14.2014.211
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Inammissibilità di documenti nuovi prodotti con il reclamo. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato
6 novembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.211
Lugano
6 novembre 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.2494 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 giugno 2014 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 13 ottobre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 giugno 2014
dall'Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), RE 1 ha escusso CO 1 per l'incasso
di fr. 10'870.60 oltre interessi del 5% dal 12 novembre 2013, indicando
quale titolo di credito la “fattura n. 282 del 11.10.2013”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 giugno 2014 RE
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All'udienza di discussione tenutasi il 13
ottobre 2014, l'istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta
vi si è opposta.
C. Statuendo con decisione 13 ottobre 2014, il Pretore ha respinto l'istanza,
ponendo carico dell'escutente le spese processuali di fr. 100.– e
un'indennità di fr. 100.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2014 per ottenerne
l'annullamento e l'accoglimento dell'istanza. Stante l’esito del presente
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 ottobre 2014 contro la sentenza spedita il 13 ottobre, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di
spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, i documenti che RE 1 pretende di produrre con il reclamo sono
dunque inammissibili, sicché la sua argomentazione, interamente centrata su di
essi, perde ogni forza di convincimento. Ad ogni modo, la reclamante non si
confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la fattura (__________dell’11 ottobre 2013) prodotta da RE 1 non è un
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1
LEF (cfr. DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi), nella misura in cui non è
firmata da CO 1 (né un documento sottoscritto dal medesimo vi rinvia). Non
sufficientemente motivato, il reclamo si rivela quindi anche inammissibile.
2.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'870.60, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo
carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).