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Decisione

14.2014.229

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di

causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. A

giustificazione della reiezione dell’istanza, il Giudice di pace ha evocato la

situazione economica attuale del convenuto, che all’udienza di discussione dell’istanza

ha affermato di essere disoccupato dal 1° giugno 2014. Circa il disguido postale

che ha impedito a RE 1 di partecipare alla predetta udienza, il primo giudice

si è limitato a rilevare come il patrocinatore di lei avesse dichiarato “di non

entrare nel merito della richiesta”.

3.Nel reclamo RE 1 lamenta innanzitutto la

mancata notifica della convocazione all’udienza indetta dal primo giudice, al

quale rimprovera di “essersi accontentato” di una telefonata col suo

patrocinatore, per poi procedere col dibattimento in sua assenza, privandola

così della possibilità di essere sentita. A suo dire, il Giudice di pace

avrebbe invece dovuto convocare nuovamente le parti prima di statuire. Infine ella

ribadisce la validità del titolo di rigetto definitivo prodotto con l’i­stanza

e contesta il modo di agire del primo giudice, il quale avrebbe dovuto attenersi

al suo dovere di esame formale del titolo invece di “cedere alle preghiere

di clemenza espresse dal debitore”.

4. Ora, non è contestato che la citazione dell’istante non è andata a

buon fine. È pure pacifico che il Giudice di pace e il patrocinatore dell’istante,

l’avv. PA 1, hanno avuto un colloquio telefonico una ventina di minuti prima

dell’udienza. Sul contenuto dello stesso, invece, non vi sono certezze. Al

Giudice di pace pare di aver capito che l’avv. PA 1, nell’esprimere la sua

contrarietà alle osservazioni scritte presentate il 24 ottobre 2014 dal

patrocinatore di controparte, aveva rinunciato a presenziare all’udienza. La reclamante,

per contro, considera che “un colloquio telefonico non può supplire un’udienza

regolarmente convocata e verbalizzata” e che “sarebbe stato sicuramente il caso

di riconvocare le parti secondo la normale procedura” (reclamo, ad 5 e 7). Sapere se, in buona fede, il primo giudice poteva considerare che l’avv.

PA 1 avesse rinunciato a partecipare all’udienza, nella misura in cui aveva

ritenuto sufficiente la sua opposizione verbale alle allegazioni dell’escus­so,

oppure se, constatata la carente citazione, egli avrebbe dovuto

riconvocare le parti, può

essere lasciato in sospeso. Da una parte perché incombe all’autorità giudicante

di dimostrare di avere dato l’occasione alle parti di esprimersi o che le stesse vi hanno rinunciato, sicché in caso di dubbio il diritto

di essere sentito deve considerarsi leso. Dall’altra perché la reclamante, nel

caso concreto, non chiede il rinvio della causa al primo giudice, ma solo la

reiezione dell’istanza, facendo valere una violazione del diritto che la Camera può esaminare liberamente (art. 320 CPC e sopra consid. 1.2) e

sulla quale può statuire direttamente

(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

5. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

Considerandi

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Nella fattispecie la procedente chiede il

rigetto definitivo dell’op­­posizione sulla scorta dell’“Accordo di merito”

concluso in occasione dell’udienza del 24 febbraio 2014 davanti al Pretore di

Men­drisio-Nord (doc. B). Lo stesso, debitamente

omologato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per gli impegni assunti dal marito (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF; sentenza della CEF

14.2014.71

del 30 luglio 2014, consid. 5.1, che rinvia a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 24 ad art. 80 LEF).

6.2

Sennonché

il contributo pattuito a favore della moglie ammonta a fr. 1'227.– mensili

(punto 1), a cui si aggiunge un arretrato di fr. 1'000.– da pagare in 10

rate di fr. 100.– cadauna. Né nel precetto esecutivo né nell’istanza o nel

reclamo RE 1 spiega come giunge agli importi di fr. 2'908.– e fr. 1'400.–

posti in esecuzione. Dalla data di decorrenza degli interessi di mora postulati

(6 luglio e 6 agosto 2014) si capisce però che lei fa valere gli alimenti di

luglio e di agosto del 2014 (da versare secondo l’accordo in via anticipata

entro il 5 di ogni mese). E così la controparte pare di averlo compreso,

giacché obietta che le sue entrate dei mesi di luglio e di agosto del 2014 sono

diminuite in seguito alla perdita del suo impiego (osservazioni del 24 ottobre

2014). Il noto accordo, pertanto, costituisce in linea di massima un titolo di

rigetto dell’opposizione per fr. 2'454.– più interessi del 5% dal 6 luglio

2014.

su fr. 1'227.– e dal 6 agosto su fr. 1'227.–.

7.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

7.1

Nel

caso specifico, in prima sede l’escusso non ha sollevato nessuna di queste

eccezioni, limitandosi a sostenere, nelle osservazioni scritte e all’udienza

davanti al Giudice di pace, di trovarsi in disoccupazione, e quindi in uno

stato di difficoltà economica tale da non poter far fronte ai pagamenti a favore

della moglie così come stabilito nell’accordo omologato il 24 febbraio 2014. Argomentazioni

di questo genere non possono però essere prese in considerazione dal giudice

del rigetto – né tantomeno da questa Camera – per respingere o sospendere l’istanza

di rigetto dell’opposizione.

7.2

Semmai, CO 1 potrà far valere tali censure chiedendo

al Pretore che ha omologato l’accordo sui contributi di mantenimento una

modifica dello stesso. D’altronde, l’ufficio d’esecu­zio­ne potrà pignorare unicamente

la parte del reddito del convenuto che eccede il suo minimo esistenziale (art.

93.

LEF) mentre, ove il pignoramento dovesse vertere su beni mobili, egli potrà se

del caso chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art.

123.

LEF). Ad ogni modo, nella sua qualità di giudice del rigetto dell’opposizione

il Giudice di pace non è competente per valutare la situazione economica dell’e­scusso

e ancora meno per respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione sulla base

di tale valutazione. Come detto, la sua competenza si limita a verificare l’esistenza

di un titolo di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di

estinzione, di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art.

81.

LEF). Nulla di più, nulla di meno. Il reclamo si rivela così parzialmente fondato

e la decisione impugnata va riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza

limitatamente a fr. 2'454.– oltre agli interessi.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'308.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Uf­ficio esecuzione e

fallimento di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'454.–, più interessi del 5% dal 6 luglio

2014 su fr. 1’227.– e dal 6 agosto 2014 su fr. 1'227.–.

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico delle parti metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Riva San Vitale.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).