14.2014.230
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Inidoneità di un contratto di vendita verbale, seppure confermabile assumendo la testimonianza di un terzo
4 dicembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.230
Lugano
4 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.620 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza
2 ottobre 2014 da
RE 1
contro
CO 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 novembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 7'300.–, indicando quale titolo di credito la vendita dell’“Auto Nissan __________
Benzina, collaudata, km 149'000 alla consegna (motore 30'000 km)”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 ottobre 2014 RE
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione della
giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 3 novembre 2014. In sede di replica (del 6 novembre) e di duplica (del 17 novembre) scritte le parti si sono
riconfermate nelle rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione 18 novembre 2014, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2014 per manifestare
la sua “perplessità”, dovuta in particolare al fatto che il Pretore non sembra
avere dato peso alle sue osservazioni, e per chiedere una “risposta in merito”.
Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stata notificato alla
controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il più
presto il 19 novembre, in concreto il reclamo è più che tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha motivato la reiezione dell’istanza appurando
come nella documentazione prodotta dall’istante non figuri alcun titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione, ovvero alcun documento firmato da CO 1
con cui egli avrebbe riconosciuto dovere a RE 1 l’importo posto in esecuzione.
3. Nel
reclamo RE 1 sostiene che il primo giudice ha fondato la decisione impugnata
solo sulle allegazioni del patrocinatore dell’escusso, senza apparentemente
dare peso alle considerazioni avversarie e, anzi, senza neppure leggerle. Egli
ritiene infatti che quanto dichiarato dall’escusso in sua presenza e in quella
del sergente __________ della Polizia cantonale di __________ rappresenti un
chiaro riconoscimento di debito (o perlomeno la conferma del contratto verbale
di vendita della Nissan menzionato nell’istanza). Il ricorrente lamenta inoltre
il fatto che la sentenza impugnata non accenni al fatto ch’egli ha “chiesto di
procedere con il reato di appropriazione indebita del [suo] scooter Piaggio
Skipper 125 verde”, né che CO 1 ha firmato una ricevuta per fr. 700.– e
neppure allude ai sms inviati dall’escusso che confermerebbero quanto descritto
dall’istante.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
Considerandi
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1
Contrariamente
a quanto pretende il ricorrente, quindi, un contratto verbale, sebbene
suscettibile di essere confermato assumendo la testimonianza di un terzo, non
può costituire un valido titolo di rigetto dell’opposizione, perché la dichiarazione
dell’escusso non è comunque né scritta né firmata. Non significa, tuttavia,
che il credito vantato dall’istante non esista e non possa essere fatto valere
in via esecutiva, ma egli deve farne accertare l’esistenza con un’azione di
merito istruita in procedura ordinaria (art. 79 LEF), nella quale è possibile
addurre tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge (art. 168 CPC), comprese
le testimonianze, mentre nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione
qui in esame sono ammissibili solo documenti (art. 251 lett. a e 254 cpv. 1
CPC; sopra consid. 4).
5.2
In
assenza di un riconoscimento di debito debitamente firmato dall’escusso nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il primo giudice non poteva fare altro che
respingere l’istanza, ciò che lo dispensava di riportare e di discutere nella
sentenza le allegazioni di RE 1, comunque inidonee a sostituirsi al mancante
titolo di rigetto. Infondato il reclamo va respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni
al reclamo. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 7'300.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione
a:
– ;
–__________. PA 1,
__________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).