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Decisione

14.2014.212

Rigetto definitivo dell’opposizione. Prova della notifica della decisione fiscale invocata quale titolo di rigetto. Assenza di reazione del destinatario che viene a conoscenza dell’esistenza della dec

30 gennaio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio

in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

3. Nelle

decisioni impugnate, il Giudice di pace si è rifiutato di concedere il rigetto

dell’opposizione, ritenendo che l’istante non abbia saputo dimostrare che le

notifiche di tassazione dell’imposta cantonale del 2010 e dell’imposta federale

diretta del 2010 siano state regolarmente intimate alla convenuta.

4. Nel reclamo lo RE 1, riproponendo le

argomentazioni di prima sede, evidenzia come la prova del passaggio in

giudicato di una decisione non debba necessariamente fondarsi su una formale

attestazione, ma può anche dedursi da un insieme di circostanze. Per il

reclamante, del resto, il giudice del rigetto è vincolato all’attestazione di

passaggio in giudicato, salvo erroneità che emerga dagli atti. Nel caso di

specie, essa sostiene, l’escussa sapeva dell’esistenza delle decisioni di

tassazione, in quanto prima delle procedure esecutive le sono state intimate le

usuali ingiunzioni di pagamento senza che la società reagisse e senza che tali

atti fossero retrocessi al mittente. D’al­­tronde, la società non ha reagito

dopo la notifica del precetto esecutivo, malgrado il principio della buona fede le avesse imposto di contestare

tali decisioni. Non da ultimo – soggiunge il ricorrente – la convenuta è comunque

venuta a conoscenza delle note tassazioni a ricezione della risposta 3 maggio

2013 dell’autori­­tà fiscale alla sua lettera del 27 aprile 2013, in cui essa aveva contestato la decisione di tassazione del 2011.

5. Con le sue osservazioni CO 1 afferma che l’autori­­tà fiscale vuole imporle

una doppia tassazione, le imposte in questione essendo a suo dire già state

pagate da altra società dei medesimi soci. Contesta d’altra parte di aver ammesso

nello scritto 27 aprile 2013 di avere ricevuto le tassazioni, giacché dallo

stesso emerge ch’essa riteneva le procedure in questione ancora pendenti. La

convenuta sostiene poi che non si possa opporle il contenuto della risposta

raccomandata del 3 maggio 2013, poiché non l’ha ritirata. Considerando il

comportamento dell’autorità fiscale gravemente contrario al principio della

buona fede, avendo la stessa deliberatamente ignorato che la notifica delle

tassazioni non era andata a buon fine, la convenuta chiede la reiezione dei

reclami, evidenziando la sproporzione degli interessi in presenza, giacché un

loro accoglimento determinerebbe la perenzione definitiva dei suoi diritti

procedurali, mentre in caso di accoglimento la reclamante potrebbe sempre

avviare una nuova procedura.

6. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

7. Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

Considerandi

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge

parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute

in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il

passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione

della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il

destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Stae­he­lin, op. cit., n. 124 ad art.

80). Al riguardo l’invio postale per lettera semplice non permette di

dimostrare l’avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri

indizi o dall’in­­sieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo

scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal comportamento del

contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 310 consid.

5.

).

8.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

9.

Nel

caso in esame, le decisioni di tassazione fiscale invocate quali titoli di

rigetto definitivo non risultano essere state spedite all’escussa per

raccomandata e quest’ultima eccepisce di non averle mai ricevute. Certo, secondo

le certificazioni apposte sulle notifiche di tassazione accluse alle istanze, le

decisioni fiscali sarebbero passate in giudicato, ma di fronte alla

contestazione dell’escussa spettava all’autorità fiscale portare la prova della

loro notifica (sopra consid. 7). Essa invoca al riguardo due atti, da cui sostiene che la

convenuta sia venuta a conoscenza delle decisioni in questione: la risposta 3 maggio 2013 e

i precetti esecutivi.

9.1

Per

quanto attiene al primo atto (doc B accluso alle osservazioni 31

marzo 2014 dell’istante), ne risulta inequivocabilmente che le decisioni

di tassazione delle imposte cantonali e federali per gli anni 2009-2011 erano

già state emesse. La convenuta non può seriamente prendere spunto dall’omesso

ritiro della raccomandata del 3 maggio 2013 per contestare l’opponibilità del

suo contenuto nei suoi confronti. Avendo essa stessa interpellato l’autorità

fiscale con il suo scritto del 27 aprile 2013 (doc. A accluso alle osservazioni

31.

marzo 2014 dell’istante), doveva aspettarsi una

risposta, che è puntualmente stata spedita all’indirizzo indicato nel proprio

scritto (__________, __________). La risposta risulta così validamente

notificata (cfr. DTF 127 I 34 consid. 2a/aa e per analogia art. 138 cpv. 3

lett. a CPC, 44 cpv. 2 LTF, 20 cpv. 2bis PA e 38 cpv. 2bis LPGA). Scegliendo

deliberatamente di non ritirare la raccomandata in questione, la convenuta si è

preclusa la possibilità di contestare le decisioni di tassazione per il 2010.

Va infatti ricordato che l’inizio del decorso di un termine di ricorso non può

essere differito a piacimento. Il principio della buona fede impone ai

destinatari di informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li

riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze

del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con

rimandi;5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2012.24 del 28

marzo 2012). Abusiva, la contestazione della convenuta non merita protezione.

9.2

Non

va poi passato sotto silenzio il fatto che la reclamante, dopo la notifica delle

istanze di rigetto dell’opposizione, non ha impugnato le decisioni di

tassazione acclusevi. Ora, come visto, l’ini­zio del decorso di un termine di

ricorso non può essere differito a piacimento. Detto in altri termini, fosse

vero quanto sostenuto nel gravame, il principio della buona fede avrebbe

imposto alla destinataria di ricorrere contro le decisioni trasmessele (sull’argo­mento,

v. la sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 già citata, consid. 3.3.3) – evitando

così di speculare sulla pretesa carenza formale solo davanti al giudice del

rigetto. Per questo motivo, le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale e

federale del 2010 sono da considerare validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione

per gli importi dedotti in esecuzione, che giustificano l’accoglimento dei

reclami e la riforma delle decisioni impugnate nel senso del rigetto definitivo

delle opposizioni.

10.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità

d’inconvenienza, lo RE 1 non avendo chiesto nulla in proposito. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'943.80 in una causa e di fr. 1'852.20 nell’altra, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo interposto nell’inc. 120/2013 è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.

L’istanza è accolta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è respinta in via definitiva.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà allo RE 1 fr. 25.–

per indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, da

anticipare dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Il reclamo interposto nell’inc. 123/2013 è accolto e di conseguenza i dispositivi

n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.

L’istanza è accolta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è respinta in via definitiva.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà allo Stato del Canton

Ticino fr. 25.– per indennità.

4. Notificazione

a:

–;

–c/o, ,.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).