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Decisione

14.2014.23

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di abbonamento ad un centro fitness quale riconoscimento di debito. Clausola di rinnovo tacito, salvo disdetta, e preavviso scritto al socio. Condizione

25 marzo 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di frequenza presso un centro fitness, il Giudice di pace ha in particolare

escluso che ciò fosse il caso in concreto poiché l’istante – per sua stessa ammissione – non era in grado di provare

(art. 8 CC) di avere preventivamente informato la debitrice dell’imminente scadenza – a motivo che i

relativi scritti venivano solitamente recapitati tramite invii per posta A – e,

in tal senso, l’escussa aveva

contestato di essere stata in qualche modo tempestivamente preavvisata (dispositivo

n. 1 della decisione 28 ottobre 2013 e decisione impugnata 17 gennaio 2014);

che così

facendo il primo giudice ha di fatto appurato l’inesistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82 LEF per la somma di fr. 1'490.–

(oltre accessori e spese), corrispondente alla tassa annuale di adesione al

centro fitness gestito dalla qui istante;

che il

relativo modulo di adesione al centro fitness, concernente un abbonamento “super

no limit” al costo di complessivi fr. 1'490.–, è stato sottoscritto dall’escussa il 22 agosto 2011 e ne fissava la

scadenza per il 21 settembre 2011 (doc. A ad act. 1);

che,

contestualmente alla citata sottoscrizione, l’escussa ha parimenti aderito al regolamento del centro fitness e, di

conseguenza, alla clausola n. 9 sul rinnovo di adesione formulata come segue: “L’abbonamento annuale viene rinnovato

automaticamente alla scadenza per la medesima durata, salvo avviso contrario

del socio almeno un mese prima della scadenza. L’imminenza del rinnovo verrà segnalata e recapitata con un apposito

scritto” (doc. A ad act. 1);

che la

reclamante contesta l’interpretazione

riservata dal Giudice di pace alla citata clausola n. 9 in quanto a suo modo di vedere il preavviso scritto non vale alla stregua di una condizione

sospensiva atta ad impedire, se non realizzata, il rinnovo automatico del

contratto di adesione alla palestra, trattandosi invero e semmai di un semplice

promemoria per il socio (reclamo, pag. 3 n. 5);

che, a

ben vedere, al Giudice di pace si può tutt’al più rimproverare un’applicazione fondata sul tenore strettamente letterale della controversa

clausola, l’istanza essendo

stata di fatto respinta in quanto la reclamante – così puntualmente

interpellata dal primo giudice al riguardo – aveva confermato che “a seguito

della sua richiesta del 12.08.2013 con la presente le comunichiamo che non vi è

nessun documento che attesti l’invio della nostra comunicazione nonché fattura, in quanto le stesse

vengono inviate per posta A” (decisione impugnata

17 gennaio 2014, nel mezzo);

che

invero, pacifica la carenza di una prova certa giusta l’art. 8 CC, in difetto di un qualsiasi elemento oggettivo la tesi

dell’avvenuta – nondimeno contestata – spedizione del preavviso all’escussa in data 11 luglio 2012 nemmeno risulta sostenibile nell’ambito di un giudizio sorretto dalla mera

verosimiglianza;

Considerandi

che, del

resto, laddove qualifica di “promemoria” la segnalazione scritta di

imminente rinnovo da recapitare al socio affiliato (reclamo,

pag. 3 in basso n. 5), la stessa reclamante ammette

implicitamente che tale avvertimento era appunto finalizzato al “ricordare

qualcosa a qualcuno” e che, sempre nel contesto di un esame limitato alla verosimiglianza,

di per sé da quel requisito non si sarebbe dovuto prescindere;

che,

venendo meno tale presupposto, anche la conseguente

critica rivolta alla debitrice per non avere reso verosimile la disdetta del rinnovo

di adesione automatico al centro fitness entro il termine di almeno un mese

dalla sua scadenza (reclamo, pag. 3 in basso n. 5) è destituita di pertinenza;

che,

dovendosi con ciò escludere l’eventualità

che con la sua conclusione il Giudice di pace sia incorso in un accertamento

manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC) e che, per finire, questo

l’abbia indotto ad applicare in

modo errato l’art. 82 LEF,

invano l’istante reputa il

giudizio impugnato sprovvisto di fondamento (reclamo,

pag. 3 in basso n. 5), da cui la reiezione del presente

reclamo;

che la

vertenza in esame, nell’ambito

della quale il Giudice di pace era chiamato a pronunciarsi limitatamente alla

richiesta di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________ (act. 1, in basso), di per sé non pregiudica un esito diverso in sede di merito (art. 79 LEF);

che

proprio in quest’ottica, ovvero

nei limiti di quelli che sono gli effetti giuridici di una decisione di rigetto

provvisorio dell’opposizione,

va pertanto letto il dispositivo n. 2 emesso il 28 ottobre 2013 – che resta

così subordinato al dispositivo n. 1 in grassetto – segnatamente laddove viene

dichiarato “estinto con effetto 21 settembre 2012” l’“abbonamento alla palestra RE 1,

__________, sottoscritto dalla signora CO 1” (sopra, pag. 1), pronunciato questo che non osta quindi ad un

eventuale avvio della procedura ordinaria di accertamento del credito da parte

dell’istante;

che, da

ciò, se ne deve dedurre che persino nella misura in cui la reclamante si propone

di contestare l’ammissibilità

della “richiesta in via riconvenzionale formulata dalla convenuta” poiché

“contrastando peraltro tale modo di agire con quanto previsto dall’art. 224 CPC” (reclamo pag. 4 verso l’alto n. 5), la censura non trova tutela e va conseguentemente

respinta;

che gli

oneri processuali del presente giudizio vanno posti a carico della reclamante

risultata soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere all’escussa un’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) che, tenuto conto di

un valore litigioso (determinante anche per i rimedi giuridici: art. 74 cpv. 1

lett. b LTF) di fr. 1'775.– (importo capitale complessivo posto in esecuzione:

doc. F ad act. 1), è stabilita in fr. 100.– (art. 11 cpv. 1, cpv. 2, cpv. 3 e

cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 100.–, già anticipata dalla

reclamante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 100.– di ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 1'775.–, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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