14.2014.236
Rigetto provvisorio dell’opposizione
9 gennaio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.236
Lugano
9 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa SO.2014.4131 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 dicembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 28 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 settembre 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 (e quale condebitore solidale
il coinquilino D__________) per l’incasso di fr. 6'150.– oltre interessi
del 5% dal 1° giugno 2014, indicando quale titolo di credito gli “affitti
mensili (fr. 1'350.00 al mese) dal 1.06.2014 al 30.09.2014 non pagati e
costi amministrativi”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 settembre
2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per determinarsi sull’istanza, parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione 28 novembre 2014,
il Pretore ha accolto l’istanza “nel senso dei considerandi” e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 5'400.–
(anziché fr. 6'150.–)
oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2014, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 dicembre 2014 facendo valere
tre motivi “principali” di opposizione. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 5 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 29 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Nel
caso specifico, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza davanti al
Pretore (la sua affermazione contraria contenuta nel reclamo non è dimostrata),
le sue allegazioni e il documento accluso al reclamo (lettera 18 settembre 2014
di D__________ all’escutente CO 1) sono irricevibili e vanno pertanto ignorati
in questa sede.
b) Pure
inammissibile si rivela lo scritto 9 dicembre 2014 che il coinquilino D__________
ha fatto pervenire a questa Camera, non solo perché è tardivo – il termine di
reclamo essendo da tempo scaduto – ma anche perché egli non è parte in questa
procedura.
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di “sublocazione”
firmato da RE 1 e D__________ l’11 aprile 2010 costituisce un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per i mesi da giugno a settembre del 2014
– ovvero per quattro mensilità di fr. 1'350.– (pari complessivamente a fr. 5'400.–)
– e per gli interessi di mora decorsi dalla data di scadenza media del 1°
agosto 2014. Ha quindi accolto l’istanza in siffatta misura.
3. Nel
reclamo RE 1 afferma di essersi accordata con CO 1 per la riconsegna della casa
e il pagamento di tre mensilità e di avere restituito tutte le chiavi.
Qualifica l’esecuzione come un tentativo di estorsione da parte dell’escutente.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1)
Considerandi
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1
Il
contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di
debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale
titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il
contratto sia stato disdetto (CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
5.2
Nella fattispecie la convenzione 11
aprile 2010 di ripresa del contratto di locazione concluso tra CO 1 e T__________
il 7 marzo 2009 (doc. C, foglio 2), debitamente sottoscritto da D__________ e
da RE 1, costituisce di per sé, come rettamente accertato dal Pretore, un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i mesi da giugno a
settembre del 2014 e per gli interessi di mora decorsi dalla data di scadenza
media del 1° agosto 2014. Con il consenso del locatore, D__________ e RE 1 sono
stati infatti surrogati per legge alla conduttrice originaria T__________ (art.
263.
cpv. 3 CO). Avendo entrambi sottoscritto il contratto, essi si presumono
vincolati internamente da un contratto di società semplice e rispondono dunque
solidalmente del pagamento della pigione (art. 544 cpv. 3 CO), ossia ognuno per
l’intero debito (art. 144 CO; Schmid,
Das gemeinsame Mietvertrag, RSJ 1991, pag. 356 ad VI.1 con numerosi rinvii; Lachat in: Commentaire
romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 18 ad art. 253 CO ed
i rinvii in nota 24; Bohnet/Dietschy,
Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2010, n. 26 ad art. 253 CO; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 4C.103/2006 del 3 luglio 2006, pubblicata in SJ 2007 I 1 consid. 3.1 e 3.2 a contrario). Anche il presupposto dell’identità tra debitore ed escusso risulta
così adempiuto.
6.
All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che
deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii), segnatamente che
il contratto di locazione è stato disdetto prima del periodo per cui il
locatore esige il pagamento della pigione (v. sopra consid. 5.1) o che le
mensilità richieste sono già state saldate. Nel caso in rassegna, l’allegazione
della reclamante secondo cui i coinquilini si sarebbero accordati con CO 1 per
la riconsegna della casa e il pagamento di tre mensilità è, come visto (sopra
consid. 1.2/a), irricevibile, e in ogni caso, anche se dovesse essere compresa
nel senso che il locatore avrebbe acconsentito al pagamento di solo tre
mensilità, che gli sarebbero poi state versate, l’affermazione non è stata resa verosimile con documenti.
In definitiva, il reclamo è quindi infondato e come tale da respingere.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni
al reclamo. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 6'150.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).