14.2014.212
Rigetto definitivo dell’opposizione. Prova della notifica della decisione fiscale invocata quale titolo di rigetto. Assenza di reazione del destinatario che viene a conoscenza dell’esistenza della dec
30 gennaio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.212
14.2014.213
Lugano
30 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nelle cause n. 120/2013 e 123/2013 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promosse con istanze del 26
settembre 2013 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sui reclami del 28 ottobre 2014 presentati
dallo Stato del Canton Ticino contro le decisioni emesse entrambe il 20 ottobre
2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 luglio 2013 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, lo RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 1'884.– oltre interessi del 2.5% dal 19 maggio 2013, di fr. 29.80
e di fr. 30.–, indicando quali titoli di credito: 1) Imposta cantonale
2010, 2) interessi aggiornati sino al 18.05.2013, 3) tassa di diffida
(31.12.2012)”. Con un secondo precetto esecutivo (n. __________) emesso lo
stesso giorno sempre dall’UEF di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha anche
chiesto a CO 1 il pagamento di fr. 1'751.– più interessi del 3% dal 19
maggio 2013 a titolo dell’“imposta federale diretta 2010” e di fr. 101.20 per gli “interessi aggiornati sino al 18.05.2013”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione a ambedue i precetti esecutivi, con istanze 26
settembre 2013 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta alle istanze con
osservazioni scritte del 13 ottobre 2013, “duplica” del 2 gennaio 2014 e osservazioni
successive non datate. Negli allegati del 29 novembre 2013 e del 31 marzo 2014, l’istante ha confermato le sue domande.
C. Statuendo con decisioni entrambe del 20 ottobre 2014, il Giudice di
pace ha respinto le istanze, ponendo in ciascuno dei casi a carico dell’escutente
(l’indicazione della parte convenuta nella sentenze di cui all’inc. 120/13 è il
frutto di una svista manifesta) le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità
di fr. 25.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
le sentenze appena citate lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 28 ottobre
2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.
Nelle sue osservazioni pervenute a questa Camera il 17 novembre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione dei reclami.
in diritto: 1. In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, per semplificazione ed economia di
procedura, si giustifica di congiungere i reclami in esame, diretti contro
sentenze che riguardano le stesse parti e questioni analoghe, e di evaderli con
una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2.1 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati
il 28 ottobre 2014 contro sentenze ambedue notificate allo Stato del Canton
Ticino al più presto il 21 ottobre, in concreto i reclami sono tempestivi.
2.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio
in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
3. Nelle
decisioni impugnate, il Giudice di pace si è rifiutato di concedere il rigetto
dell’opposizione, ritenendo che l’istante non abbia saputo dimostrare che le
notifiche di tassazione dell’imposta cantonale del 2010 e dell’imposta federale
diretta del 2010 siano state regolarmente intimate alla convenuta.
4. Nel reclamo lo RE 1, riproponendo le
argomentazioni di prima sede, evidenzia come la prova del passaggio in
giudicato di una decisione non debba necessariamente fondarsi su una formale
attestazione, ma può anche dedursi da un insieme di circostanze. Per il
reclamante, del resto, il giudice del rigetto è vincolato all’attestazione di
passaggio in giudicato, salvo erroneità che emerga dagli atti. Nel caso di
specie, essa sostiene, l’escussa sapeva dell’esistenza delle decisioni di
tassazione, in quanto prima delle procedure esecutive le sono state intimate le
usuali ingiunzioni di pagamento senza che la società reagisse e senza che tali
atti fossero retrocessi al mittente. D’altronde, la società non ha reagito
dopo la notifica del precetto esecutivo, malgrado il principio della buona fede le avesse imposto di contestare
tali decisioni. Non da ultimo – soggiunge il ricorrente – la convenuta è comunque
venuta a conoscenza delle note tassazioni a ricezione della risposta 3 maggio
2013 dell’autorità fiscale alla sua lettera del 27 aprile 2013, in cui essa aveva contestato la decisione di tassazione del 2011.
5. Con le sue osservazioni CO 1 afferma che l’autorità fiscale vuole imporle
una doppia tassazione, le imposte in questione essendo a suo dire già state
pagate da altra società dei medesimi soci. Contesta d’altra parte di aver ammesso
nello scritto 27 aprile 2013 di avere ricevuto le tassazioni, giacché dallo
stesso emerge ch’essa riteneva le procedure in questione ancora pendenti. La
convenuta sostiene poi che non si possa opporle il contenuto della risposta
raccomandata del 3 maggio 2013, poiché non l’ha ritirata. Considerando il
comportamento dell’autorità fiscale gravemente contrario al principio della
buona fede, avendo la stessa deliberatamente ignorato che la notifica delle
tassazioni non era andata a buon fine, la convenuta chiede la reiezione dei
reclami, evidenziando la sproporzione degli interessi in presenza, giacché un
loro accoglimento determinerebbe la perenzione definitiva dei suoi diritti
procedurali, mentre in caso di accoglimento la reclamante potrebbe sempre
avviare una nuova procedura.
6. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
7. Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
Considerandi
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge
parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute
in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il
passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione
della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il
destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art.
80). Al riguardo l’invio postale per lettera semplice non permette di
dimostrare l’avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri
indizi o dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo
scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal comportamento del
contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 310 consid.
5.
).
8.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
9.
Nel
caso in esame, le decisioni di tassazione fiscale invocate quali titoli di
rigetto definitivo non risultano essere state spedite all’escussa per
raccomandata e quest’ultima eccepisce di non averle mai ricevute. Certo, secondo
le certificazioni apposte sulle notifiche di tassazione accluse alle istanze, le
decisioni fiscali sarebbero passate in giudicato, ma di fronte alla
contestazione dell’escussa spettava all’autorità fiscale portare la prova della
loro notifica (sopra consid. 7). Essa invoca al riguardo due atti, da cui sostiene che la
convenuta sia venuta a conoscenza delle decisioni in questione: la risposta 3 maggio 2013 e
i precetti esecutivi.
9.1
Per
quanto attiene al primo atto (doc B accluso alle osservazioni 31
marzo 2014 dell’istante), ne risulta inequivocabilmente che le decisioni
di tassazione delle imposte cantonali e federali per gli anni 2009-2011 erano
già state emesse. La convenuta non può seriamente prendere spunto dall’omesso
ritiro della raccomandata del 3 maggio 2013 per contestare l’opponibilità del
suo contenuto nei suoi confronti. Avendo essa stessa interpellato l’autorità
fiscale con il suo scritto del 27 aprile 2013 (doc. A accluso alle osservazioni
31.
marzo 2014 dell’istante), doveva aspettarsi una
risposta, che è puntualmente stata spedita all’indirizzo indicato nel proprio
scritto (__________, __________). La risposta risulta così validamente
notificata (cfr. DTF 127 I 34 consid. 2a/aa e per analogia art. 138 cpv. 3
lett. a CPC, 44 cpv. 2 LTF, 20 cpv. 2bis PA e 38 cpv. 2bis LPGA). Scegliendo
deliberatamente di non ritirare la raccomandata in questione, la convenuta si è
preclusa la possibilità di contestare le decisioni di tassazione per il 2010.
Va infatti ricordato che l’inizio del decorso di un termine di ricorso non può
essere differito a piacimento. Il principio della buona fede impone ai
destinatari di informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li
riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze
del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con
rimandi;5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2012.24 del 28
marzo 2012). Abusiva, la contestazione della convenuta non merita protezione.
9.2
Non
va poi passato sotto silenzio il fatto che la reclamante, dopo la notifica delle
istanze di rigetto dell’opposizione, non ha impugnato le decisioni di
tassazione acclusevi. Ora, come visto, l’inizio del decorso di un termine di
ricorso non può essere differito a piacimento. Detto in altri termini, fosse
vero quanto sostenuto nel gravame, il principio della buona fede avrebbe
imposto alla destinataria di ricorrere contro le decisioni trasmessele (sull’argomento,
v. la sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 già citata, consid. 3.3.3) – evitando
così di speculare sulla pretesa carenza formale solo davanti al giudice del
rigetto. Per questo motivo, le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale e
federale del 2010 sono da considerare validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione
per gli importi dedotti in esecuzione, che giustificano l’accoglimento dei
reclami e la riforma delle decisioni impugnate nel senso del rigetto definitivo
delle opposizioni.
10.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità
d’inconvenienza, lo RE 1 non avendo chiesto nulla in proposito. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'943.80 in una causa e di fr. 1'852.20 nell’altra, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo interposto nell’inc. 120/2013 è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1.
L’istanza è accolta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è respinta in via definitiva.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà allo RE 1 fr. 25.–
per indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, da
anticipare dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Il reclamo interposto nell’inc. 123/2013 è accolto e di conseguenza i dispositivi
n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1.
L’istanza è accolta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è respinta in via definitiva.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà allo Stato del Canton
Ticino fr. 25.– per indennità.
4. Notificazione
a:
–;
–c/o, ,.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).