14.2014.225
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un titolo di rigetto (fattura non firmata)
7 gennaio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.225
Lugano
7 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 0262-2014-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 5 maggio
2014 da
CO 1
contro
RE 1
e
,
giudicando sul reclamo del 14 novembre 2014 presentato
da RE 1 e da M__________ contro
la decisione emessa il 31 ottobre 2014 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________-01 e __________-02 emessi l’11
marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, CO 1 ha escusso
quali condebitori solidali rispettivamente RE 1 e M__________ per l’incasso di fr. 2'745.35,
indicando quale titolo di credito la “fattura 110596 del 10.10.2013 chf 2'745,35”.
B. Avendo
sia RE 1 che M__________ interposto opposizione al proprio precetto esecutivo,
con istanza 5 maggio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, i
convenuti si sono opposti all’istanza con osservazioni
scritte dell’8 settembre 2014.
C. Statuendo con decisione unica del 31 ottobre 2014, il “Vice” Giudice di
pace (recte: supplente) ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria
le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a carico loro le spese
processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e M__________ sono insorti a
questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2014 perché sia accertato che l’importo richiesto dal procedente non è dovuto
e perché la fattura n. 110596 sia annullata e il precetto esecutivo cancellato.
E. Nelle
sue osservazioni del 4 dicembre 2014, CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 novembre 2014 contro la sentenza notificata ad RE 1 e a M__________
il 6 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Ancorché
presentati con un unico allegato, formalmente i reclami sono due, quanto il
numero delle esecuzioni in questione (che hanno numeri distinti) e degli
escussi, a prescindere dal fatto che il primo giudice, in modo impreciso, non
le abbia differenziate nel dispositivo. In virtù dell’art. 125 lett. c
CPC, si giustifica però, per economia di procedura, di congiungerli ed evaderli
con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico,
pertanto, parte delle allegazioni espresse dai reclamanti e i documenti
prodotti dalle parti in sede di reclamo, nella misura in cui non lo sono stati
in prima istanza, sono irricevibili.
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha apparentemente considerato
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione la fattura emessa il
10 ottobre 2013 dalla T__________ SA all’indirizzo dell’istante CO 1 per la
sostituzione – siccome graffiati – dei vetri dell’appartamento ch’egli ha acquistato
da RE 1 e M__________ il 27 luglio 2011, respingendo l’eccezione sollevata da
questi ultimi, secondo cui l’appartamento era stato venduto allo stato grezzo,
le necessarie opere di finitura essendo a carico dell’acquirente. Il primo
giudice ha infatti ritenuto che i vetri erano “definitivi” e non allo stato
grezzo, sicché non rientravano nella citata riserva prevista nel contratto di
compravendita (al punto 2.3).
3. Nel
reclamo gli escussi qualificano il difetto ai vetri inesistente poiché
impercettibile se guardati di fronte a una distanza di un metro, e ritengono ad
ogni modo che di un eventuale difetto risponderebbe semmai la ditta __________,
che avrebbe già riconosciuto la propria responsabilità. I reclamanti ribadiscono
peraltro che l’appartamento è stato venduto allo stato grezzo in cui si trovava
a quel momento. Ora, le finestre incriminate erano già posate da tempo.
Da parte sua, l’escutente si limita a riferirsi nelle proprie osservazioni
al reclamo a due foto (come visto irricevibili, sopra consid. 1.3) dei vetri
danneggiati.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
Considerandi
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
4.1
).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2
Nella
fattispecie il preteso riconoscimento di debito – la fattura n. 110596 del 10
ottobre 2013 (doc. 4) – non è firmata da Alessandro Lettieri e non può, come
visto, costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Né lo può essere il contratto di compravendita
immobiliare del 27 luglio 2011 (doc. 9), perché non fa alcun riferimento a un
riconoscimento da parte dei venditori di un danno ai vetri né all’importo posto
in esecuzione, anzi l’atto precisa che per questioni di garanzia ”ci si deve
rivolgere a chi ha eseguito i lavori” (punto 2.3). In assenza di un titolo di rigetto, l’istanza
sarebbe dunque dovuta essere respinta senza che fosse necessario esaminare le eccezioni dell’escusso. Ne consegue l’accoglimento del reclamo in
tal senso, mentre le altre conclusioni formulate dai reclamanti (accertamento
del carattere indebito dell’importo posto in esecuzione, annullamento della
fattura e cancellazione del – recte: dei – precetto/i esecutivo/i)
esulano dalla competenza del giudice del rigetto (e pertanto di questa Camera),
che come già specificato si limita alla verifica della forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore (sopra consid. 4). Rimane comunque salva la facoltà per
le parti di far valere le loro eventuali ragioni di merito in una procedura ordinaria
(v. sopra consid. 4 i.f.).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar
(RL 3.1.1.7.1), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si dà luogo all’assegnazione ai reclamanti di un’indennità d’inconvenienza
né in prima né in seconda istanza, perché non hanno formulato alcuna domanda in
tal senso per quanto riguarda la procedura di primo grado e non hanno motivato
la loro richiesta contenuta nel reclamo, contrariamente a quanto richiede l’art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC. Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 2'745.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I reclami di RE 1 e di M__________ sono accolti
e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e così riformata:
1.
L’istanza relativa al precetto esecutivo n. __________-01 diretto contro RE 1 è respinta.
2.
L’istanza relativa al precetto esecutivo n. __________-02 diretto contro M__________ è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata
dall’istante, è posta a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione
a:
–e,
;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).