14.2014.237
Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità resa verosimile
23 dicembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.237
Lugano
23 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.1159 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 13 ottobre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 dicembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, il 13
ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 339.85 più
interessi e spese.
B. Nel termine impartito dal Pretore, l’escusso
non ha presentato osservazioni né le parti hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione 26 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo dal 27 novembre 2014 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 40.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 5 dicembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 5 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27
novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel
caso in esame al reclamante ha prodotto una ricevuta del 5 dicembre 2014 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona relativa al versamento di fr. 6'535.50 a “saldo esecuzioni + spese UEF”. L’Ufficio ha poi confermato alla Camera di avere utilizzato
tale importo per estinguere, oltre all’esecuzione che ha portato al fallimento,
anche altre due esecuzioni, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2
n. 1 risulta senz’altro adempiuto.
2.3 Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 10 dicembre 2014)
trasmesso dall’UEF di Bellinzona si evince che nei confronti del reclamante
rimanevano pendenti solo cinque esecuzioni sospese da opposizione per
complessivi fr. 2'401.60. Dall’estratto non risultano inoltre attestati
di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione
finanziaria stia migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina
non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della
solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento
del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui
la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta
favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti
Fatti
i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3. La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure
Considerandi
le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo
le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 novembre 2014 dalla Pretura del
Distretto di Bellinzona (inc. SO.2014.1159) nei confronti
di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 40.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione
a:
– ;
– ,
;.
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).