14.2014.229
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16 febbraio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.229
Lugano
16 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 41/2014 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Riva San Vitale, promossa con istanza 1° ottobre 2014 da
RE 1
(patrocinata dall’avv.)
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv.)
giudicando sul reclamo del 20 novembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 novembre 2014 dal Giudice
di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso il marito CO 1 per l’incasso
di fr. 2'908.– oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2014 e di fr. 1'400.–
più interessi del 5% dal 6 agosto 2014, indicando quale titolo di credito per
entrambi gli importi: “Alimenti secondo accordo Pretura Mendrisio-Nord del 24
febbraio 2014”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 1° ottobre 2014 RE
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di
Riva San Vitale. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24
ottobre 2014. Il 27 ottobre il Giudice di pace ha citato le parti a comparire
all’udienza fissata per il 10 novembre 2014. Casualmente, proprio il giorno
dell’udienza, in occasione di una telefonata con il patrocinatore dell’istante
il primo giudice ha appreso che, a causa di un disguido postale, a RE 1 non erano
state notificate le osservazioni dell’escusso e la relativa convocazione.
Nonostante ciò, egli ha proceduto con l’udienza di discussione, a cui è comparso unicamente CO 1, che ha confermato la sua opposizione.
C. Statuendo con decisione 17 novembre 2014, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è
insorta a questa Camera con un reclamo del 20 novembre 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Invitato a
presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente. Con uno scritto spontaneo del 24 novembre 2014, il Giudice di pace ha
precisato le circostanze del colloquio telefonico avuto il giorno dell’udienza
con il patrocinatore dell’istante, ritenendo di avere agito in buona fede.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei
reclami, come erroneamente indicato nella decisione impugnata – senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 20 novembre 2014 contro la sentenza notificata RE 1 al più presto
il 18 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di
causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. A
giustificazione della reiezione dell’istanza, il Giudice di pace ha evocato la
situazione economica attuale del convenuto, che all’udienza di discussione dell’istanza
ha affermato di essere disoccupato dal 1° giugno 2014. Circa il disguido postale
che ha impedito a RE 1 di partecipare alla predetta udienza, il primo giudice
si è limitato a rilevare come il patrocinatore di lei avesse dichiarato “di non
entrare nel merito della richiesta”.
3.Nel reclamo RE 1 lamenta innanzitutto la
mancata notifica della convocazione all’udienza indetta dal primo giudice, al
quale rimprovera di “essersi accontentato” di una telefonata col suo
patrocinatore, per poi procedere col dibattimento in sua assenza, privandola
così della possibilità di essere sentita. A suo dire, il Giudice di pace
avrebbe invece dovuto convocare nuovamente le parti prima di statuire. Infine ella
ribadisce la validità del titolo di rigetto definitivo prodotto con l’istanza
e contesta il modo di agire del primo giudice, il quale avrebbe dovuto attenersi
al suo dovere di esame formale del titolo invece di “cedere alle preghiere
di clemenza espresse dal debitore”.
4. Ora, non è contestato che la citazione dell’istante non è andata a
buon fine. È pure pacifico che il Giudice di pace e il patrocinatore dell’istante,
l’avv. PA 1, hanno avuto un colloquio telefonico una ventina di minuti prima
dell’udienza. Sul contenuto dello stesso, invece, non vi sono certezze. Al
Giudice di pace pare di aver capito che l’avv. PA 1, nell’esprimere la sua
contrarietà alle osservazioni scritte presentate il 24 ottobre 2014 dal
patrocinatore di controparte, aveva rinunciato a presenziare all’udienza. La reclamante,
per contro, considera che “un colloquio telefonico non può supplire un’udienza
regolarmente convocata e verbalizzata” e che “sarebbe stato sicuramente il caso
di riconvocare le parti secondo la normale procedura” (reclamo, ad 5 e 7). Sapere se, in buona fede, il primo giudice poteva considerare che l’avv.
