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Decisione

14.2014.227

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Perenzione dell’esecuzione

12 febbraio 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 ottobre 2014

gli eredi dell’escutente, CO 1, CO 2 e CO 3, ne hanno chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.

C. Statuendo con decisione 5 novembre 2014, il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 13'402.05, oltre

interessi del 5% dal 1° dicembre 2010 su fr. 330.25, dal 1° gennaio 2011

su fr. 847.90, dal 1° febbraio 2011 su fr. 847.90, dal 1° maggio 2011

su fr. 816.80, dal 1° giugno 2011 su fr. 897.–, dal 1° luglio 2011 su

fr. 920.–, dal 1° agosto 2011 su fr. 940.–, dal 1° settembre 2011 su fr. 940.–,

dal 1° ottobre 2011 su fr. 940.–, dal 1° novembre 2011 su fr. 940.–,

dal 1° gennaio 2012 su fr. 353.20, dal 1° marzo 2012 su fr. 864.45,

dal 1° giugno 2012 su fr. 860.–, dal 1° luglio 2012 su fr. 84.55, dal

1° agosto 2012 su fr. 940.–, dal 1° settembre 2012 su fr. 940.–, dal

1° ottobre 2012 su fr. 940.–, ponendo a suo carico sia le spese

processuali di fr. 320.– che quelle esecutive di fr. 103.–, oltre a

un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un “appello” del 17 novembre 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Invitata ad

espri­mersi sul reclamo, la controparte è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. L’“appello”

di RE 1 va così trattato come reclamo.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 17 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 7

novembre 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che il contratto di

locazione prodotto dagli istanti costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione. Dall’importo di fr. 13'442.05 posto in

esecuzione, egli ha tuttavia dedotto fr. 40.– chiesti dall’escutente a

titolo di spese, ritenuto che per le stesse non vi fosse alcun riconoscimento

di debito firmato dall’escussa. Il primo giudice ha inoltre ridotto il tasso di

interesse di mora richiesto dal 7% al 5%, conformemente a quanto stabilito dall’art.

104.

CO e in assenza di un diverso accordo tra le parti. Infine, appurato che il

precetto esecutivo è stato emesso il 17 dicembre 2012, egli ha (nuovamente)

rilevato la possibilità che l’esecuzio­­ne fosse perenta.

3.

Nel

reclamo RE 1, ricordato il genere dei rapporti – l’uno di locazione, l’altro

lavorativo – creatisi con __________ e rievocata la diffida da lui ricevuta il

2.

ottobre 2012, che è successivamente sfociata nell’esecuzione avviata contro

lei e il marito, nel frattempo anche lui defunto, solleva l’eccezione di

perenzione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 88 cpv. 2 LEF. A suo

dire, dalla notifica del precetto esecutivo alla procedura di rigetto dell’opposizione

sarebbe trascorso ben più di un anno, donde l’impossibilità di continuare la procedura

avviata. Infine, la reclamante prospetta la possibilità di trovare un accordo

transattivo alfine di chiarire le varie posizioni di dare e avere ancora esistenti

tra le parti.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.

In ogni stadio di causa (quindi anche in

sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo

(e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il

debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito

accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è

manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della

procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso

all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta

l’art. 88 cpv. 2 LEF il diritto di chiedere la continuazione dell’esecuzione si

estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, il termine

rimanendo sospeso in particolare tra il giorno in cui è stata promossa l’azione

di rigetto dell’op­­posizione e quello della sua definizione. Di principio,

spetta all’autorità di vigilanza stabilire se l’esecuzione sia o meno perenta.

Come visto (sopra, consid. 5), tale eccezione è tuttavia ricevibile nella

procedura di rigetto dell’opposizione quando la perenzione è evidente, ossia

quando l’estinzione dell’esecuzione è manifesta (DTF 125 III 45 consid. 3a; sentenza

del Tribunale federale 5A_600/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 2, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 84

LEF, con rif.; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 80 ad art. 82

LEF e n. 48 i.f. ad art. 88 LEF).

5.2

Nel caso specifico l’eccezione di

perenzione sollevata da RE 1 può pertanto essere esaminata da questa Camera, la

stessa apparendo di primo acchito evidente. Non sussiste, infatti, alcun dubbio

sul fatto che la domanda di rigetto dell’opposizione del 3 ottobre 2014 è stata

presentata a distanza di quasi due anni dal giorno della notifica del precetto

esecutivo, avvenuta il 18 dicembre 2012 (doc. C). In particolare, non risulta dagli

atti – né gli istanti pretendono – che sia stata avviata una procedura di rigetto

prima di quella in oggetto, tale da giustificare una sospensione del termine di

un anno previsto dall’art. 88 cpv. 2 LEF. Non spetta alla reclamante, ad ogni

modo, di dimostrare che il termine in questione non è scaduto, l’onere di tale

prova gravando al riguardo sugli istanti (cfr. DTF 106 III 49, pag.

50; Amonn/Wal­ther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 11 ad § 22; Gilliéron, op. cit., n. 48 ad art. 88,

Schmidt, in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 8

ad art. 88 LEF). Ne discende che la manifesta perenzione dell’esecuzione

avviata nei confronti della reclamante comporta l’annullamento della sentenza

impugnata e la conseguente reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione.

Donde l’accoglimen­­to del reclamo.

6.

Per

quanto riguarda le spese esecutive, le stesse non sono decise dal giudice del

rigetto, bensì dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art.

68.

LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003

consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Il Pretore

aggiunto è pertanto incorso in un errore nel decidere che tali spese andavano a

carico dell’e­­scussa.

7.

La tassa del

presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione rispettivamente degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) da una parte e 15

RTar (RL 3.1.1.7.1) dall’altra, seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'402.05,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.–, da anticipare

dagli istanti, sono poste a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere a

controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 200.–

per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1, CO 2 e CO

3, che rifonderanno a RE 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ,

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).