14.2014.219
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assunzione solidale di debiti di terzi. Identità tra la pretesa indicata sul precetto esecutivo e il debito riconosciuto. Interessi di mora. Assunzione di respons
30 dicembre 2014Italiano9 min
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Incarto n.
14.2014.219
Lugano
30 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.1960 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 maggio 2014 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. dott. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 3 novembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 25 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. C), la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 91'528.75 oltre interessi del 5% dal 2 marzo
2012, indicando quale titolo di credito il “riconoscimento di debito di data
2.3.2012 per le fatture scoperte della E__________ SA, __________, della N__________
SA, __________, e della D__________ SA, __________”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 maggio 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 20 ottobre 2014, l’istante ha
confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta ha chiesto di dichiarare l’istanza
irricevibile o perlomeno di respingerla.
C. Statuendo con decisione 28 ottobre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 200.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 novembre 2014 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non
è stato intimato alla CO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 3 novembre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di
RE 1 il 29 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la “situazione debitoria”
sottoscritta il 2 marzo 2012 dall’escusso, con cui egli si è dichiarato
debitore solidale di fr. 162'526.70 da rimborsare in rate settimanali di fr. 5'000.–,
costituisce un riconoscimento di debito così “cristallino” da far apparire
pretestuose le eccezioni da lui sollevate.
3. Nel
reclamo RE 1 ribadisce l’assenza di corrispondenza tra il titolo di credito
indicato nel riconoscimento di debito del 2 marzo 2012 e quello menzionato nel
precetto esecutivo, il quale menziona solo una parte delle società citate nel
riconoscimento. A suo giudizio non sarebbe inoltre possibile desumere dalla documentazione
prodotta dall’istante la pretesa creditoria di fr. 91'528.75 posta in
esecuzione. Il reclamante ripropone poi l’eccezione di nullità del piano di
rientro, che egli sostiene costituire una fideiussione non redatta nella forma
autentica riservata dall’art. 493 cpv. 2 CO. In ultimo luogo, RE 1 contesta
legittimità, computo e ammontare della pretesa per interessi di mora in assenza
di termini specifici per l’esecuzione del piano di rientro.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
Considerandi
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1
Nella fattispecie, la “situazione
debitoria” sottoscritta il 2 marzo 2012 dall’escusso, con cui egli si è
dichiarato “debitore solidale degli importi sopracitati” – in particolare del
debito complessivo di fr. 162'526.70 al 2 marzo 2012 – e assunto “la piena
responsabilità dell’estinzione dei debiti nei tempi e con le modalità esposte” (doc. B accluso all’istanza), costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo
totale testé citato, e quindi per la somma inferiore (di fr. 91'528.75)
posta in esecuzione.
5.2
Contrariamente
a quanto affermano l’escusso e il suo patrocinatore in modo insostenibile,
risulta adempiuto anche il requisito dell’identità tra la pretesa indicata sul
precetto esecutivo e il debito riconosciuto, giacché l’atto esecutivo menziona
quale titolo del credito posto in esecuzione il “riconoscimento di debito di data
2.3
”. Nulla muta il fatto che sul precetto esecutivo siano menzionate solo
una parte delle società citate nel riconoscimento di debito, poiché l’escutente
ha posto in esecuzione solo una parte dell’importo riconosciuto – ovvero fr. 91'528.75
–, inferiore alla somma delle fatture scoperte di siffatte società (E__________
SA, N__________ SA e D__________ SA). Ora, l’escutente non è tenuto a escutere
il debitore per l’intero importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera)
scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere
verosimile che il debito riconosciuto si è nel frattempo estinto totalmente o
parzialmente (v. sotto consid. 6), ciò che nel caso di specie il reclamante non
ha neppure allegato.
5.3
Sottoscrivendo
la “situazione debitoria” del 2 marzo 2012, il reclamante ha anche riconosciuto
che il precedente accordo del 7 luglio 2012 prevedeva l’estinzione del debito
complessivo “entro la settimana 46 del 2011” (doc. B, pag. 1). Il nuovo accordo non prevede la rinuncia agli interessi di mora e si volesse anche dedurre un
differimento dell’esigibilità alle singole scadenze settimanali delle rate di fr. 5'000.–
pattuite dalle parti, il mancato ossequio del piano di rientro avrebbe per
effetto di far decadere l’accordo anche per quanto attiene a tale dilazione. Ne
segue che gli interessi di mora, al tasso legale del 5% annuo (art. 104 cpv. 1
CO), sono decorsi almeno dalla data di sottoscrizione del riconoscimento di
debito, ossia dal 2 marzo 2012 (art. 108 n. 3 CO), ciò che giustifica il
rigetto dell’opposizione pure per essi (cfr. sentenza della CEF 14.2014.82
del 3 settembre 2014, consid. 5.2 e i rinvii). Anche su questo
punto, quindi, la sentenza impugnata merita conferma.
6.
All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che
deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF).
Nel
caso specifico, il reclamante sostiene che il piano di rientro costituirebbe
una fideiussione nulla, siccome non redatta nella forma autentica riservata
dall’art. 493 cpv. 2 CO. Sennonché egli si è dichiarato “debitore solidale” dei
debiti delle (notoriamente sue) società e ne ha assunto “la piena responsabilità”
a un momento in cui essi erano già da tempo scoperti, ciò che rende verosimile
l’assunzione di un obbligo indipendente e non dell’obbligo accessorio tipico
della fideiussione. La censura cade così nel vuoto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni
al reclamo. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 91'528.75 raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).