14.2014.232
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10 marzo 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.232
Lugano
10 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 29 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 24 novembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 novembre 2014 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 aprile 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 9 gennaio 2014, indicando quale titolo di
credito il “Residuo fattura CO 1 No. 130868 del 19.12.2013 di Fr. 13'921.–,
per lavori eseguiti in __________, __________”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 settembre
2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giuris-dizione di Mendrisio-Nord limitatamente a “fr. 10'000.– più interessi
del 5% dal 09.01.2014 fino a 07.05.2014, ridotti a fr. 9'000.– più interessi
del 5% dal 07.05.2015 a tutt’oggi”. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 21 ottobre 2014, cui è seguita la replica spontanea
dell’istante del 27 ottobre, con cui si è dichiarata d’accordo con il
versamento proposto dall’escusso di un acconto di fr. 4'500.–, fermo
restando che la causa sarebbe continuata per altri fr. 4'500.–.
C. Statuendo con decisione 11 novembre 2014, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 9'000.– più interessi del 5% su fr. 10'000.–
dal 6 febbraio (anziché dal 9 gennaio) 2014 al 2 (invece del 7) maggio 2014 e
su fr. 9'000.– dal 3 maggio 2014, ponendo a carico del convenuto le spese
processuali di fr. 394.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2014 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 24 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 15
novembre (secondo il tracciamento degli invii relativi alla raccomandata n. __________),
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che RE 1, con la risposta
del 9 febbraio 2014 alla richiesta di pagamento dell’istante di due fatture
scoperte per opere di pavimentazione – con cui l’escusso asseriva: “Egregi
signori, ho ricevuto il vostro scritto ed avete perfettamente ragione su ogni
singolo punto. […] Il giorno 17 febbraio 2014 prenderò posizione precisamente,
ma sin d’ora vi garantisco che, magari con fatica, onorerò l’impegno preso con
voi che avete tra l’altro lavorato bene e con molta serietà” –, egli si è
riconosciuto debitore degli importi di fr. 4'269.65 e di fr. 13'921.–
indicati dall’escutente nella sua missiva. A mente del primo giudice, insieme i
due documenti costituiscono di per sé un valido riconoscimento di debito per (almeno)
fr. 9'000.–. Egli ha altresì considerato che l’escusso non ha reso
verosimile, sulla base di riscontri oggettivi atti a rendere credibili le sue
allegazioni, l’eccezione da lui sollevata in merito agli asseriti difetti della
pavimentazione. Onde l’accoglimento del gravame, salvo per gli interessi, fatti
decorrere dal 6 febbraio 2014 (anziché dal 9 gennaio), data della prima messa
in mora.
3. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore
aggiunto di avere intravvisto un valido riconoscimento di debito nella sua risposta del 9
febbraio 2014 alla richiesta di pagamento dell’istante. Innanzitutto, l’escusso
rileva che in tale richiesta, l’istante indicava due fatture (n. 130874 di fr. 4'269.65
e n. 130868 di fr. 13'921.–), mentre nel precetto
esecutivo si menziona unicamente il “residuo di fattura n. 130868” (di fr. 10'000.–).
In merito allo scritto del 9 febbraio 2014, il reclamante sostiene poi che con
l’affermazione “ragione su ogni punto” egli si riferiva alle
argomentazioni menzionate dall’istante e non aveva invece inteso di riconoscere
l’importo di fr. 9'000.– posto in esecuzione, giacché aveva precisato che
avrebbe comunicato la sua posizione precisa al riguardo il 17 febbraio. L’escusso
sottolinea per di più di aver segnalato i difetti dell’opera ancor prima dell’avvio
dell’esecuzione, ossia già con lo scritto del 25 febbraio 2014, ciò che secondo
lui “conduce senz’altro a ritenere il credito non liquido e non riconosciuto
ai sensi dell’art. 82 LEF”. Da ultimo, il reclamante considera che vi siano
“seri dubbi circa l’identità del debitore”: la ditta istante avrebbe
infatti fatto riferimento alla “società” di RE 1 e non all’escusso medesimo.
