14.2014.23
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di abbonamento ad un centro fitness quale riconoscimento di debito. Clausola di rinnovo tacito, salvo disdetta, e preavviso scritto al socio. Condizione
25 marzo 2014Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2014.23
Data decisione, Autorità:
25.03.2014, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di abbonamento ad un centro fitness quale riconoscimento di debito. Clausola di rinnovo tacito, salvo disdetta, e preavviso scritto al socio. Condizione sospensiva. La decisione di rigetto non pregiudica un esito diverso in sede di merito
CONDIZIONE SOSPENSIVA
FITNESS
ONERE DELLA PROVA
RECLAMO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 8 CC
art. 319 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 320 let. b CPC
art. 79 LEF
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2014.23
Lugano
25 marzo 2014
SL/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla
causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione
promossa con istanza 8 aprile 2013 da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv.
PA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 29/31
ottobre 2012 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di
Capriasca, con decisione 28 ottobre 2013 (inc. n. __________), ha emesso il
seguente dispositivo:
“1. L’istanza è respinta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
no. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano è mantenuta.
2. L’abbonamento alla palestra RE 1, __________,
sottoscritto dalla signora CO 1 è estinto con effetto 21 settembre 2012.
3. La tassa
di giudizio e le spese di giustizia di fr. 120.– sono poste a carico dell’istante che rifonderà alla
controparte fr. 50.– quale indennizzo.
4./5. omissis”.
e, con motivazione emessa il 17 gennaio 2014 (inc. n. __________),
ha così stabilito:
“1. La decisione 28 ottobre 2013 viene
confermata.
2. La tassa
di giustizia è fissata in fr. 50.–.
3./4. omissis”.
Decisione impugnata dall’istante
che con reclamo 30 gennaio 2014 ne postula la riforma nel senso di rigettare l’opposizione in via provvisoria, protestate tasse, spese e ripetibili in
entrambi i gradi di giudizio;
preso atto che con osservazioni [correttamente:
risposta al reclamo] 19 febbraio 2014 la convenuta ne propone la reiezione;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nel caso in esame – è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG);
che – a
fronte della decisione 28 ottobre 2013 notificata quel giorno (“Ricevuta postale”
28 ottobre 2013) e recapitata l’indomani (“Tracciamento degli invii” 18 marzo 2014 ) insieme alla
richiesta di motivazione 6 novembre 2013 formulata dall’istante e di nuovo sollecitata il 17 dicembre 2013 (act. 9) – la
relativa decisione di motivazione emessa e spedita il 17 gennaio 2014 è giunta
all’istante lunedì 20 gennaio
2014, di modo che il reclamo 30 gennaio 2014 (timbro sulla busta d’invio in originale) risulta tempestivo e quindi
ammissibile;
che
giusta l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b);
che,
accertata l’esistenza di un
valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi
e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmarlo (art. 82 cpv. 2
LEF), che egli deve rendere verosimili (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1. con rinvii),
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed., 2010, n. 87 seg. ad art. 82);
che, in
sostanza, dopo avere espresso perplessità generiche sulla liceità di una
clausola contrattuale di rinnovo automatico – in difetto di una regolare
disdetta – riguardante l’abbonamento
Fatti
di frequenza presso un centro fitness, il Giudice di pace ha in particolare
escluso che ciò fosse il caso in concreto poiché l’istante – per sua stessa ammissione – non era in grado di provare
(art. 8 CC) di avere preventivamente informato la debitrice dell’imminente scadenza – a motivo che i
relativi scritti venivano solitamente recapitati tramite invii per posta A – e,
in tal senso, l’escussa aveva
contestato di essere stata in qualche modo tempestivamente preavvisata (dispositivo
n. 1 della decisione 28 ottobre 2013 e decisione impugnata 17 gennaio 2014);
che così
facendo il primo giudice ha di fatto appurato l’inesistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82 LEF per la somma di fr. 1'490.–
(oltre accessori e spese), corrispondente alla tassa annuale di adesione al
centro fitness gestito dalla qui istante;
che il
relativo modulo di adesione al centro fitness, concernente un abbonamento “super
no limit” al costo di complessivi fr. 1'490.–, è stato sottoscritto dall’escussa il 22 agosto 2011 e ne fissava la
scadenza per il 21 settembre 2011 (doc. A ad act. 1);
che,
contestualmente alla citata sottoscrizione, l’escussa ha parimenti aderito al regolamento del centro fitness e, di
