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Decisione

14.2014.223

Fallimento. Pagamento del credito dopo l’apertura del fallimento. Solvibilità resa verosimile

2 dicembre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 22 ottobre 2014 è comparso soltanto il rappresentante dell’istante.

C. Statuendo

con decisione 6 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal 7 novembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il 13 novembre 2014 il presidente della Camera

ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Alla controparte il

reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 12 novembre 2014 contro la sentenza notificata ad RE 1 al

più presto il 7 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “un­echte Nova”

citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,

ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con

documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 12 novembre 2014 dell’Ufficio

d’esecuzione di Lugano (doc. C accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 1'550.20 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 12 novembre 2014)

prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti undici

esecuzioni per complessivi fr. 29'525.80, dopo che lo stesso 12 novembre

egli aveva pagato anche altre sette esecuzioni per fr. 6'735.15 (cfr. i

due estratti prodotti quale doc. B). Dagli e­stratti non risultano inoltre

attestati di carenza di beni a suo carico. D’altronde, il 14 novembre 2014 il

reclamante ha comunicato di avere nel frattempo pagato tutte le rimanenti esecuzioni

(tranne due sospese da opposizione dal 2003), adducendo i relativi giustificativi.

Ciò porta a ritenere che il reclamante sia solvibile, ricordato ad ogni modo

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe al riguardo. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2

LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure

le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico

dal reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 6 novembre 2014 dal Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

(inc. SO.2014.1499), nei confronti di RE 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione

a:

;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).