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Decisione

14.2014.231

Fallimento. Assenza di motivi di annullamento

4 dicembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 20 ottobre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 12 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a partire dal 13 novembre alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia

di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre

2014 per ottenere l’annullamento del fallimento. Il 25

novembre, il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento

dell’effetto sospensivo. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 21 novembre 2014 contro la sentenza notificata alla Viva

Gourmet & Events Sagl al più presto il 13 novembre, in concreto il reclamo

è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3.

Nel

caso in esame, la reclamante non fa valere alcuno di questi motivi di

annullamento del fallimento, limitandosi a sostenere che il credito vantato

dalla cassa pensione CO 1, di fr. 10'156.60, avrebbe “tranquillamente”

potuto essere pagato con l’incasso a breve del saldo di fr. 36'000.– per

la vendita di un ristorante, e che ad ogni modo il credito vantato dalla

procedente in realtà è inesistente. La reclamante trascura, tuttavia, che il

giudice è tenuto per legge a statuire sulla domanda di fallimento senza ritardo

– “seduta stante” dice la legge (art. 171 LEF) –, sicché nella fattispecie essa

deve già ritenersi fortunata di avere beneficiato di più di 20 giorni per

sanare la propria situazione debitoria. Inoltre, giova ricordare che le censure

rivolte contro l’esistenza del credito posto in esecuzione avrebbero dovuto essere

fatte valere in sede di rigetto dell’opposizione, il giudice del fallimento – come

l’autorità cantonale giudiziaria superiore – non essendo competente per

esaminarle. Il reclamo va quindi respinto e il fallimento della RE 1

confermato, senza necessità di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.

4.

La

tassa di giustizia è posta di principio a carico della parte soccombente (art.

48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 è

confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione

a:

– ;

– ;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).