14.2014.221
Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata intimazione alla parte istante delle osservazioni scritte di controparte. Violazione del diritto di essere sentito. Estinzione parziale del debito, mancato
23 febbraio 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.221
Lugano
23 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Ovest promossa con istanza 29 settembre 2014 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 novembre 2014 presentato
dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il
28 ottobre 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 16 maggio 2014 dall’Ufficio esecuzione di
Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'906.– più interessi del 5% dal 19 febbraio
2014 e di fr. 20.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente i
“contributi personali 01.01.2012-31.12.2012” e la “tassa diffida”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 settembre
2014 la Cassa cantonale di compensazione ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, con
scritto del 13 ottobre 2014 la parte convenuta ha comunicato
di aver saldato il proprio debito di fr. 1'926.– nei confronti dell’istante
il 29 settembre 2014, ritenendolo estinto “eccetto per gli interessi di mora
dovuti”.
C. Statuendo con decisione del 28 ottobre 2014, il Giudice di pace ha
stralciato la causa dal ruolo, ponendo a carico dell’escusso le spese
processuali di fr. 80.– e un’indennità di fr. 45.– a favore della
parte istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la Cassa cantonale di compensazione è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2014
per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento
dell’istanza limitatamente a fr. 58.75, e in via subordinata l’annullamento
e il rinvio degli atti al Giudice di pace per nuovo giudizio. L’11 novembre
2014 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo.
Invitato a presentare osservazioni, il convenuto è rimasto silente. Con uno
scritto spontaneo del 23 dicembre 2014, il Giudice di pace si è espresso sulle
censure relative agli interessi di mora e alla violazione del diritto di essere
sentito, concludendo per la reiezione del reclamo “perché il problema non
sussiste e per mancanza di interesse giuridico”.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 novembre 2014 contro la sentenza notificata alla Cassa
cantonale di compensazione il 29 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di
causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Preso
atto delle osservazioni 13 ottobre 2014 del convenuto, con cui questi ha
comunicato di aver pagato il debito di fr. 1'926.– il 29 settembre 2014,
con la sentenza impugnata il Giudice di pace ha deciso di stralciare la procedura
dai ruoli.
3. Nel reclamo la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG rimprovera innanzitutto al Giudice di pace di avere
stralciato la causa dai ruoli senza considerare che il debito non era stato interamente
saldato dall’escusso, il quale ha pagato unicamente l’importo capitale
tralasciando gli interessi di mora, pari a fr. 58.75.
A detta della reclamante, il primo giudice avrebbe invece dovuto accogliere l’istanza
e rigettare l’opposizione limitatamente a tale scoperto. Essa contesta inoltre
la ripartizione delle spese stabilite dal Giudice di pace, chiedendo che
vengano poste a carico dell’escusso. Infine, essa si duole che il primo giudice
non le abbia notificato le osservazioni all’istanza, togliendole così la possibilità
di essere sentita e di esprimersi in merito prima dell’emissione della decisione.
4. Il
diritto di essere sentito è una
garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla
garanzia generale ad un equo processo sancita agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n.
1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è
stato concretizzato dall’art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna
applicabile la prassi valida per l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale
federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto
al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti
di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul
giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di
posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che
richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2;5A_19/2011 già citata, consid. 2.2;
5A_31/2012 già citata, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti
deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono
fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale
5A_19/2011 già citata, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/2012 già citata, consid.
4.4 e i rinvii).