Egli postula quindi la reiezione dell’istanza.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il
riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non
necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso
si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente
e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano
di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente
determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento
della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza del Tribunale
federale 5A_465/2014 del 20 agosto 2014, consid. 7.2.1.1 con rimandi; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).
5.2 Nella fattispecie la richiesta di pagamento dell’istante (doc. C) e la
risposta dell’escusso (doc. D) prese in considerazione dal Pretore aggiunto
Considerandi
costituiscono, nel loro insieme, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per il credito vantato con l’istanza di rigetto (art. 82 cpv. 1 LEF).
a) A
ben vedere, infatti, con la lettera del 6 febbraio 2014 (doc. C), l’istante ha
chiesto a RE 1 di pagare prontamente fr. 4'269.65 e fr. 13'921.– a
saldo di due fatture scoperte del 19 novembre e del 9 dicembre 2013. In risposta (che menziona in epigrafe: “vostro scritto del 6 febbraio 2014”) RE 1 scriveva: “[…] ho ricevuto il vostro scritto ed avete perfettamente ragione
su ogni punto. […] Il giorno 17 febbraio 2014 prenderò posizione precisamente,
ma sin d’ora vi garantisco che, magari con fatica, onorerò l’impegno preso con
voi che avete tra l’altro lavorato bene e con molta serietà” (doc. D). Il
tenore letterale di questo scritto redatto e firmato dall’escusso non lascia
ombra di dubbio: egli, riferendosi alla richiesta di pagamento della CO 1 non
solo riconosce implicitamente gli importi dovuti, ma assicura di voler onorare
l’impegno preso (ossia pagare le due fatture). Del resto dare “ragione su
ogni punto” all’istante significa anche (e soprattutto) riconoscere come
esatte e dovute le somme debitamente quantificate e menzionate nella richiesta
del 6 febbraio 2014.
b) Nello
scrivere che “il giorno 17 febbraio 2014 [avrebbe preso] posizione
precisamente”, l’escusso non ha fatto dipendere la sua volontà di pagare da
determinate condizioni o riserve. Dal contesto – e in particolare dall’esigenza
formulata dall’istante circa un pronto riscontro, se no avrebbe iniziato
immediatamente un’esecuzione (doc. C) – si intuisce che al 17 febbraio, dopo un
incontro con il proprio fiduciario e la ditta italiana intenzionata ad affittare
il primo piano (doc. D), l’escusso avrebbe comunicato la data o le modalità di
pagamento. Affermare solo ora con il reclamo che a quella data egli avrebbe
notificato l’esistenza di difetti della pavimentazione è un’allegazione non
solo irricevibile – siccome nuova (sopra consid. 1.2) – ma del tutto avulsa dal
tenore della risposta, in cui l’escusso – in tempi non sospetti – ha sottolineato
la qualità del lavoro effettuato dall’istante. Tali considerazioni portano a
concludere che la dichiarazione di volontà dell’escusso
è chiara e non equivoca, per cui il citato documento, in via
di principio, costituisce (con la richiesta a cui si riferisce) un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per (al massimo) fr. 18'190.65.
5.3
Nulla
muta, peraltro, il fatto che l’importo posto in esecuzione non corrisponda a
quello riconosciuto da RE 1 (reclamo ad 3). Con l’istanza la CO 1 ha infatti specificato in merito alla sola fattura n. 130868 di fr. 13'921.– di avere ricevuto
dall’escusso in due diversi momenti complessivi fr. 4'921.–, motivo per
cui essa fa valere ora una pretesa (inferiore) pari a fr. 9'000.–. Del
resto, l’escutente non è tenuto a escutere il debitore per l’intero importo
riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una
frazione di esso. Incombe se del caso all’escusso di rendere verosimile che il
debito riconosciuto si è nel frattempo estinto totalmente o parzialmente, ciò
che ad ogni modo nel caso di specie il reclamante non ha neppure allegato. Al
proposito il reclamo non merita pertanto altra disamina.
