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Decisione

14.2014.219

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assunzione solidale di debiti di terzi. Identità tra la pretesa indicata sul precetto esecutivo e il debito riconosciuto. Interessi di mora. Assunzione di respons

30 dicembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la “situazione debitoria”

sottoscritta il 2 marzo 2012 dall’escusso, con cui egli si è dichiarato

debitore solidale di fr. 162'526.70 da rimborsare in rate settimanali di fr. 5'000.–,

costituisce un riconoscimento di debito così “cristallino” da far apparire

pretestuose le eccezioni da lui sollevate.

3. Nel

reclamo RE 1 ribadisce l’assenza di corrispondenza tra il titolo di credito

indicato nel riconoscimento di debito del 2 marzo 2012 e quello menzionato nel

precetto esecutivo, il quale menziona solo una parte delle società citate nel

riconoscimento. A suo giudizio non sarebbe inoltre possibile desumere dalla documentazione

prodotta dall’istante la pretesa creditoria di fr. 91'528.75 posta in

esecuzione. Il reclamante ripropone poi l’eccezione di nullità del piano di

rientro, che egli sostiene costituire una fideiussione non redatta nella forma

autentica riservata dall’art. 493 cpv. 2 CO. In ultimo luogo, RE 1 contesta

legittimità, computo e ammontare della pretesa per interessi di mora in assenza

di termini specifici per l’esecu­­zione del piano di rientro.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

Considerandi

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1

Nella fattispecie, la “situazione

debitoria” sottoscritta il 2 marzo 2012 dall’escusso, con cui egli si è

dichiarato “debitore solidale degli importi sopracitati” – in particolare del

debito complessivo di fr. 162'526.70 al 2 marzo 2012 – e assunto “la piena

responsabilità dell’estinzione dei debiti nei tempi e con le modalità esposte” (doc. B accluso all’istanza), costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo

totale testé citato, e quindi per la somma inferiore (di fr. 91'528.75)

posta in esecuzione.

5.2

Contrariamente

a quanto affermano l’escusso e il suo patrocinatore in modo insostenibile,

risulta adempiuto anche il requisito dell’identità tra la pretesa indicata sul

precetto esecutivo e il debito riconosciuto, giacché l’atto esecutivo menziona

quale titolo del credito posto in esecuzione il “riconoscimento di debito di data

2.3

”. Nulla muta il fatto che sul precetto esecutivo siano menzionate solo

una parte delle società citate nel riconoscimento di debito, poiché l’escutente

ha posto in esecuzione solo una parte dell’importo riconosciuto – ovvero fr. 91'528.75

–, inferiore alla somma delle fatture scoperte di siffatte società (E__________

SA, N__________ SA e D__________ SA). Ora, l’escutente non è tenuto a escutere

il debitore per l’intero importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera)

scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere

verosimile che il debito riconosciuto si è nel frattempo estinto totalmente o

parzialmente (v. sotto consid. 6), ciò che nel caso di specie il reclamante non

ha neppure allegato.

5.3

Sottoscrivendo

la “situazione debitoria” del 2 marzo 2012, il reclamante ha anche riconosciuto

che il precedente accordo del 7 luglio 2012 prevedeva l’estinzione del debito

complessivo “entro la settimana 46 del 2011” (doc. B, pag. 1). Il nuovo accordo non prevede la rinuncia agli interessi di mora e si volesse anche dedurre un

differimento dell’esigibilità alle singole scadenze settimanali delle rate di fr. 5'000.–

pattuite dalle parti, il mancato ossequio del piano di rientro avrebbe per

effetto di far decadere l’accordo anche per quanto attiene a tale dilazione. Ne

segue che gli interessi di mora, al tasso legale del 5% annuo (art. 104 cpv. 1

CO), sono decorsi almeno dalla data di sottoscrizione del riconoscimento di

debito, ossia dal 2 marzo 2012 (art. 108 n. 3 CO), ciò che giustifica il

rigetto dell’opposizione pure per essi (cfr. sentenza della CEF 14.2014.82

del 3 settembre 2014, consid. 5.2 e i rinvii). Anche su questo

punto, quindi, la sentenza impugnata merita conferma.

6.

All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF).

Nel

caso specifico, il reclamante sostiene che il piano di rientro costituirebbe

una fideiussione nulla, siccome non redatta nella forma autentica riservata

dall’art. 493 cpv. 2 CO. Sennonché egli si è dichiarato “debitore solidale” dei

debiti delle (notoriamente sue) società e ne ha assunto “la piena responsabilità”

a un momento in cui essi erano già da tempo scoperti, ciò che rende verosimile

l’assunzione di un obbligo indipendente e non dell’obbli­go accessorio tipico

della fideiussione. La censura cade così nel vuoto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni

al reclamo. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 91'528.75 raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).