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Decisione

14.2014.235

Fallimento. Preteso pagamento del credito posto in esecuzione non comprovato

16 dicembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 12 novembre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 26 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

partire dal 27 novembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2014 per ottenere, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione già

il 27 giugno 2012. Con decreto del 5 dicembre 2014, il presidente della Camera

ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Visto l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 4 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il più

presto il 27 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti

nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima

istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi

e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso specifico, il

reclamante sostiene appunto di avere pagato l’importo posto in esecuzione prima

del fallimento, ovvero già il 27 giugno 2012, e produce quale prova del versamento

una ricevuta di __________, che accerta il bonifico sul conto della cassa

pensione procedente di fr. 2'784.70 il 27 giugno 2012 (doc. G). Il

problema è che questo documento non indica alcuna causale e pare invero

concernere il saldo scoperto del conto del reclamante presso la CO 1 al 31 marzo 2012 – pari a fr. 2'714.70 (doc. E), a cui si sono poi verosimilmente

aggiunti fr. 70.– per le spese di due diffide (cfr. doc. F) – e non quello

successivo al 4 gennaio 2013 (doc. D), pari a fr. 2'720.55, poi saliti a

fr. 2'790.55 (doc. F). Ad ogni modo, il reclamante non ha dimostrato in

modo inequivocabile, come gli incombeva a norma dell’art. 172 n. 3 LEF, di

avere pagato integralmente il credito di fr. 4'370.05 più accessori posto in

esecuzione. Il reclamo va pertanto respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia è posta di principio a carico della parte soccombente (art.

48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili,

non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato

dal Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a far tempo da giovedì 27 novembre 2014 alle ore 10.00 è confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

3. Notificazione

a:

–;

–;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).