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Decisione

14.2014.239

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Eccezione di falso. Onere della prova. Verosimiglianza. Firme di confronto apposte su documenti

3 marzo 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto considerato che la

dichiarazione 4 marzo 2013 con cui CO 1 si è impegnato a pagare a RE 1 fr. 100'000.–

all’at­­to della consegna delle azioni della __________ SA a saldo del prezzo

dell’inventario societario (un ristorante) e delle azioni, unitamente al

contratto di cessione 9 marzo 2013 dei due certificati azionari rappresentanti

l’intero capitale della stessa società, anch’esso sottoscritto da CO 1, nel quale

egli conferma di aver ricevuto i due certificati azionari, costituiscono di per

sé un valido riconoscimento di debito per fr. 100'000.–. Il primo giudice

ha però respinto l’istanza, ritenendo verosimile l’eccezio­­ne di falso sollevata

dall’escusso, dopo aver constatato che le firme da lui riconosciute come

proprie sul precetto esecutivo e sulla procura rilasciata al suo patrocinatore

presentano delle differenze sostanziali con quelle apposte sui documenti

prodotti dall’i­­stante quali titoli di rigetto.

3.Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore

aggiunto di aver accolto l’eccezione sollevata dall’escusso basandosi su due

firme apposte ben un anno dopo quelle che figurano sui titoli di rigetto e per

di più in ambito contenzioso. A parer suo, l’escusso avrebbe semmai dovuto

presentare, come richiesto dalla giurisprudenza citata dal primo giudice, un

documento da lui sottoscritto in data certa coeva alla sottoscrizione dei titoli

di rigetto. Ciò che non ha però fatto, non rendendo quindi verosimile l’ec­­cezione

di falso, di cui neppure lui sembra convinto, tanto che non ha sporto denuncia

penale nei confronti dell’escutente.

4.Nelle sue osservazioni al reclamo, richiamando

quanto già sostenuto in prima sede, CO 1 eccepisce nuovamente di falso la firma

apposta sui documenti relativi all’acquisto dei certificati azionari della __________

SA. In particolare, l’escusso evidenzia la palese differenza fra le firme da

lui presentate con quelle su cui si fonda l’istante, diverse oltre che per le

lettere iniziali anche per la loro forma, più estesa. Egli contesta poi che le

firme a confronto debbano risalire allo stesso periodo, ricordando come per le

eccezioni sollevate in sede di rigetto provvisorio valga il principio della

verosimiglianza.

5. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

Considerandi

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la

scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

6.2

Nel

sistema del rigetto provvisorio dell’opposizione voluto dal legislatore, a meno

che il titolo prodotto dall’escutente non sia d’acchito sospetto – ciò che il

giudice verifica d’ufficio – i fatti constatati nel titolo sono presunti (di

fatto) esatti e le firme che vi sono apposte sono reputate autentiche. Il giudice

pronuncia il rigetto provvisorio ove la falsificazione non sia resa verosimile

seduta stante. La verosimiglianza (semplice) dei fatti è data quando

il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli at­ti (art.

254.

cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione

che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la

possibilità che si siano svolti in altro modo. L’escusso non può quindi

limitarsi a contestare l’au­­tenticità della firma, deve convincere il giudice,

mediante documenti (DTF 138 III 639 consid. 4.3.2), che la falsità della firma

è più verosimile della sua autenticità (DTF 132 III 143-4 consid. 4.1.2), ciò

che pare eccedere la semplice adduzione di una motivazione sufficiente della

contestazione nel senso dell’art. 178 CPC (questione lasciata aperta dal

Tribunale federale nella sentenza 5A_586/2011 del 20 ottobre 2011, consid.

2.4

).

La

valutazione dell’autenticità della firma è una questione di apprezzamento delle

prove (cfr. DTF 130 III 321 consid. 5; sentenze del Tribunale

federale 5A_113/2014 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1,5A_402/2008 consid. 3.2). In sede di reclamo è possibile invocare un errore nell’accertamento

dei fatti solo se è manifesto (sopra consid. 1.2; DTF 138 III 234 consid.

4.

) e suscettibile d’influire sull’esito della causa, ciò che si verifica in particolare quando il primo giudice non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (sentenza della CEF 14.2013.177 del 28 agosto

2014, consid. 5.1, 14.2013.150 del 26 agosto 2014, consid. 1.4).

6.3

Nel

caso specifico, a sostegno dell’eccezione di falsità CO 1 ha evidenziato le

differenze a suo dire palese riscontrabili tra le firme apposte sui documenti

di cessione delle azioni (doc. A e B) e quelle che figurano nella rubrica

“opposizione” del precetto esecutivo (doc. D) e sulla procura rilasciata al proprio

patrocinatore (doc. 1). Ora, quest’ultimo atto è un documento di causa, che in

quanto tale è privo di forza probatoria, come lo sarebbe la sua firma sul

reclamo. Quanto al precetto esecutivo, se non è tecnicamente un atto di causa

perché precede l’inoltro dell’istanza di rigetto, materialmente è un documento

che rientra nell’ambito contenzioso, iniziato con la presentazione della

domanda di esecuzione. La firma apposta da CO 1 in un momento in cui era già

molto concreta la possibilità di un’a­­zione di rigetto dell’opposizione non

può costituire un indizio oggettivo nel senso della

giurisprudenza testé ricordata, tanto più che in linea di massima la

conformità dell’opposizione dev’esse­­re certificata con la sua firma dall’agente

che procede alla notificazione e non direttamente dall’escusso (ad. es. sentenza

della CEF 15.2012.84 del 6 settembre 2012). Reputando verosimile l’eccezione di

falso sulla base di tali documenti, il Pretore aggiunto ne ha ovviamente

tratto deduzioni insostenibili, misconoscendo che le firme sono state eseguite

in tempi sospetti e che non sarebbe stato difficile per l’escusso, a cui

incombeva l’onere della prova, produrre firme coeve a quelle contestate – come richiesto

dalla giurisprudenza (sentenza della CEF 14.2000.43 del 22

novembre 2000, consid. 1/d) – o perlomeno firme apposte su documenti ufficiali

come carta d’identità o licenza di condurre. In revisione della sentenza

impugnata, i titoli di rigetto prodotti dall’istante vanno pertanto considerati

autentici.

6.4

Ciò

posto, lo scritto 4 marzo 2013 con cui CO 1 si è impegnato a

pagare a RE 1 fr. 100'000.– all’at­­to della consegna delle azioni della M__________

SA (doc. B) e il contratto di cessione 9 marzo 2013 dei due certificati

azionari (doc. A) costituiscono un valido riconoscimento di debito nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo di fr. 100'000.– posto in esecuzione,

oltre agli interessi del 5%, a decorrere però non dal 4 bensì dal 9 marzo 2013,

data in cui si è realizzata la condizione sospensiva dell’impegno dell’escusso

(la cessione delle azioni). Ne discende che il reclamo va accolto, fatta

eccezione per quanto riguarda la data di decorrenza degli interessi.

7.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione rispettivamente degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35) da una parte e dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) dall’altra, seguono la soccombenza pressoché totale

dell’escusso (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e i dispositivi n. 1 e 2

della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 100'000.– più

interessi del 5% dal 9 marzo 2013.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.– sono poste a

carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'200.–

a titolo di indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 750.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE

1 fr. 1'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).