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Decisione

14.2014.228

Fallimento. Concessione di dilazione di pagamento prima della dichiarazione di fallimento

10 febbraio 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 22 ottobre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 12 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dal 13 novembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che il 28 ottobre

2014 tra le parti è stato trovato un accordo transattivo per il pagamento

dilazionato dei fr. 3'348.– e che la CO 1 avrebbe chiesto alla Pretura di

annullare l’istanza di fallimento da lei promossa. Il 21 novembre, il

presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale.

Invitata a determinarsi sul gravame, l’istante è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 14 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al

più presto il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione

(art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).

Orbene, nel caso specifico il reclamante ha prodotto una

convenzione che riporta la data del 28 ottobre 2014 (“Ratenzahlungsvereinbarung”) tra

lui e la CO 1, concernente un piano di pagamento dilazionato del credito che ha

portato al fallimento e di cui egli ha corrisposto alla creditrice un primo

versamento (anche se in ritardo) il 5 novembre. L’accordo prevedeva che con il

ricevimento della convenzione sottoscritta, il piano di rientro dilazione sarebbe

entrato in forza. La creditrice, il 13 novembre, ha richiesto alla Pretura l’annullamento

dell’istanza del 17 luglio 2014. Dalle allegazioni non contestate del

reclamante, si constata quindi ch’egli ha sottoscritto la convenzione di

dilazione del pagamento (il 29 ottobre 2014) e versato alla procedente la prima

rata pattuita ancor prima che il Pretore dichiarasse il fallimento, il 12 novembre.

Risulta quindi che la CO 1 ha concesso una dilazione di pagamento al debitore

prima di tale pronuncia. Circostanza che se fosse stata resa nota prima al Pretore,

gli avrebbe impedito pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il

fallimento di RE 1 va pertanto annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF),

come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le

sedi a carico del reclamante, il cui mancato pagamento ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa redatto

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 12 novembre 2014 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dal

reclamante, è posta a suo carico.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).