Lexipedia

Decisione

14.2014.234

Fallimento. Solvibilità resa verosimile

6 febbraio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 6 novembre 2014 il convenuto non si è presentato.

C. Statuendo

con decisione 18 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 18 novembre 2014 alle ore 15.00, ponendo a carico della massa fallimentare le spese

processuali di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il 3 dicembre 2014 il presidente della Camera

ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

E. Il

2 febbraio 2015, RE 1 ha prodotto a questa Camera ulteriori osservazioni e due

ricevute di pagamenti effettuati il 30 gennaio presso l’Ufficio di esecuzione

di Locarno.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 28 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il

19.

novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 27 novembre 2014 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 5'000.– che

è servito a saldare l’ese­­cuzione che ha portato al fallimento e parzialmente

anche altre procedure in corso: pertanto il presupposto di cui all’art. 174

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che il reclamante, nel suo

gravame e nelle sue successive osservazioni, ha ribadito di essersi trovato in

una situazione di passeggera difficoltà finanziaria, dovuta anzitutto all’andamento

commerciale degli anni passati, asserendo, tuttavia, di poter far fronte ai

propri debiti grazie alle offerte e riservazioni in corso. A comprova delle sue affermazioni, lo stesso, oltre al

versamento effettuato nel novembre 2014 che ha permesso di estinguere

parzialmente alcune delle procedure in corso, ha ulteriormente pagato il 30

gennaio 2015 all’Ufficio di esecuzione di Locarno complessivi fr. 3'000.–

a completa estinzione di una com­minatoria di fallimento a suo carico (n. __________)

e parte di un’al­tra comminatoria successiva al decreto di fallimento qui in esame

(n. __________). Non si può, invero, passare sotto

silenzio il fatto che dall’estratto esecutivo al 26 gennaio 2015 richiesto d’uf­­ficio

dalla Camera a carico dell’escusso risultano ancora pendenti 18 procedure per

complessivi fr. 36'233.15, ma esse sono quasi tutte iniziate nel 2014, in parte egli vi ha fatto fronte e contro di lui non sono finora stati rilasciati attestati di

carenza beni. La situazione debitoria sta quindi (lentamente) migliorando, avendo

l’escusso fatto prova di poter pagare negli ultimi tempi fr. 8'000.– a

parziale estinzione delle esecuzioni accumulatesi durante il 2014. Ricordato

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare

che tutto sommato la capacità di pagamento del reclamante non appare meno

inverosimile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile, ancorché a mala pena. Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va

annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure

le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimento di Locarno, sono poste in ambo le

sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

di una procedura giudiziaria (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 18 novembre 2014 dalla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio esecuzioni

e fallimenti, Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dal

reclamante, è posta a suo carico.

III. Notificazione

a:

–RE 1 ;

– ;

– Ufficio di

esecuzione, sede di Locarno;

– Ufficio dei

fallimenti, sede di Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).