conseguenza, alla clausola n. 9 sul rinnovo di adesione formulata come segue: “L’abbonamento annuale viene rinnovato
automaticamente alla scadenza per la medesima durata, salvo avviso contrario
del socio almeno un mese prima della scadenza. L’imminenza del rinnovo verrà segnalata e recapitata con un apposito
scritto” (doc. A ad act. 1);
che la
reclamante contesta l’interpretazione
riservata dal Giudice di pace alla citata clausola n. 9 in quanto a suo modo di vedere il preavviso scritto non vale alla stregua di una condizione
sospensiva atta ad impedire, se non realizzata, il rinnovo automatico del
contratto di adesione alla palestra, trattandosi invero e semmai di un semplice
promemoria per il socio (reclamo, pag. 3 n. 5);
che, a
ben vedere, al Giudice di pace si può tutt’al più rimproverare un’applicazione fondata sul tenore strettamente letterale della controversa
clausola, l’istanza essendo
stata di fatto respinta in quanto la reclamante – così puntualmente
interpellata dal primo giudice al riguardo – aveva confermato che “a seguito
della sua richiesta del 12.08.2013 con la presente le comunichiamo che non vi è
nessun documento che attesti l’invio della nostra comunicazione nonché fattura, in quanto le stesse
vengono inviate per posta A” (decisione impugnata
17 gennaio 2014, nel mezzo);
che
invero, pacifica la carenza di una prova certa giusta l’art. 8 CC, in difetto di un qualsiasi elemento oggettivo la tesi
dell’avvenuta – nondimeno contestata – spedizione del preavviso all’escussa in data 11 luglio 2012 nemmeno risulta sostenibile nell’ambito di un giudizio sorretto dalla mera
verosimiglianza;
Considerandi
che, del
resto, laddove qualifica di “promemoria” la segnalazione scritta di
imminente rinnovo da recapitare al socio affiliato (reclamo,
pag. 3 in basso n. 5), la stessa reclamante ammette
implicitamente che tale avvertimento era appunto finalizzato al “ricordare
qualcosa a qualcuno” e che, sempre nel contesto di un esame limitato alla verosimiglianza,
di per sé da quel requisito non si sarebbe dovuto prescindere;
che,
venendo meno tale presupposto, anche la conseguente
critica rivolta alla debitrice per non avere reso verosimile la disdetta del rinnovo
di adesione automatico al centro fitness entro il termine di almeno un mese
dalla sua scadenza (reclamo, pag. 3 in basso n. 5) è destituita di pertinenza;
che,
dovendosi con ciò escludere l’eventualità
che con la sua conclusione il Giudice di pace sia incorso in un accertamento
manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC) e che, per finire, questo
l’abbia indotto ad applicare in
modo errato l’art. 82 LEF,
invano l’istante reputa il
giudizio impugnato sprovvisto di fondamento (reclamo,
pag. 3 in basso n. 5), da cui la reiezione del presente
reclamo;
che la
vertenza in esame, nell’ambito
della quale il Giudice di pace era chiamato a pronunciarsi limitatamente alla
richiesta di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________ (act. 1, in basso), di per sé non pregiudica un esito diverso in sede di merito (art. 79 LEF);
che
proprio in quest’ottica, ovvero
nei limiti di quelli che sono gli effetti giuridici di una decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione,
va pertanto letto il dispositivo n. 2 emesso il 28 ottobre 2013 – che resta
così subordinato al dispositivo n. 1 in grassetto – segnatamente laddove viene
dichiarato “estinto con effetto 21 settembre 2012” l’“abbonamento alla palestra RE 1,
__________, sottoscritto dalla signora CO 1” (sopra, pag. 1), pronunciato questo che non osta quindi ad un
eventuale avvio della procedura ordinaria di accertamento del credito da parte
dell’istante;
che, da
ciò, se ne deve dedurre che persino nella misura in cui la reclamante si propone
di contestare l’ammissibilità
della “richiesta in via riconvenzionale formulata dalla convenuta” poiché
“contrastando peraltro tale modo di agire con quanto previsto dall’art. 224 CPC” (reclamo pag. 4 verso l’alto n. 5), la censura non trova tutela e va conseguentemente
respinta;
che gli
oneri processuali del presente giudizio vanno posti a carico della reclamante
risultata soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere all’escussa un’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) che, tenuto conto di
un valore litigioso (determinante anche per i rimedi giuridici: art. 74 cpv. 1
lett. b LTF) di fr. 1'775.– (importo capitale complessivo posto in esecuzione:
doc. F ad act. 1), è stabilita in fr. 100.– (art. 11 cpv. 1, cpv. 2, cpv. 3 e
cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 100.–, già anticipata dalla
reclamante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 100.– di ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 1'775.–, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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