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Decisione

14.2014.232

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 marzo 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che RE 1, con la risposta

del 9 febbraio 2014 alla richiesta di pagamento dell’istante di due fatture

scoperte per opere di pavimentazione – con cui l’escusso asseriva: “Egregi

signori, ho ricevuto il vostro scritto ed avete perfettamente ragione su ogni

singolo punto. […] Il giorno 17 febbraio 2014 prenderò posizione precisamente,

ma sin d’ora vi garantisco che, magari con fatica, onorerò l’impegno preso con

voi che avete tra l’altro lavorato bene e con molta serietà” –, egli si è

riconosciuto debitore degli importi di fr. 4'269.65 e di fr. 13'921.–

indicati dall’escutente nella sua missiva. A mente del primo giudice, insieme i

due documenti costituiscono di per sé un valido riconoscimento di debito per (almeno)

fr. 9'000.–. Egli ha altresì considerato che l’escusso non ha reso

verosimile, sulla base di riscontri oggettivi atti a rendere credibili le sue

allegazioni, l’eccezione da lui sollevata in merito agli asseriti difetti della

pavimentazione. Onde l’accoglimento del gravame, salvo per gli interessi, fatti

decorrere dal 6 febbraio 2014 (anziché dal 9 gennaio), data della prima messa

in mora.

3. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore

aggiunto di avere intravvisto un valido riconoscimento di debito nella sua risposta del 9

febbraio 2014 alla richiesta di pagamento dell’istante. Innanzitutto, l’escusso

rileva che in tale richiesta, l’istante indicava due fatture (n. 130874 di fr. 4'269.65

e n. 130868 di fr. 13'921.–), mentre nel precetto

esecutivo si menziona unicamente il “residuo di fattura n. 130868” (di fr. 10'000.–).

In merito allo scritto del 9 febbraio 2014, il reclamante sostiene poi che con

l’affermazione “ragione su ogni punto” egli si riferiva alle

argomentazioni menzionate dall’istante e non aveva invece inteso di riconoscere

l’importo di fr. 9'000.– posto in esecuzione, giacché aveva precisato che

avrebbe comunicato la sua posizione precisa al riguardo il 17 febbraio. L’escusso

sottolinea per di più di aver segnalato i difetti dell’opera ancor prima dell’avvio

dell’esecuzione, ossia già con lo scritto del 25 febbraio 2014, ciò che secondo

lui “conduce senz’altro a ritenere il credito non liquido e non riconosciuto

ai sensi dell’art. 82 LEF”. Da ultimo, il reclamante considera che vi siano

“seri dubbi circa l’identità del debitore”: la ditta istante avrebbe

infatti fatto riferimento alla “società” di RE 1 e non all’escusso medesimo.

Egli postula quindi la reiezione dell’istanza.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il

riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non

necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente

e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano

di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente

determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento

della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza del Tribunale

federale 5A_465/2014 del 20 agosto 2014, consid. 7.2.1.1 con rimandi; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

5.2 Nella fattispecie la richiesta di pagamento dell’istante (doc. C) e la

risposta dell’escusso (doc. D) prese in considerazione dal Pretore aggiunto

Considerandi

costituiscono, nel loro insieme, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per il credito vantato con l’istanza di rigetto (art. 82 cpv. 1 LEF).

a) A

ben vedere, infatti, con la lettera del 6 febbraio 2014 (doc. C), l’istante ha

chiesto a RE 1 di pagare prontamente fr. 4'269.65 e fr. 13'921.– a

saldo di due fatture scoperte del 19 novembre e del 9 dicembre 2013. In risposta (che menziona in epigrafe: “vostro scritto del 6 febbraio 2014”) RE 1 scriveva: “[…] ho ricevuto il vostro scritto ed avete perfettamente ragione

su ogni punto. […] Il giorno 17 febbraio 2014 prenderò posizione precisamente,

ma sin d’ora vi garantisco che, magari con fatica, onorerò l’impegno preso con

voi che avete tra l’altro lavorato bene e con molta serietà” (doc. D). Il

tenore letterale di questo scritto redatto e firmato dall’escusso non lascia

ombra di dubbio: egli, riferendosi alla richiesta di pagamento della CO 1 non

solo riconosce implicitamente gli importi dovuti, ma assicura di voler onorare

l’impegno preso (ossia pagare le due fatture). Del resto dare “ragione su

ogni punto” all’istante significa anche (e soprattutto) riconoscere come

esatte e dovute le somme debitamente quantificate e menzionate nella richiesta

del 6 febbraio 2014.

b) Nello

scrivere che “il giorno 17 febbraio 2014 [avrebbe preso] posizione

precisamente”, l’escusso non ha fatto dipendere la sua volontà di pagare da

determinate condizioni o riserve. Dal contesto – e in particolare dall’esigenza

formulata dall’istante circa un pronto riscontro, se no avrebbe iniziato

immediatamente un’esecuzione (doc. C) – si intuisce che al 17 febbraio, dopo un

incontro con il proprio fiduciario e la ditta italiana intenzionata ad affittare

il primo piano (doc. D), l’escusso avrebbe comunicato la data o le modalità di

pagamento. Affermare solo ora con il reclamo che a quella data egli avrebbe

notificato l’esistenza di difetti della pavimentazione è un’allegazione non

solo irricevibile – siccome nuova (sopra consid. 1.2) – ma del tutto avulsa dal

tenore della risposta, in cui l’escusso – in tempi non sospetti – ha sottolineato

la qualità del lavoro effettuato dall’istante. Tali considerazioni portano a

concludere che la dichiarazione di volontà dell’escusso

è chiara e non equivoca, per cui il citato documento, in via

di principio, costituisce (con la richiesta a cui si riferisce) un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per (al massimo) fr. 18'190.65.

