14.2014.215
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG
14 novembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.215
Lugano
14 novembre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 21 agosto
2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 settembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 settembre 2014 dal Giudice
di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 aprile 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. A), la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 728.45 oltre interessi del 5%
dall’11 dicembre 2013 e di fr. 20.–, indicando quali titoli di credito i
“contributi personali 01.01.2012-31.12.2012 decisione su opp. 22.01.2014,
diffida: 12.03”, rispettivamente la “tassa diffida”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 agosto 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Nel termine impartito, la parte convenuta non ha inoltrato osservazioni scritte
all’istanza.
C. Statuendo
con decisione 9 settembre 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di
fr. 40.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 settembre
2014 chiedendo di “rivedere la [sua] pratica”. Visto l’esito del giudizio
odierno, l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato lunedì 22 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 10
settembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico,
tutte le allegazioni contenute nel reclamo e i documenti acclusi sono pertanto
inammissibili, la reclamante avendo rinunciato a inoltrare osservazioni in
prima sede.
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione
prodotta dall’istante (decisione definitiva di fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG del 10 dicembre 2013 per il periodo di contribuzione dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2012, il conguaglio relativo ai contributi personali di stessa
data e la decisione su opposizione del 22 gennaio 2014) costituisce un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Donde l’accoglimento dell’istanza.
3.
Nel
reclamo RE 1 si duole che la decisione impugnata non tiene conto della sua
reale situazione economica, l’istante avendo computato per il calcolo dei
contributi AVS/AI/IPG un reddito superiore a quello da lei conseguito come
parrucchiera indipendente, a suo dire di fr. 22'000.– annui. Segnala di
aver avviato una domanda di condono delle imposte e una domanda d’istituzione
di una curatela di rappresentanza. In considerazione di ciò la reclamante
chiede di rivedere la sua pratica.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.
Nella
fattispecie non v’è dubbio che la decisione definitiva di fissazione dei
contributi AVS/AI/IPG del 10 dicembre 2013 (doc. B annesso all’istanza),
confermata dalla decisione del 22 gennaio 2014 che respinge l’opposizione
dell’assicurata (doc. C), debitamente passata in giudicato, costituisce un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione
(art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF).
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).
Nel
caso specifico, la reclamante non solleva alcuna eccezione ammissibile secondo
l’art. 81 LEF, ma prova a rimettere in discussione la decisione di fissazione
dei contributi AVS/AI/IPG, reputandola non conforme alla sua reale situazione
economica. Ora, come visto, ciò non è consentito nella procedura di rigetto
dell’opposizione, nella quale il giudice è tenuto a verificare solo l’esistenza
di un titolo esecutivo ed eventuali motivi di estinzione del credito posteriori
all’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo. La
censura fatta valere dalla reclamante andava dunque semmai proposta con un
ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione del 22
gennaio 2014 (cfr. doc. C, ultima pagina). Quanto alle procedure di
condono delle imposte e d’istituzione di una curatela di rappresentanza, esse
non hanno alcun effetto nel procedimento in esame, men che meno sospensivo.
Delle difficoltà economiche della reclamante, infine, si potrà tenere conto in
sede di proseguimento dell’esecuzione, con una dilazione di pagamento se ne
sono dati i presupposti (art. 123 LEF) o la limitazione del pignoramento del
reddito della reclamante a quanto eccede il suo minimo esistenziale (art. 93
LEF).
7.
La
tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza della reclamante (art.
106.
cpv. 1 CPC). Vista, tuttavia, la sua situazione economica verosimilmente
difficile si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese processuali, il cui
prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso
infruttuoso supplementari. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo
non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 748.45, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione
a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).