14.2014.223
Fallimento. Pagamento del credito dopo l’apertura del fallimento. Solvibilità resa verosimile
2 dicembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.223
Lugano
2 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.1499 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 7 aprile 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 12 novembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 6 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 7 aprile 2014 la società CO 1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE
1 per il mancato pagamento di fr. 3'185.– oltre
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 22 ottobre 2014 è comparso soltanto il rappresentante dell’istante.
C. Statuendo
con decisione 6 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal 7 novembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il 13 novembre 2014 il presidente della Camera
ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Alla controparte il
reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 12 novembre 2014 contro la sentenza notificata ad RE 1 al
più presto il 7 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova”
citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,
ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con
documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 12 novembre 2014 dell’Ufficio
d’esecuzione di Lugano (doc. C accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 1'550.20 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 12 novembre 2014)
prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti undici
esecuzioni per complessivi fr. 29'525.80, dopo che lo stesso 12 novembre
egli aveva pagato anche altre sette esecuzioni per fr. 6'735.15 (cfr. i
due estratti prodotti quale doc. B). Dagli estratti non risultano inoltre
attestati di carenza di beni a suo carico. D’altronde, il 14 novembre 2014 il
reclamante ha comunicato di avere nel frattempo pagato tutte le rimanenti esecuzioni
(tranne due sospese da opposizione dal 2003), adducendo i relativi giustificativi.
Ciò porta a ritenere che il reclamante sia solvibile, ricordato ad ogni modo
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe al riguardo. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2
LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure
le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico
dal reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 6 novembre 2014 dal Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
(inc. SO.2014.1499), nei confronti di RE 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione
a:
–
–
;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).