14.2014.214
Reclamo contro il fallimento. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile
11 novembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.214
Lugano
11 novembre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.3738 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 2 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 23 ottobre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito dell'esecuzione
n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano, il 2 settembre 2014 CO 1
ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento
della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'925.– oltre interessi
e spese.
Fatti
B. All'udienza
di discussione dell'8 ottobre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 23 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo da venerdì 24 ottobre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di
fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2014 per ottenere l'annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione come pure alcune ulteriori procedure. Il 30 ottobre 2014 il presidente della Camera ha conferito al reclamo
effetto sospensivo parziale. Alla controparte il reclamo non è stato intimato,
il suo credito essendo stato saldato.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 29 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al
più presto il 24 ottobre, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati
dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio,
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all'art. 174 cpv. 1, 2°
periodo LEF), non vengono considerati d'ufficio, ma spetta al debitore farli
valere espressamente e provarne l'adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente
probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l'annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l'azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza
di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell'11 agosto 2011, consid. 2).
L'illiquidità
dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvibilità
può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev'essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 24 ottobre 2014 dell'Ufficio
esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 2'215.05 a saldo dell'esecuzione promossa dall'istante (doc. D). Il versamento è stato eseguito,
secondo informazione del predetto ufficio, alle ore 14.49 del 24 ottobre, ossia
posteriormente l'apertura del fallimento (avvenuta il 24 ottobre alle ore
10.
). La domanda di fallimento va quindi esaminata sotto il profilo dell'art.
174.
cpv. 2 LEF e non (solo) dell'art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile nel caso in
cui il fatto nuovo – ossia il pagamento – fosse avvenuto anteriormente alla
decisione di fallimento del primo giudice.
2.3
Per
quel che riguarda il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l'annullamento della decisione impugnata – dall'estratto esecutivo
del 25 ottobre 2014 prodotto dalla reclamante (doc. B) si evince che nei suoi
confronti erano pendenti undici esecuzioni per un importo totale di
fr. 42'999.15 e non risultavano attestati di carenza beni. La reclamante
ha sostenuto di aver avuto un temporaneo momento di illiquidità dovuto alle
difficoltà d'incassare le fatture per le opere da lei fornite, ma che gran
parte delle esecuzioni sono state pagate oppure sono in corso di pagamento
(reclamo, pag. 3). E in effetti, la stessa ha prodotto alcune ricevute relative
al pagamento di ulteriori sei esecuzioni (doc. D, E, F e G) datate 24 e 29 ottobre
2014.
Peraltro, dall'estratto esecutivo assunto d'ufficio dalla Camera si evince
che ora le procedure pendenti nei confronti della reclamante si sono ridotte a
tre, per complessivi fr. 12'646.05. In poche settimane, dunque, essa ha
estinto gran parte delle esecuzioni a suo carico per complessivi
fr. 30'353.10. Ciò induce a ritenere che la stessa dispone di sufficiente
liquidità per far fronte ai suoi impegni, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti posti all'art.
174.
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure
le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico
della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l'avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. È annullata la dichiarazione di
fallimento pronunciata il 23 ottobre 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti di RE 1.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell'Ufficio
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata
dalla reclamante, è posta a suo carico.
III. Notificazione
a:
–
–
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).