, il cui mancato pagamento ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa redatto

osservazioni al reclamo.

Per

questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.

La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 27 ottobre 2014 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

(inc. SO.2014.3001), nei confronti della RE 1 è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare

come di rito, è posta a carico della RE 1.

3.

Le spese

dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a

carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico

della RE 1.

III. Notificazione

a:

– ;

– Ufficio di

esecuzione, Lugano;

– Ufficio dei

fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).