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Decisione

14.2014.211

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Inammissibilità di documenti nuovi prodotti con il reclamo. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato

6 novembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 giugno 2014 RE

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. All'udienza di discussione tenutasi il 13

ottobre 2014, l'istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta

vi si è opposta.

C. Statuendo con decisione 13 ottobre 2014, il Pretore ha respinto l'istanza,

ponendo carico dell'escutente le spese processuali di fr. 100.– e

un'indennità di fr. 100.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2014 per ottenerne

l'an­nullamento e l'accoglimento dell'istanza. Stante l’esito del presente

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 22 ottobre 2014 contro la sentenza spedita il 13 ottobre, in

concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di

spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, i documenti che RE 1 pretende di produrre con il reclamo sono

dunque inammissibili, sicché la sua argomentazione, interamente centrata su di

essi, perde ogni forza di convincimento. Ad ogni modo, la reclamante non si

confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la fattura (__________dell’11 ottobre 2013) prodotta da RE 1 non è un

titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF (cfr. DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi), nella misura in cui non è

firmata da CO 1 (né un documento sottoscritto dal medesimo vi rinvia). Non

sufficientemente motivato, il reclamo si rivela quindi anche inammissibile.

2.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo

stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'870.60, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo

carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).