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Decisione

14.2014.236

Rigetto provvisorio dell’opposizione

9 gennaio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

a) Nel

caso specifico, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza davanti al

Pretore (la sua affermazione contraria contenuta nel reclamo non è dimostrata),

le sue allegazioni e il documento accluso al reclamo (lettera 18 settembre 2014

di D__________ all’escutente CO 1) sono irricevibili e vanno pertanto ignorati

in questa sede.

b) Pure

inammissibile si rivela lo scritto 9 dicembre 2014 che il coinquilino D__________

ha fatto pervenire a questa Camera, non solo perché è tardivo – il termine di

reclamo essendo da tempo scaduto – ma anche perché egli non è parte in questa

procedura.

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di “sublocazione”

firmato da RE 1 e D__________ l’11 aprile 2010 costituisce un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per i mesi da giugno a settembre del 2014

– ovvero per quattro mensilità di fr. 1'350.– (pari complessivamente a fr. 5'400.–)

– e per gli interessi di mora decorsi dalla data di scadenza media del 1°

agosto 2014. Ha quindi accolto l’istanza in siffatta misura.

3. Nel

reclamo RE 1 afferma di essersi accordata con CO 1 per la riconsegna della casa

e il pagamento di tre mensilità e di avere restituito tutte le chiavi.

Qualifica l’ese­­cuzione come un tentativo di estorsione da parte dell’escu­­tente.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1)

Considerandi

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1

Il

contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di

debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale

titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il

contratto sia stato disdetto (CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

5.2

Nella fattispecie la convenzione 11

aprile 2010 di ripresa del contratto di locazione concluso tra CO 1 e T__________

il 7 marzo 2009 (doc. C, foglio 2), debitamente sottoscritto da D__________ e

da RE 1, costituisce di per sé, come rettamente accertato dal Pretore, un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i mesi da giugno a

settembre del 2014 e per gli interessi di mora decorsi dalla data di scadenza

media del 1° agosto 2014. Con il consenso del locatore, D__________ e RE 1 sono

stati infatti surrogati per legge alla conduttrice originaria T__________ (art.

263.

cpv. 3 CO). Avendo entrambi sottoscritto il contratto, essi si presumono

vincolati internamente da un contratto di società semplice e rispondono dunque

solidalmente del pagamento della pigione (art. 544 cpv. 3 CO), ossia ognuno per

l’intero debito (art. 144 CO; Schmid,

Das gemeinsame Mietvertrag, RSJ 1991, pag. 356 ad VI.1 con numerosi rinvii; Lachat in: Commentaire

romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 18 ad art. 253 CO ed

i rinvii in nota 24; Bohnet/Dietschy,

Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2010, n. 26 ad art. 253 CO; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 4C.103/2006 del 3 luglio 2006, pubblicata in SJ 2007 I 1 consid. 3.1 e 3.2 a contrario). Anche il presupposto dell’identità tra debitore ed escusso risulta

così adempiuto.

6.

All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii), segnatamente che

il contratto di locazione è stato disdetto prima del periodo per cui il

locatore esige il pagamento della pigione (v. sopra consid. 5.1) o che le

mensilità richieste sono già state saldate. Nel caso in rassegna, l’allegazione

della reclamante secondo cui i coinquilini si sarebbero accordati con CO 1 per

la riconsegna della casa e il pagamento di tre mensilità è, come visto (sopra

consid. 1.2/a), irricevibile, e in ogni caso, anche se dovesse essere compresa

nel senso che il locatore avrebbe acconsentito al pagamento di solo tre

mensilità, che gli sarebbero poi state versate, l’affermazione non è stata resa verosimile con documenti.

In definitiva, il reclamo è quindi infondato e come tale da respingere.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni

al reclamo. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 6'150.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).