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Decisione

14.2014.225

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un titolo di rigetto (fattura non firmata)

7 gennaio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico,

pertanto, parte delle allegazioni espresse dai reclamanti e i documenti

prodotti dalle parti in sede di reclamo, nella misura in cui non lo sono stati

in prima istanza, sono irricevibili.

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha apparentemente considerato

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione la fattura emessa il

10 ottobre 2013 dalla T__________ SA all’indirizzo dell’istante CO 1 per la

sostituzione – siccome graffiati – dei vetri dell’appartamento ch’egli ha acquistato

da RE 1 e M__________ il 27 luglio 2011, respingendo l’eccezione sollevata da

questi ultimi, secondo cui l’appartamento era stato venduto allo stato grezzo,

le necessarie opere di finitura essendo a carico dell’acquirente. Il primo

giudice ha infatti ritenuto che i vetri erano “definitivi” e non allo stato

grezzo, sicché non rientravano nella citata riserva prevista nel contratto di

compravendita (al punto 2.3).

3. Nel

reclamo gli escussi qualificano il difetto ai vetri inesistente poiché

impercettibile se guardati di fronte a una distanza di un metro, e ritengono ad

ogni modo che di un eventuale difetto risponderebbe semmai la ditta __________,

che avrebbe già riconosciuto la propria responsabilità. I reclamanti ribadiscono

peraltro che l’appartamento è stato venduto allo stato grezzo in cui si trovava

a quel momento. Ora, le finestre incriminate erano già posate da tempo.

Da parte sua, l’escutente si limita a riferirsi nelle proprie osservazioni

al reclamo a due foto (come visto irricevibili, sopra consid. 1.3) dei vetri

danneggiati.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

Considerandi

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1

).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.2

Nella

fattispecie il preteso riconoscimento di debito – la fattura n. 110596 del 10

ottobre 2013 (doc. 4) – non è firmata da Alessandro Lettieri e non può, come

visto, costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Né lo può essere il contratto di compravendita

immobiliare del 27 luglio 2011 (doc. 9), perché non fa alcun riferimento a un

riconoscimento da parte dei venditori di un danno ai vetri né all’importo posto

in esecuzione, anzi l’atto precisa che per questioni di garanzia ”ci si deve

rivolgere a chi ha eseguito i lavori” (punto 2.3). In assenza di un titolo di rigetto, l’istanza

sarebbe dunque dovuta essere respinta senza che fosse necessario esaminare le eccezioni dell’escusso. Ne consegue l’accoglimen­to del reclamo in

tal senso, mentre le altre conclusioni formulate dai reclamanti (accertamento

del carattere indebito dell’importo posto in esecuzione, annullamento della

fattura e cancellazione del – recte: dei – precetto/i esecutivo/i)

esulano dalla competenza del giudice del rigetto (e pertanto di questa Camera),

che come già specificato si limita alla verifica della forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore (sopra consid. 4). Rimane comunque salva la facoltà per

le parti di far valere le loro eventuali ragioni di merito in una procedura ordinaria

(v. sopra consid. 4 i.f.).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar

(RL 3.1.1.7.1), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si dà luogo all’assegnazione ai reclamanti di un’indennità d’incon­­venienza

né in prima né in seconda istanza, perché non hanno formulato alcuna domanda in

tal senso per quanto riguarda la procedura di primo grado e non hanno motivato

la loro richiesta contenuta nel reclamo, contrariamente a quanto richiede l’art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC. Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 2'745.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. I reclami di RE 1 e di M__________ sono accolti

e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e così riformata:

1.

L’istanza relativa al precetto esecutivo n. __________-01 diretto contro RE 1 è respinta.

2.

L’istanza relativa al precetto esecutivo n. __________-02 diretto contro M__________ è respinta.

3.

La tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata

dall’istante, è posta a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione

a:

–e,

;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).