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Decisione

14.2014.215

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG

14 novembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 agosto 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

Nel termine impartito, la parte convenuta non ha inoltrato osservazioni scritte

all’istan­­­za.

C. Statuendo

con decisione 9 settembre 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di

fr. 40.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 settembre

2014 chiedendo di “rivedere la [sua] pratica”. Visto l’esito del giudizio

odierno, l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato lunedì 22 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 10

settembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico,

tutte le allegazioni contenute nel reclamo e i documenti acclusi sono pertanto

inammissibili, la reclamante avendo rinunciato a inoltrare osservazioni in

prima sede.

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione

prodotta dall’istante (decisione definitiva di fissazione dei contributi

AVS/AI/IPG del 10 dicembre 2013 per il periodo di contribuzione dal 1° gennaio

al 31 dicembre 2012, il conguaglio relativo ai contributi personali di stessa

data e la decisione su opposizione del 22 gennaio 2014) costituisce un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Donde l’accogli­­­mento dell’istanza.

3.

Nel

reclamo RE 1 si duole che la decisione impugnata non tiene conto della sua

reale situazione economica, l’istante avendo computato per il calcolo dei

contributi AVS/AI/IPG un reddito superiore a quello da lei conseguito come

parrucchiera indipendente, a suo dire di fr. 22'000.– annui. Segnala di

aver avviato una domanda di condono delle imposte e una domanda d’istitu­­zione

di una curatela di rappresentanza. In considerazione di ciò la reclamante

chiede di rivedere la sua pratica.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

Nella

fattispecie non v’è dubbio che la decisione definitiva di fissazione dei

contributi AVS/AI/IPG del 10 dicembre 2013 (doc. B annesso all’istanza),

confermata dalla decisione del 22 gennaio 2014 che respinge l’opposizione

dell’assicurata (doc. C), debitamente passata in giudicato, costituisce un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione

(art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).

Nel

caso specifico, la reclamante non solleva alcuna eccezione ammissibile secondo

l’art. 81 LEF, ma prova a rimettere in discussione la decisione di fissazione

dei contributi AVS/AI/IPG, reputandola non conforme alla sua reale situazione

economica. Ora, come visto, ciò non è consentito nella procedura di rigetto

dell’opposizione, nella quale il giudice è tenuto a verificare solo l’esistenza

di un titolo esecutivo ed eventuali motivi di estinzione del credito posteriori

all’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo. La

censura fatta valere dalla reclamante andava dunque semmai proposta con un

ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione del 22

gennaio 2014 (cfr. doc. C, ultima pagina). Quanto alle procedure di

condono delle imposte e d’isti­tuzione di una curatela di rappresentanza, esse

non hanno alcun effetto nel procedimento in esame, men che meno sospensivo.

Delle difficoltà economiche della reclamante, infine, si potrà tenere conto in

sede di proseguimento dell’esecuzione, con una dilazione di pagamento se ne

sono dati i presupposti (art. 123 LEF) o la limitazione del pignoramento del

reddito della reclamante a quanto eccede il suo minimo esistenziale (art. 93

LEF).

7.

La

tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza della reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC). Vista, tuttavia, la sua situazione economica verosimilmente

difficile si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese processuali, il cui

prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso

infruttuoso supplementari. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo

non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 748.45, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).