14.2014.220
Fallimento. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile
1 dicembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.220
Lugano
1 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Chiesi
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2014.644 (fallimento) della Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 23 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 novembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, il 23
settembre 2014 CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'189.90
oltre a interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 21 ottobre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 28 ottobre 2014 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 28 ottobre 2014 alle ore 14.00,
ponendo a carico della massa fallimentare le spese processuali di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 5 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il 6 novembre 2014 il presidente della Camera
ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Alla controparte il
reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 5 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29
ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova”
citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,
ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con
documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste
esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta 28 ottobre 2014 dell’UEF
di Locarno per il versamento di fr. 8'201.75 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. Il versamento è stato eseguito, secondo quanto
comunicato dal predetto ufficio, alle ore 16.09 del 28 ottobre, ossia posteriormente
all’apertura del fallimento (avvenuta il 28 ottobre alle ore 14.00). La domanda
di fallimento va quindi esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2 LEF,
che come visto esige anche che il debitore renda verosimile la propria
solvibilità, e non (solo) dell’art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile nel caso in cui
il fatto nuovo – ossia il pagamento – sia avvenuto prima dell’apertura del fallimento.
2.3
Per
quel che riguarda appunto il requisito della solvibilità, dall’estratto
esecutivo assunto d’ufficio dalla Camera si evince che le procedure pendenti
nei confronti della reclamante sono dieci per complessivi fr. 46'299.80 e
che non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. La reclamante sostiene
che di aver avuto serie difficoltà che hanno portato ad un ridimensionamento
della struttura della stessa, ma che ora – ad ogni modo – sta cercando di “appianare
tutti gli arretrati”. Ed in effetti, si rileva dall’estratto che nel 2014
essa ha estinto otto procedure a suo carico, di cui tre dopo la pronuncia del
fallimento (per complessivi fr. 2'573.80) oltre a quella che ha portato al
dissesto. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina l’onere di rendere
verosimile la solvibilità non dev’essere subordinato ad esigenze troppo severe,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della
reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la
prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta
favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando
adempiuti i requisiti posti all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure
le spese dell’UEF di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Per
questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1.
È annullata la dichiarazione di
fallimento pronunciata il 28 ottobre 2014 dal Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti di RE 1
2.
La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1
3.
Le spese dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di RE 1
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata
dalla reclamante, è posta a suo carico.
III. Notificazione
a:
– , ,
–
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).