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Decisione

14.2014.214

Reclamo contro il fallimento. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile

11 novembre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All'udienza

di discussione dell'8 ottobre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 23 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo da venerdì 24 ottobre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di

fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2014 per ottenere l'annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione come pure alcune ulteriori procedure. Il 30 ottobre 2014 il presidente della Camera ha conferito al reclamo

effetto sospensivo parziale. Alla controparte il reclamo non è stato intimato,

il suo credito essendo stato saldato.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 29 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al

più presto il 24 ottobre, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati

dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio,

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all'art. 174 cpv. 1, 2°

periodo LEF), non vengono considerati d'ufficio, ma spetta al debitore farli

valere espressamente e provarne l'adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente

probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l'annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l'azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza

di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale

5A_328/2011 dell'11 agosto 2011, consid. 2).

L'illiquidità

dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvibilità

può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev'essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 24 ottobre 2014 dell'Ufficio

esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 2'215.05 a saldo dell'esecuzione promossa dall'istante (doc. D). Il versamento è stato eseguito,

secondo informazione del predetto ufficio, alle ore 14.49 del 24 ottobre, ossia

posteriormente l'apertura del fallimento (avvenuta il 24 ottobre alle ore

10.

). La domanda di fallimento va quindi esaminata sotto il profilo dell'art.

174.

cpv. 2 LEF e non (solo) dell'art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile nel caso in

cui il fatto nuovo – ossia il pagamento – fosse avvenuto anteriormente alla

decisione di fallimento del primo giudice.

2.3

Per

quel che riguarda il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l'annullamento della decisione impugnata – dall'estratto esecutivo

del 25 ottobre 2014 prodotto dalla reclamante (doc. B) si evince che nei suoi

confronti erano pendenti undici esecuzioni per un importo totale di

fr. 42'999.15 e non risultavano attestati di carenza beni. La reclamante

ha sostenuto di aver avuto un temporaneo momento di illiquidità dovuto alle

difficoltà d'incassare le fatture per le opere da lei fornite, ma che gran

parte delle esecuzioni sono state pagate oppure sono in corso di pagamento

(reclamo, pag. 3). E in effetti, la stessa ha prodotto alcune ricevute relative

al pagamento di ulteriori sei esecuzioni (doc. D, E, F e G) datate 24 e 29 ottobre

2014.

Peraltro, dall'estratto esecutivo assunto d'ufficio dalla Camera si evince

che ora le procedure pendenti nei confronti della reclamante si sono ridotte a

tre, per complessivi fr. 12'646.05. In poche settimane, dunque, essa ha

estinto gran parte delle esecuzioni a suo carico per complessivi

fr. 30'353.10. Ciò induce a ritenere che la stessa dispone di sufficiente

liquidità per far fronte ai suoi impegni, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti posti all'art.

174.

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure

le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico

della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l'avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. È annullata la dichiarazione di

fallimento pronunciata il 23 ottobre 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti di RE 1.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell'Ufficio

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata

dalla reclamante, è posta a suo carico.

III. Notificazione

a:

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).