PA 1 avesse rinunciato a partecipare all’udienza, nella misura in cui aveva
ritenuto sufficiente la sua opposizione verbale alle allegazioni dell’escusso,
oppure se, constatata la carente citazione, egli avrebbe dovuto
riconvocare le parti, può
essere lasciato in sospeso. Da una parte perché incombe all’autorità giudicante
di dimostrare di avere dato l’occasione alle parti di esprimersi o che le stesse vi hanno rinunciato, sicché in caso di dubbio il diritto
di essere sentito deve considerarsi leso. Dall’altra perché la reclamante, nel
caso concreto, non chiede il rinvio della causa al primo giudice, ma solo la
reiezione dell’istanza, facendo valere una violazione del diritto che la Camera può esaminare liberamente (art. 320 CPC e sopra consid. 1.2) e
sulla quale può statuire direttamente
(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
Considerandi
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1
Nella fattispecie la procedente chiede il
rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta dell’“Accordo di merito”
concluso in occasione dell’udienza del 24 febbraio 2014 davanti al Pretore di
Mendrisio-Nord (doc. B). Lo stesso, debitamente
omologato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per gli impegni assunti dal marito (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF; sentenza della CEF
14.2014.71
del 30 luglio 2014, consid. 5.1, che rinvia a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 24 ad art. 80 LEF).
6.2
Sennonché
il contributo pattuito a favore della moglie ammonta a fr. 1'227.– mensili
(punto 1), a cui si aggiunge un arretrato di fr. 1'000.– da pagare in 10
rate di fr. 100.– cadauna. Né nel precetto esecutivo né nell’istanza o nel
reclamo RE 1 spiega come giunge agli importi di fr. 2'908.– e fr. 1'400.–
posti in esecuzione. Dalla data di decorrenza degli interessi di mora postulati
(6 luglio e 6 agosto 2014) si capisce però che lei fa valere gli alimenti di
luglio e di agosto del 2014 (da versare secondo l’accordo in via anticipata
entro il 5 di ogni mese). E così la controparte pare di averlo compreso,
giacché obietta che le sue entrate dei mesi di luglio e di agosto del 2014 sono
diminuite in seguito alla perdita del suo impiego (osservazioni del 24 ottobre
2014). Il noto accordo, pertanto, costituisce in linea di massima un titolo di
rigetto dell’opposizione per fr. 2'454.– più interessi del 5% dal 6 luglio
2014.
su fr. 1'227.– e dal 6 agosto su fr. 1'227.–.
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
7.1
Nel
caso specifico, in prima sede l’escusso non ha sollevato nessuna di queste
eccezioni, limitandosi a sostenere, nelle osservazioni scritte e all’udienza
davanti al Giudice di pace, di trovarsi in disoccupazione, e quindi in uno
stato di difficoltà economica tale da non poter far fronte ai pagamenti a favore
della moglie così come stabilito nell’accordo omologato il 24 febbraio 2014. Argomentazioni
di questo genere non possono però essere prese in considerazione dal giudice
del rigetto – né tantomeno da questa Camera – per respingere o sospendere l’istanza
di rigetto dell’opposizione.
7.2
Semmai, CO 1 potrà far valere tali censure chiedendo
al Pretore che ha omologato l’accordo sui contributi di mantenimento una
modifica dello stesso. D’altronde, l’ufficio d’esecuzione potrà pignorare unicamente
la parte del reddito del convenuto che eccede il suo minimo esistenziale (art.
93.
LEF) mentre, ove il pignoramento dovesse vertere su beni mobili, egli potrà se
del caso chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art.
123.
LEF). Ad ogni modo, nella sua qualità di giudice del rigetto dell’opposizione
il Giudice di pace non è competente per valutare la situazione economica dell’escusso
e ancora meno per respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione sulla base
di tale valutazione. Come detto, la sua competenza si limita a verificare l’esistenza
di un titolo di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di
estinzione, di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art.
81.
LEF). Nulla di più, nulla di meno. Il reclamo si rivela così parzialmente fondato
e la decisione impugnata va riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza
limitatamente a fr. 2'454.– oltre agli interessi.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'308.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimento di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'454.–, più interessi del 5% dal 6 luglio
2014 su fr. 1’227.– e dal 6 agosto 2014 su fr. 1'227.–.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico delle parti metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Riva San Vitale.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).