14.2014.228
Fallimento. Concessione di dilazione di pagamento prima della dichiarazione di fallimento
10 febbraio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.228
Lugano
10 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.3144 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 17 luglio 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 novembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 17 luglio 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di
RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'348.– più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 22 ottobre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 12 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo dal 13 novembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che il 28 ottobre
2014 tra le parti è stato trovato un accordo transattivo per il pagamento
dilazionato dei fr. 3'348.– e che la CO 1 avrebbe chiesto alla Pretura di
annullare l’istanza di fallimento da lei promossa. Il 21 novembre, il
presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale.
Invitata a determinarsi sul gravame, l’istante è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 14 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al
più presto il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione
(art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).
Orbene, nel caso specifico il reclamante ha prodotto una
convenzione che riporta la data del 28 ottobre 2014 (“Ratenzahlungsvereinbarung”) tra
lui e la CO 1, concernente un piano di pagamento dilazionato del credito che ha
portato al fallimento e di cui egli ha corrisposto alla creditrice un primo
versamento (anche se in ritardo) il 5 novembre. L’accordo prevedeva che con il
ricevimento della convenzione sottoscritta, il piano di rientro dilazione sarebbe
entrato in forza. La creditrice, il 13 novembre, ha richiesto alla Pretura l’annullamento
dell’istanza del 17 luglio 2014. Dalle allegazioni non contestate del
reclamante, si constata quindi ch’egli ha sottoscritto la convenzione di
dilazione del pagamento (il 29 ottobre 2014) e versato alla procedente la prima
rata pattuita ancor prima che il Pretore dichiarasse il fallimento, il 12 novembre.
Risulta quindi che la CO 1 ha concesso una dilazione di pagamento al debitore
prima di tale pronuncia. Circostanza che se fosse stata resa nota prima al Pretore,
gli avrebbe impedito pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il
fallimento di RE 1 va pertanto annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF),
come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le
sedi a carico del reclamante, il cui mancato pagamento ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa redatto
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 12 novembre 2014 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dal
reclamante, è posta a suo carico.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).