5.4
Secondo
il reclamante, l’istanza avrebbe anche dovuta essere respinta per il fatto ch’egli
ha eccepito l’esistenza di difetti d’opera ancor prima dell’avvio dell’esecuzione
(reclamo ad 4). Con uno sforzo interpretativo si riesce a capire che per il
reclamante l’escutente non può esigere l’adempimento dell’obbligo di pagamento
da lui assunto perché essa non ha correttamente adempito il proprio. In altri
termini, egli invoca la cosiddetta “exceptio non adimpleti contractus”
fondata sull’art. 82 CO.
a) Ove
l’esecuzione sia basata su un contratto bilaterale sinallagmatico – come
appunto nel caso concreto il contratto d’appalto (DTF 89 II 235; Steinauer, op. cit., n. 128 ad art. 82)
– in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore
l’obbligo della prestazione anticipata, la Camera ha lasciato aperta la
questione di sapere se sia da seguire la prassi di Basilea-Campagna, secondo
cui l’escusso deve rendere verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione
d’inadempimento della controprestazione o di non corretto adempimento (art. 82
CO) e non solo asserirla, oppure la
cosiddetta “Basler Praxis” (di Basilea-Città), oggi apparentemente
dominante, secondo cui è sufficiente per l’escusso
contestare l’adempimento della prestazione promessa dall’escutente in
modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria
allegazione) per obbligarlo a doverne dimostrare la corretta esecuzione (sentenza
della CEF 14.2014.113 del 17 settembre 2014 consid. 4.2; 14.2014.116 del 3
novembre 2014 consid. 4.2). Per i motivi che ci si appresta ad esporre, anche
nel caso in esame non è necessario sciogliere l’alternativa.
b) Nel
suo scritto del 25 febbraio 2014 (doc. F), l’escusso ha sì “precisato” che il
pavimento in due punti si era “alzato”, ma ha pure assicurato che avrebbe
pagato le due fatture. Non si può dunque dire ch’egli abbia validamente eccepito
il non corretto adempimento del lavoro prima dell’inoltro dell’esecuzione. A
quel momento, il credito dell’istante era indubbiamente esigibile, la posa del
pavimento essendosi conclusa nell’ottobre del 2013 (cfr. doc. C). Non si
disconosce, invero, ch’egli abbia poi formalmente sollevato tale eccezione
nelle sue osservazioni all’istanza, facendo valere che malgrado un intervento
della ditta appaltatrice nel settembre del 2014, il giorno successivo il
pavimento si era gonfiato nuovamente. Sennonché in replica l’istante ha puntualizzato
di avere in seguito di nuovo ispezionato il pavimento il 23 ottobre 2014 e di non avere rilevato alcuna anomalia nell’opera svolta, producendo a
sostegno della propria affermazione alcune foto. Ora, l’escusso non ha
contestato queste allegazioni (debitamente comunicategli il 28 ottobre 2014, v.
act. VI), né in prima sede e neppure in seconda (in cui, ad ogni modo, la
contestazione sarebbe stata tardiva). Perciò non solo il difetto allegato non è
stato reso verosimile, come appurato dal Pretore aggiunto senza essere contraddetto
dal reclamante in modo circostanziato, ma esso risulta anche palesemente
insostenibile. Anche su questo punto, pertanto, il reclamo si rivela infondato.
5.5
Relativamente all’asserita mancata identità tra l’escusso e il debitore
menzionato nel titolo (reclamo ad 5), si rileva dalla documentazione agli atti
che sia sul precetto esecutivo che sull’istanza quale debitore è menzionato RE
1.
personalmente, con l’indicazione della sua iscrizione a registro di commercio
in qualità di titolare di una ditta individuale. Vero è che la richiesta di
pagamento (doc. C) è indirizzata a “RE 1 Comunicazione” e che vi si parla di
società, ma nella sua risposta del 9 febbraio 2014 RE 1 s’impegna personalmente
a onorare le due fatture e non esprime alcun dubbio in merito all’identità
del debitore. La censura cade dunque nel vuoto.
6.
Le spese processuali del presente
giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato
alla controparte. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 9'000.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–PA 1, __________,
__________;
– .
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).