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Decisione

14.2014.221

Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata intimazione alla parte istante delle osservazioni scritte di controparte. Violazione del diritto di essere sentito. Estinzione parziale del debito, mancato

23 febbraio 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di

causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Preso

atto delle osservazioni 13 ottobre 2014 del convenuto, con cui questi ha

comunicato di aver pagato il debito di fr. 1'926.– il 29 settembre 2014,

con la sentenza impugnata il Giudice di pace ha deciso di stralciare la procedura

dai ruoli.

3. Nel reclamo la Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG rimprovera innanzitutto al Giudice di pace di avere

stralciato la causa dai ruoli senza considerare che il debito non era stato interamente

saldato dall’escusso, il quale ha pagato unicamente l’im­­porto capitale

tralasciando gli interessi di mora, pari a fr. 58.75.

A detta della reclamante, il primo giudice avrebbe invece dovuto accogliere l’istanza

e rigettare l’opposizione limitatamente a tale scoperto. Essa contesta inoltre

la ripartizione delle spese stabilite dal Giudice di pace, chiedendo che

vengano poste a carico dell’escusso. Infine, essa si duole che il primo giudice

non le abbia notificato le osservazioni all’istanza, togliendole così la possibilità

di essere sentita e di esprimersi in merito prima dell’emis­­sione della decisione.

4. Il

diritto di essere sentito è una

garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla

garanzia generale ad un equo processo sancita agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n.

1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è

stato concretizzato dall’art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna

applicabile la prassi valida per l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale

federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto

al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti

di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul

giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di

posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che

richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2;5A_19/2011 già citata, consid. 2.2;

5A_31/2012 già citata, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti

deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono

fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale

5A_19/2011 già citata, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/2012 già citata, consid.

4.4 e i rinvii).

4.1 Nel

caso specifico, prescindendo dal notificare le osservazioni del convenuto all’istante,

il Giudice di pace ha incontestabilmente violato il diritto di essere sentita

di quest’ultima. La giurisprudenza del Tribunale federale testé richiamata è

chiara. Che – come sostiene il primo giudice nelle sue inusuali osservazioni

del 23 dicembre 2014 – la comunicazione di tali osservazioni avesse “burocratizzato,

complicato e rallentato” il suo operato, generando spese supplementari e

“perdita di tempo inutili”, potrà essere vero dal suo punto di vista, ma tanto

la Camera quanto le autorità giudiziarie di prima istanza sono tenute ad

applicare la legge – segnatamente la Costituzione federale – e, contrariamente

a quanto crede il Giudice di pace, possono richiamarsi a considerazioni di

ordine pratico solo nella misura in cui la loro decisione è conforme al

diritto. Come si vedrà in appresso, l’istante aveva del resto un interesse

evidente a potersi esprimere sulle osservazioni del convenuto. Ove il primo

giudice gliene avesse dato l’occasione, leggendo la probabile replica dell’istante

egli avrebbe magari potuto evitare una decisione errata, così come le spese e

il rallentamento dell’esecuzione connessi al reclamo in esame.

4.2 La

violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti ad un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza

del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una sanatoria è in linea di massima esclusa, la cognizione dell’autorità

di ricorso in merito ai fatti essendo limitata alla constatazione di

accertamenti manifestamente errati (sopra ad consid. 1.2). Sennonché nel caso concreto, la reclamante fa valere dei

motivi che rientrano nella cognizione della Camera, ossia l’accertamento

manifestamente inesatto del pagamento (integrale) del debito posto in esecuzione

e l’obbligo in tal caso per il giudice di rigettare l’opposizione limitatamente

al saldo insoluto. E al convenuto è stata concessa la facoltà di esprimersi sul

reclamo. Essendo la causa matura per il giudizio, la Camera può quindi statuire

essa stessa senza rinviarla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

5. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

Considerandi

il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie non v’è dubbio che la decisione definitiva di fissazione dei

contributi AVS/AI/IPG del 18 febbraio 2014 (doc. B annesso all’istanza, primo foglio),

debitamente passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizio­ne (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), limitatamente al

conguaglio stabilito dalla Cassa cantonale di compensazione in fr. 1'906.–

(doc. B, secondo foglio), cui si aggiunge la tassa d’intimazione di fr. 20.–,

fissata con la diffida di pagamento del 10 aprile 2014 (doc. C) conformemente a

quanto previsto dall’art. 34a dell’Ordinanza sul­l’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101). Non è, viceversa,

neppure contestato che l’escusso ha estinto tali pretese versando

fr. 1'926.– il 29 settembre 2014.

5.2

La

sentenza impugnata, invece, non contiene alcuna indicazione sulla richiesta di

pagamento degli interessi di mora del 5% su fr. 1'906.– dal 19 febbraio

2014.

menzionata sia sul precetto esecutivo che nell’istanza. Nelle sue

irrituali osservazioni, il Giudice di pace sostiene di non avere la possibilità

di conoscere l’am­­montare degli interessi ancora dovuti e ritiene che la reclamante

possa comunque incassare gli interessi e le spese malgrado lo stralcio dell’istanza.

