14.2014.235
Fallimento. Preteso pagamento del credito posto in esecuzione non comprovato
16 dicembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.235
Lugano
16 dicembre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.3998 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 19 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 19 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento
di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'370.05 oltre agli interessi e
alle spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 12 novembre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 26 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
partire dal 27 novembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2014 per ottenere, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione già
il 27 giugno 2012. Con decreto del 5 dicembre 2014, il presidente della Camera
ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Visto l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 4 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il più
presto il 27 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti
nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima
istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi
e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso specifico, il
reclamante sostiene appunto di avere pagato l’importo posto in esecuzione prima
del fallimento, ovvero già il 27 giugno 2012, e produce quale prova del versamento
una ricevuta di __________, che accerta il bonifico sul conto della cassa
pensione procedente di fr. 2'784.70 il 27 giugno 2012 (doc. G). Il
problema è che questo documento non indica alcuna causale e pare invero
concernere il saldo scoperto del conto del reclamante presso la CO 1 al 31 marzo 2012 – pari a fr. 2'714.70 (doc. E), a cui si sono poi verosimilmente
aggiunti fr. 70.– per le spese di due diffide (cfr. doc. F) – e non quello
successivo al 4 gennaio 2013 (doc. D), pari a fr. 2'720.55, poi saliti a
fr. 2'790.55 (doc. F). Ad ogni modo, il reclamante non ha dimostrato in
modo inequivocabile, come gli incombeva a norma dell’art. 172 n. 3 LEF, di
avere pagato integralmente il credito di fr. 4'370.05 più accessori posto in
esecuzione. Il reclamo va pertanto respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia è posta di principio a carico della parte soccombente (art.
48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili,
non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato
dal Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a far tempo da giovedì 27 novembre 2014 alle ore 10.00 è confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
3. Notificazione
a:
–;
–;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).