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Decisione

14.2014.230

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Inidoneità di un contratto di vendita verbale, seppure confermabile assumendo la testimonianza di un terzo

4 dicembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha motivato la reiezione dell’istanza appurando

come nella documentazione prodotta dall’istante non figuri alcun titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione, ovvero alcun documento firmato da CO 1

con cui egli avrebbe riconosciuto dovere a RE 1 l’importo posto in esecuzione.

3. Nel

reclamo RE 1 sostiene che il primo giudice ha fondato la decisione impugnata

solo sulle allegazioni del patrocinatore dell’escusso, senza apparentemente

dare peso alle considerazioni avversarie e, anzi, senza neppure leggerle. Egli

ritiene infatti che quanto dichiarato dall’escusso in sua presenza e in quella

del sergente __________ della Polizia cantonale di __________ rappresenti un

chiaro riconoscimento di debito (o perlomeno la conferma del contratto verbale

di vendita della Nissan menzionato nell’istanza). Il ricorrente lamenta inoltre

il fatto che la sentenza impugnata non accenni al fatto ch’egli ha “chiesto di

procedere con il reato di appropriazione indebita del [suo] scooter Piaggio

Skipper 125 verde”, né che CO 1 ha firmato una ricevuta per fr. 700.– e

neppure allude ai sms inviati dall’escusso che confermerebbero quanto descritto

dall’istante.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

Considerandi

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1

Contrariamente

a quanto pretende il ricorrente, quindi, un contratto verbale, sebbene

suscettibile di essere confermato assumendo la testimonianza di un terzo, non

può costituire un valido titolo di rigetto dell’opposizione, perché la dichiarazione

dell’e­­scusso non è comunque né scritta né firmata. Non significa, tuttavia,

che il credito vantato dall’istante non esista e non possa essere fatto valere

in via esecutiva, ma egli deve farne accertare l’esistenza con un’azione di

merito istruita in procedura ordinaria (art. 79 LEF), nella quale è possibile

addurre tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge (art. 168 CPC), comprese

le testimonianze, mentre nella procedura sommaria di rigetto dell’opposi­zione

qui in esame sono ammissibili solo documenti (art. 251 lett. a e 254 cpv. 1

CPC; sopra consid. 4).

5.2

In

assenza di un riconoscimento di debito debitamente firmato dall’escusso nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il primo giudice non poteva fare altro che

respingere l’istanza, ciò che lo dispensava di riportare e di discutere nella

sentenza le allegazioni di RE 1, comunque inidonee a sostituirsi al mancante

titolo di rigetto. Infondato il reclamo va respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni

al reclamo. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 7'300.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione

a:

– ;

–__________. PA 1,

__________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).