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Decisione

14.2014.237

Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità resa verosimile

23 dicembre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure

Considerandi

le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo

le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 novembre 2014 dalla Pretura del

Distretto di Bellinzona (inc. SO.2014.1159) nei confronti

di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 40.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a

carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione

a:

– ;

– ,

;.

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).