14.2014.234
Fallimento. Solvibilità resa verosimile
6 febbraio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.234
Lugano
6 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 15 ottobre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 novembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, il 15
ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'249.80
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 6 novembre 2014 il convenuto non si è presentato.
C. Statuendo
con decisione 18 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 18 novembre 2014 alle ore 15.00, ponendo a carico della massa fallimentare le spese
processuali di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il 3 dicembre 2014 il presidente della Camera
ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
E. Il
2 febbraio 2015, RE 1 ha prodotto a questa Camera ulteriori osservazioni e due
ricevute di pagamenti effettuati il 30 gennaio presso l’Ufficio di esecuzione
di Locarno.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 28 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il
19.
novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 27 novembre 2014 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 5'000.– che
è servito a saldare l’esecuzione che ha portato al fallimento e parzialmente
anche altre procedure in corso: pertanto il presupposto di cui all’art. 174
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che il reclamante, nel suo
gravame e nelle sue successive osservazioni, ha ribadito di essersi trovato in
una situazione di passeggera difficoltà finanziaria, dovuta anzitutto all’andamento
commerciale degli anni passati, asserendo, tuttavia, di poter far fronte ai
propri debiti grazie alle offerte e riservazioni in corso. A comprova delle sue affermazioni, lo stesso, oltre al
versamento effettuato nel novembre 2014 che ha permesso di estinguere
parzialmente alcune delle procedure in corso, ha ulteriormente pagato il 30
gennaio 2015 all’Ufficio di esecuzione di Locarno complessivi fr. 3'000.–
a completa estinzione di una comminatoria di fallimento a suo carico (n. __________)
e parte di un’altra comminatoria successiva al decreto di fallimento qui in esame
(n. __________). Non si può, invero, passare sotto
silenzio il fatto che dall’estratto esecutivo al 26 gennaio 2015 richiesto d’ufficio
dalla Camera a carico dell’escusso risultano ancora pendenti 18 procedure per
complessivi fr. 36'233.15, ma esse sono quasi tutte iniziate nel 2014, in parte egli vi ha fatto fronte e contro di lui non sono finora stati rilasciati attestati di
carenza beni. La situazione debitoria sta quindi (lentamente) migliorando, avendo
l’escusso fatto prova di poter pagare negli ultimi tempi fr. 8'000.– a
parziale estinzione delle esecuzioni accumulatesi durante il 2014. Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare
che tutto sommato la capacità di pagamento del reclamante non appare meno
inverosimile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile, ancorché a mala pena. Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure
le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimento di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
di una procedura giudiziaria (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 18 novembre 2014 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzioni
e fallimenti, Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dal
reclamante, è posta a suo carico.
III. Notificazione
a:
–RE 1 ;
– ;
– Ufficio di
esecuzione, sede di Locarno;
– Ufficio dei
fallimenti, sede di Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).