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Decisione

14.2014.220

Fallimento. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile

1 dicembre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 21 ottobre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 28 ottobre 2014 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 28 ottobre 2014 alle ore 14.00,

ponendo a carico della massa fallimentare le spese processuali di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 5 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il 6 novembre 2014 il presidente della Camera

ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Alla controparte il

reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 5 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29

ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unech­te Nova”

citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,

ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con

documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste

esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta 28 ottobre 2014 dell’UEF

di Locarno per il versamento di fr. 8'201.75 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. Il versamento è stato eseguito, secondo quanto

comunicato dal predetto ufficio, alle ore 16.09 del 28 ottobre, ossia posteriormente

all’apertura del fallimento (avvenuta il 28 ottobre alle ore 14.00). La domanda

di fallimento va quindi esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2 LEF,

che come visto esige anche che il debitore renda verosimile la propria

solvibilità, e non (solo) dell’art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile nel caso in cui

il fatto nuovo – ossia il pagamento – sia avvenuto prima dell’apertura del fallimento.

2.3

Per

quel che riguarda appunto il requisito della solvibilità, dal­l’estratto

esecutivo assunto d’ufficio dalla Camera si evince che le procedure pendenti

nei confronti della reclamante sono dieci per complessivi fr. 46'299.80 e

che non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. La reclamante sostiene

che di aver avuto serie difficoltà che hanno portato ad un ridimensionamento

della struttura della stessa, ma che ora – ad ogni modo – sta cercando di “appianare

tutti gli arretrati”. Ed in effetti, si rileva dall’estratto che nel 2014

essa ha estinto otto procedure a suo carico, di cui tre dopo la pronuncia del

fallimento (per complessivi fr. 2'573.80) oltre a quella che ha portato al

dissesto. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina l’onere di rendere

verosimile la solvibilità non dev’essere subordinato ad esigenze troppo severe,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della

reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la

prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta

favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando

adempiuti i requisiti posti all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va

annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure

le spese dell’UEF di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Per

questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.

È annullata la dichiarazione di

fallimento pronunciata il 28 ottobre 2014 dal Pretore aggiunto della

Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti di RE 1

2.

La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1

3.

Le spese dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a

carico di RE 1

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata

dalla reclamante, è posta a suo carico.

III. Notificazione

a:

– , ,

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).