4.1 Nel
caso specifico, prescindendo dal notificare le osservazioni del convenuto all’istante,
il Giudice di pace ha incontestabilmente violato il diritto di essere sentita
di quest’ultima. La giurisprudenza del Tribunale federale testé richiamata è
chiara. Che – come sostiene il primo giudice nelle sue inusuali osservazioni
del 23 dicembre 2014 – la comunicazione di tali osservazioni avesse “burocratizzato,
complicato e rallentato” il suo operato, generando spese supplementari e
“perdita di tempo inutili”, potrà essere vero dal suo punto di vista, ma tanto
la Camera quanto le autorità giudiziarie di prima istanza sono tenute ad
applicare la legge – segnatamente la Costituzione federale – e, contrariamente
a quanto crede il Giudice di pace, possono richiamarsi a considerazioni di
ordine pratico solo nella misura in cui la loro decisione è conforme al
diritto. Come si vedrà in appresso, l’istante aveva del resto un interesse
evidente a potersi esprimere sulle osservazioni del convenuto. Ove il primo
giudice gliene avesse dato l’occasione, leggendo la probabile replica dell’istante
egli avrebbe magari potuto evitare una decisione errata, così come le spese e
il rallentamento dell’esecuzione connessi al reclamo in esame.
4.2 La
violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti ad un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza
del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una sanatoria è in linea di massima esclusa, la cognizione dell’autorità
di ricorso in merito ai fatti essendo limitata alla constatazione di
accertamenti manifestamente errati (sopra ad consid. 1.2). Sennonché nel caso concreto, la reclamante fa valere dei
motivi che rientrano nella cognizione della Camera, ossia l’accertamento
manifestamente inesatto del pagamento (integrale) del debito posto in esecuzione
e l’obbligo in tal caso per il giudice di rigettare l’opposizione limitatamente
al saldo insoluto. E al convenuto è stata concessa la facoltà di esprimersi sul
reclamo. Essendo la causa matura per il giudizio, la Camera può quindi statuire
essa stessa senza rinviarla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
Considerandi
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie non v’è dubbio che la decisione definitiva di fissazione dei
contributi AVS/AI/IPG del 18 febbraio 2014 (doc. B annesso all’istanza, primo foglio),
debitamente passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), limitatamente al
conguaglio stabilito dalla Cassa cantonale di compensazione in fr. 1'906.–
(doc. B, secondo foglio), cui si aggiunge la tassa d’intimazione di fr. 20.–,
fissata con la diffida di pagamento del 10 aprile 2014 (doc. C) conformemente a
quanto previsto dall’art. 34a dell’Ordinanza sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101). Non è, viceversa,
neppure contestato che l’escusso ha estinto tali pretese versando
fr. 1'926.– il 29 settembre 2014.
5.2
La
sentenza impugnata, invece, non contiene alcuna indicazione sulla richiesta di
pagamento degli interessi di mora del 5% su fr. 1'906.– dal 19 febbraio
2014.
menzionata sia sul precetto esecutivo che nell’istanza. Nelle sue
irrituali osservazioni, il Giudice di pace sostiene di non avere la possibilità
di conoscere l’ammontare degli interessi ancora dovuti e ritiene che la reclamante
possa comunque incassare gli interessi e le spese malgrado lo stralcio dell’istanza.
A torto.
a) La
pretesa per interessi, come detto, è chiaramente indicata sia sul precetto
esecutivo che nell’istanza. Copiando tale indicazione, bastava quindi al
Giudice di pace, a cui l’escusso non ha portato la prova del pagamento (anche)
degli interessi (anzi, CO 1 ha ammesso di non averli corrisposti), rigettare l’opposizione
limitatamente agli interessi del 5% su fr. 1'906.– dalla
data di esigibilità del credito (v. sotto consid. 5.3) fino a quella del suo pagamento
(il 29 settembre 2014).