5.3

Nulla

muta, peraltro, il fatto che l’importo posto in esecuzione non corrisponda a

quello riconosciuto da RE 1 (reclamo ad 3). Con l’istanza la CO 1 ha infatti specificato in merito alla sola fattura n. 130868 di fr. 13'921.– di avere ricevuto

dall’escusso in due diversi momenti complessivi fr. 4'921.–, motivo per

cui essa fa valere ora una pretesa (inferiore) pari a fr. 9'000.–. Del

resto, l’escutente non è tenuto a escutere il debitore per l’intero importo

riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una

frazione di esso. Incombe se del caso all’escusso di rendere verosimile che il

debito riconosciuto si è nel frattempo estinto totalmente o parzialmente, ciò

che ad ogni modo nel caso di specie il reclamante non ha neppure allegato. Al

proposito il reclamo non merita pertanto altra disamina.

5.4

Secondo

il reclamante, l’istanza avrebbe anche dovuta essere respinta per il fatto ch’egli

ha eccepito l’esistenza di difetti d’opera ancor prima dell’avvio dell’esecuzione

(reclamo ad 4). Con uno sforzo interpretativo si riesce a capire che per il

reclamante l’escutente non può esigere l’adempimento dell’obbligo di pagamento

da lui assunto perché essa non ha correttamente adempito il proprio. In altri

termini, egli invoca la cosiddetta “exceptio non adimpleti contractus”

fondata sull’art. 82 CO.

a) Ove

l’esecuzione sia basata su un contratto bilaterale sinallagmatico – come

appunto nel caso concreto il contratto d’appalto (DTF 89 II 235; Steinauer, op. cit., n. 128 ad art. 82)

– in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore

l’obbligo della prestazione anticipata, la Camera ha lasciato aperta la

questione di sapere se sia da seguire la prassi di Basilea-Campagna, secondo

cui l’escusso deve rendere verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione

d’inadempimento della controprestazione o di non corretto adempimento (art. 82

CO) e non solo asserirla, oppure la

cosiddetta “Basler Praxis” (di Basilea-Città), oggi apparentemente

dominante, secondo cui è sufficiente per l’escusso

contestare l’adempimento della prestazione promessa dall’escutente in

modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria

allegazione) per obbligarlo a doverne dimo­strare la corretta esecuzione (sentenza

della CEF 14.2014.113 del 17 settembre 2014 consid. 4.2; 14.2014.116 del 3

novembre 2014 consid. 4.2). Per i motivi che ci si appresta ad esporre, anche

nel caso in esame non è necessario sciogliere l’alternativa.

b) Nel

suo scritto del 25 febbraio 2014 (doc. F), l’escusso ha sì “precisato” che il

pavimento in due punti si era “alzato”, ma ha pure assicurato che avrebbe

pagato le due fatture. Non si può dunque dire ch’egli abbia validamente eccepito

il non corretto adempimento del lavoro prima dell’inoltro dell’esecuzione. A

quel momento, il credito dell’istante era indubbiamente esigibile, la posa del

pavimento essendosi conclusa nell’ottobre del 2013 (cfr. doc. C). Non si

disconosce, invero, ch’egli abbia poi formalmente sollevato tale eccezione

nelle sue osservazioni all’istanza, facendo valere che malgrado un intervento

della ditta appaltatrice nel settembre del 2014, il giorno successivo il

pavimento si era gonfiato nuovamente. Sennonché in replica l’istante ha puntualizzato

di avere in seguito di nuovo ispezionato il pavimento il 23 ottobre 2014 e di non avere rilevato alcuna anomalia nell’opera svolta, producendo a

sostegno della propria affermazione alcune foto. Ora, l’escusso non ha

contestato queste allegazioni (debitamente comunicategli il 28 ottobre 2014, v.

act. VI), né in prima sede e neppure in seconda (in cui, ad ogni modo, la

contestazione sarebbe stata tardiva). Perciò non solo il difetto allegato non è

stato reso verosimile, come appurato dal Pretore aggiunto senza essere contraddetto

dal reclamante in modo circostanziato, ma esso risulta anche palesemente

insostenibile. Anche su questo punto, pertanto, il reclamo si rivela infondato.

5.5

Relativamente all’asserita mancata identità tra l’escusso e il debitore

menzionato nel titolo (reclamo ad 5), si rileva dalla documentazione agli atti

che sia sul precetto esecutivo che sull’istanza quale debitore è menzionato RE

1.

personalmente, con l’indicazione della sua iscrizione a registro di commercio

in qualità di titolare di una ditta individuale. Vero è che la richiesta di

pagamento (doc. C) è indirizzata a “RE 1 Comunicazione” e che vi si parla di

società, ma nella sua risposta del 9 febbraio 2014 RE 1 s’impegna personalmente

a onorare le due fatture e non esprime alcun dubbio in merito all’identità

del debitore. La censura cade dunque nel vuoto.

6.

Le spese processuali del presente

giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato

alla controparte. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 9'000.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–PA 1, __________,

__________;

– .

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).