A torto.

a) La

pretesa per interessi, come detto, è chiaramente indicata sia sul precetto

esecutivo che nell’i­stan­­za. Copiando tale indicazione, bastava quindi al

Giudice di pace, a cui l’escusso non ha portato la prova del pagamento (anche)

degli interessi (anzi, CO 1 ha ammesso di non averli corrisposti), rigettare l’opposizione

limitatamente agli interessi del 5% su fr. 1'906.– dalla

data di esigibilità del credito (v. sotto consid. 5.3) fino a quella del suo pagamento

(il 29 settembre 2014).

b) Anche

la seconda affermazione del primo giudice è errata. Lo stralcio dell’istanza,

infatti, ha quale conseguenza che l’opposi­­zione interposta dall’escusso non

viene rigettata, ciò che vieta all’ufficio d’esecuzione di proseguire l’esecuzione,

anche solo per gli interessi (art. 78 cpv. 1 LEF). Non si può d’altronde

nascondere che lo stralcio di una causa si giustifica solo quando essa

termina senza decisione del giudice, segnatamente in caso di transazione, di

acquiescenza o di desistenza (art. 241 CPC) oppure per altri motivi che rendono

la controversia senza oggetto (art. 242 CPC). Ora, la procedura di rigetto dell’opposizione

diventa senza oggetto solo se l’escusso paga interamente il suo debito all’ufficio

d’esecuzione, poiché in tale ipotesi l’esecuzione si estingue (art. 12 cpv. 2

LEF) e diventa così inutile statuire sull’op­­posizione. Nel caso (come quello

in esame) in cui invece l’e­­scusso paga il dovuto direttamente all’escutente,

l’esecuzione non si estingue automaticamente, a meno che il procedente dichiari

all’ufficio di ritirarla (cfr. art. 8a cpv. 3 lett. c LEF) o che l’e­­scusso

ne ottenga dal giudice l’annullamento (art. 85 e 85a LEF; sentenza della

CEF 15.2005.25 del 13 aprile 2005, consid. 5). Ove una di queste due eccezioni

non sia data, il giudice del rigetto rimane pertanto tenuto a statuire sull’istanza.

Se ritiene che l’escusso non ha dimostrato (nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF)

di aver pagato anche gli interessi del credito posto in esecuzione, il giudice

deve rigettare l’opposizione limitatamente al loro importo. Ne discende che la

decisione di stralcio è doppiamente errata.

5.3

Nel reclamo, la Cassa cantonale di

compensazione chiede che l’opposizione sia rigettata per fr. 58.75, pari

agli interessi del 5% sull’impor­­to capitale di fr. 1'906.– dal 19

febbraio al 29 settembre 2014 (giorno in cui l’escusso ha effettuato il

pagamento). In realtà però, contrariamente a quanto reputa la reclamante, gli

interessi di mora non vanno calcolati dal giorno successivo all’ema­­nazione

(il 18 febbraio 2014) della decisione, bensì a partire dal giorno dopo il

termine di pagamento di 30 giorni, se tale termine è scaduto infruttuoso (art.

41bis cpv. 1 lett. a OAVS). Ne discende che, non avendo il convenuto

pagato il conguaglio entro 30 giorni dalla data della fattura del 18 febbraio

2014, gli interessi hanno iniziato a decorrere solo dal 21 marzo 2014, ovvero

dal giorno che segue la scadenza del termine di pagamento. Calcolati al 5% (art.

42.

cpv. 2 OAVS) dal 21 marzo al 29 settembre 2014 su fr. 1'906.– (non

essendo stato chiesto un interesse sulla tassa di diffida), gli interessi di

mora ammontano a fr. 50.85. Il reclamo va pertanto accolto limitatamente a

tale importo.

6.

Per quanto riguarda infine la censura relativa alla ripartizione delle

spese giudiziarie, la reclamante è caduta in una svista manifesta, giacché

nella sentenza impugnata le spese processuali (di fr. 80.–) e l’indennità

(di fr. 45.–) sono state poste a carico del convenuto, ossia di CO 1

(dispositivo n. 2). Su questo punto, la decisione del Giudice di pace va d’altron­­de

confermata, anche se l’istanza viene accolta in un’infima misura, poiché la

procedente ha inviato la domanda di esecuzione lo stesso giorno in cui l’e­­scusso

ha pagato il suo debito (il 29 settembre 2014), senza apparentemente averla

informata dell’avvenuto pagamento, sicché si può ritenere che avesse in buona

fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC).

7.

Dato

che la necessità di riformare la sentenza impugnata non può essere ritenuta

causata da una delle parti (avendo il convenuto ammesso in prima sede di non

aver corrisposto gli interessi), per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare

la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Non

si giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un’indenni­­tà d’inconvenienza,

siccome essa non ha motivato la sua richiesta al riguardo (v. art. 95

cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile

2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105

del 21 agosto 2011), e comunque l’art. 107 cpv. 2 CPC

consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese

processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese

ripetibili né le indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5

marzo 2012 consid. 5).

8.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 58.75,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è annullato e

riformato come segue:

1.

L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 50.83.

2. Non

si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).