14.2014.231
Fallimento. Assenza di motivi di annullamento
4 dicembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.231
Lugano
4 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2014.4136 (fallimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 ottobre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 novembre 2014 presentato
dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio fallimenti di Lugano, il 2 ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1
per il mancato pagamento di fr. 10'156.60 oltre interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 20 ottobre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 12 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a partire dal 13 novembre alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia
di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre
2014 per ottenere l’annullamento del fallimento. Il 25
novembre, il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento
dell’effetto sospensivo. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 21 novembre 2014 contro la sentenza notificata alla Viva
Gourmet & Events Sagl al più presto il 13 novembre, in concreto il reclamo
è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.
Nel
caso in esame, la reclamante non fa valere alcuno di questi motivi di
annullamento del fallimento, limitandosi a sostenere che il credito vantato
dalla cassa pensione CO 1, di fr. 10'156.60, avrebbe “tranquillamente”
potuto essere pagato con l’incasso a breve del saldo di fr. 36'000.– per
la vendita di un ristorante, e che ad ogni modo il credito vantato dalla
procedente in realtà è inesistente. La reclamante trascura, tuttavia, che il
giudice è tenuto per legge a statuire sulla domanda di fallimento senza ritardo
– “seduta stante” dice la legge (art. 171 LEF) –, sicché nella fattispecie essa
deve già ritenersi fortunata di avere beneficiato di più di 20 giorni per
sanare la propria situazione debitoria. Inoltre, giova ricordare che le censure
rivolte contro l’esistenza del credito posto in esecuzione avrebbero dovuto essere
fatte valere in sede di rigetto dell’opposizione, il giudice del fallimento – come
l’autorità cantonale giudiziaria superiore – non essendo competente per
esaminarle. Il reclamo va quindi respinto e il fallimento della RE 1
confermato, senza necessità di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.
4.
La
tassa di giustizia è posta di principio a carico della parte soccombente (art.
48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 è
confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione
a:
– ;
– ;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).