b) Anche
la seconda affermazione del primo giudice è errata. Lo stralcio dell’istanza,
infatti, ha quale conseguenza che l’opposizione interposta dall’escusso non
viene rigettata, ciò che vieta all’ufficio d’esecuzione di proseguire l’esecuzione,
anche solo per gli interessi (art. 78 cpv. 1 LEF). Non si può d’altronde
nascondere che lo stralcio di una causa si giustifica solo quando essa
termina senza decisione del giudice, segnatamente in caso di transazione, di
acquiescenza o di desistenza (art. 241 CPC) oppure per altri motivi che rendono
la controversia senza oggetto (art. 242 CPC). Ora, la procedura di rigetto dell’opposizione
diventa senza oggetto solo se l’escusso paga interamente il suo debito all’ufficio
d’esecuzione, poiché in tale ipotesi l’esecuzione si estingue (art. 12 cpv. 2
LEF) e diventa così inutile statuire sull’opposizione. Nel caso (come quello
in esame) in cui invece l’escusso paga il dovuto direttamente all’escutente,
l’esecuzione non si estingue automaticamente, a meno che il procedente dichiari
all’ufficio di ritirarla (cfr. art. 8a cpv. 3 lett. c LEF) o che l’escusso
ne ottenga dal giudice l’annullamento (art. 85 e 85a LEF; sentenza della
CEF 15.2005.25 del 13 aprile 2005, consid. 5). Ove una di queste due eccezioni
non sia data, il giudice del rigetto rimane pertanto tenuto a statuire sull’istanza.
Se ritiene che l’escusso non ha dimostrato (nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF)
di aver pagato anche gli interessi del credito posto in esecuzione, il giudice
deve rigettare l’opposizione limitatamente al loro importo. Ne discende che la
decisione di stralcio è doppiamente errata.
5.3
Nel reclamo, la Cassa cantonale di
compensazione chiede che l’opposizione sia rigettata per fr. 58.75, pari
agli interessi del 5% sull’importo capitale di fr. 1'906.– dal 19
febbraio al 29 settembre 2014 (giorno in cui l’escusso ha effettuato il
pagamento). In realtà però, contrariamente a quanto reputa la reclamante, gli
interessi di mora non vanno calcolati dal giorno successivo all’emanazione
(il 18 febbraio 2014) della decisione, bensì a partire dal giorno dopo il
termine di pagamento di 30 giorni, se tale termine è scaduto infruttuoso (art.
41bis cpv. 1 lett. a OAVS). Ne discende che, non avendo il convenuto
pagato il conguaglio entro 30 giorni dalla data della fattura del 18 febbraio
2014, gli interessi hanno iniziato a decorrere solo dal 21 marzo 2014, ovvero
dal giorno che segue la scadenza del termine di pagamento. Calcolati al 5% (art.
42.
cpv. 2 OAVS) dal 21 marzo al 29 settembre 2014 su fr. 1'906.– (non
essendo stato chiesto un interesse sulla tassa di diffida), gli interessi di
mora ammontano a fr. 50.85. Il reclamo va pertanto accolto limitatamente a
tale importo.
6.
Per quanto riguarda infine la censura relativa alla ripartizione delle
spese giudiziarie, la reclamante è caduta in una svista manifesta, giacché
nella sentenza impugnata le spese processuali (di fr. 80.–) e l’indennità
(di fr. 45.–) sono state poste a carico del convenuto, ossia di CO 1
(dispositivo n. 2). Su questo punto, la decisione del Giudice di pace va d’altronde
confermata, anche se l’istanza viene accolta in un’infima misura, poiché la
procedente ha inviato la domanda di esecuzione lo stesso giorno in cui l’escusso
ha pagato il suo debito (il 29 settembre 2014), senza apparentemente averla
informata dell’avvenuto pagamento, sicché si può ritenere che avesse in buona
fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC).
7.
Dato
che la necessità di riformare la sentenza impugnata non può essere ritenuta
causata da una delle parti (avendo il convenuto ammesso in prima sede di non
aver corrisposto gli interessi), per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare
la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Non
si giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un’indennità d’inconvenienza,
siccome essa non ha motivato la sua richiesta al riguardo (v. art. 95
cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile
2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105
del 21 agosto 2011), e comunque l’art. 107 cpv. 2 CPC
consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese
processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese
ripetibili né le indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5
marzo 2012 consid. 5).
8.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 58.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è annullato e
riformato come segue:
1.
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 50.83.
2. Non
si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).