14.2014.239
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Eccezione di falso. Onere della prova. Verosimiglianza. Firme di confronto apposte su documenti
3 marzo 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.239
Lugano
3 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 10 ottobre 2014 da
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2014 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 marzo 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 100'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 4 marzo 2013, indicando quale titolo di credito
il “mancato pagamento vendita azioni __________ SA”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza 10 ottobre 2014 RE 1 ne ha
chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3
novembre 2014, cui sono seguite la replica del 13 novembre 2014 dell’istante e la
duplica del 27 novembre 2014 di CO 1, in cui le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione 1° dicembre 2014, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 500.–
e un’indennità di fr. 1'200.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2014 inteso alla riforma della stessa
nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni
del 16 gennaio 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 12 dicembre 2014 contro la sentenza notificata RE 1 il 2 dicembre
2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto considerato che la
dichiarazione 4 marzo 2013 con cui CO 1 si è impegnato a pagare a RE 1 fr. 100'000.–
all’atto della consegna delle azioni della __________ SA a saldo del prezzo
dell’inventario societario (un ristorante) e delle azioni, unitamente al
contratto di cessione 9 marzo 2013 dei due certificati azionari rappresentanti
l’intero capitale della stessa società, anch’esso sottoscritto da CO 1, nel quale
egli conferma di aver ricevuto i due certificati azionari, costituiscono di per
sé un valido riconoscimento di debito per fr. 100'000.–. Il primo giudice
ha però respinto l’istanza, ritenendo verosimile l’eccezione di falso sollevata
dall’escusso, dopo aver constatato che le firme da lui riconosciute come
proprie sul precetto esecutivo e sulla procura rilasciata al suo patrocinatore
presentano delle differenze sostanziali con quelle apposte sui documenti
prodotti dall’istante quali titoli di rigetto.
3.Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore
aggiunto di aver accolto l’eccezione sollevata dall’escusso basandosi su due
firme apposte ben un anno dopo quelle che figurano sui titoli di rigetto e per
di più in ambito contenzioso. A parer suo, l’escusso avrebbe semmai dovuto
presentare, come richiesto dalla giurisprudenza citata dal primo giudice, un
documento da lui sottoscritto in data certa coeva alla sottoscrizione dei titoli
di rigetto. Ciò che non ha però fatto, non rendendo quindi verosimile l’eccezione
di falso, di cui neppure lui sembra convinto, tanto che non ha sporto denuncia
penale nei confronti dell’escutente.
4.Nelle sue osservazioni al reclamo, richiamando
quanto già sostenuto in prima sede, CO 1 eccepisce nuovamente di falso la firma
apposta sui documenti relativi all’acquisto dei certificati azionari della __________
SA. In particolare, l’escusso evidenzia la palese differenza fra le firme da
lui presentate con quelle su cui si fonda l’istante, diverse oltre che per le
lettere iniziali anche per la loro forma, più estesa. Egli contesta poi che le
firme a confronto debbano risalire allo stesso periodo, ricordando come per le
eccezioni sollevate in sede di rigetto provvisorio valga il principio della
verosimiglianza.
5. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
Considerandi
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la
scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
6.2
Nel
sistema del rigetto provvisorio dell’opposizione voluto dal legislatore, a meno
che il titolo prodotto dall’escutente non sia d’acchito sospetto – ciò che il
giudice verifica d’ufficio – i fatti constatati nel titolo sono presunti (di
fatto) esatti e le firme che vi sono apposte sono reputate autentiche. Il giudice
pronuncia il rigetto provvisorio ove la falsificazione non sia resa verosimile
seduta stante. La verosimiglianza (semplice) dei fatti è data quando
il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art.
254.
cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione
che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la
possibilità che si siano svolti in altro modo. L’escusso non può quindi
limitarsi a contestare l’autenticità della firma, deve convincere il giudice,
mediante documenti (DTF 138 III 639 consid. 4.3.2), che la falsità della firma
è più verosimile della sua autenticità (DTF 132 III 143-4 consid. 4.1.2), ciò
che pare eccedere la semplice adduzione di una motivazione sufficiente della
contestazione nel senso dell’art. 178 CPC (questione lasciata aperta dal
Tribunale federale nella sentenza 5A_586/2011 del 20 ottobre 2011, consid.
2.4
).
La
valutazione dell’autenticità della firma è una questione di apprezzamento delle
prove (cfr. DTF 130 III 321 consid. 5; sentenze del Tribunale
federale 5A_113/2014 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1,5A_402/2008 consid. 3.2). In sede di reclamo è possibile invocare un errore nell’accertamento
dei fatti solo se è manifesto (sopra consid. 1.2; DTF 138 III 234 consid.
4.
) e suscettibile d’influire sull’esito della causa, ciò che si verifica in particolare quando il primo giudice non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (sentenza della CEF 14.2013.177 del 28 agosto
2014, consid. 5.1, 14.2013.150 del 26 agosto 2014, consid. 1.4).
6.3
Nel
caso specifico, a sostegno dell’eccezione di falsità CO 1 ha evidenziato le
differenze a suo dire palese riscontrabili tra le firme apposte sui documenti
di cessione delle azioni (doc. A e B) e quelle che figurano nella rubrica
“opposizione” del precetto esecutivo (doc. D) e sulla procura rilasciata al proprio
patrocinatore (doc. 1). Ora, quest’ultimo atto è un documento di causa, che in
quanto tale è privo di forza probatoria, come lo sarebbe la sua firma sul
reclamo. Quanto al precetto esecutivo, se non è tecnicamente un atto di causa
perché precede l’inoltro dell’istanza di rigetto, materialmente è un documento
che rientra nell’ambito contenzioso, iniziato con la presentazione della
domanda di esecuzione. La firma apposta da CO 1 in un momento in cui era già
molto concreta la possibilità di un’azione di rigetto dell’opposizione non
può costituire un indizio oggettivo nel senso della
giurisprudenza testé ricordata, tanto più che in linea di massima la
conformità dell’opposizione dev’essere certificata con la sua firma dall’agente
che procede alla notificazione e non direttamente dall’escusso (ad. es. sentenza
della CEF 15.2012.84 del 6 settembre 2012). Reputando verosimile l’eccezione di
falso sulla base di tali documenti, il Pretore aggiunto ne ha ovviamente
tratto deduzioni insostenibili, misconoscendo che le firme sono state eseguite
in tempi sospetti e che non sarebbe stato difficile per l’escusso, a cui
incombeva l’onere della prova, produrre firme coeve a quelle contestate – come richiesto
dalla giurisprudenza (sentenza della CEF 14.2000.43 del 22
novembre 2000, consid. 1/d) – o perlomeno firme apposte su documenti ufficiali
come carta d’identità o licenza di condurre. In revisione della sentenza
impugnata, i titoli di rigetto prodotti dall’istante vanno pertanto considerati
autentici.
6.4
Ciò
posto, lo scritto 4 marzo 2013 con cui CO 1 si è impegnato a
pagare a RE 1 fr. 100'000.– all’atto della consegna delle azioni della M__________
SA (doc. B) e il contratto di cessione 9 marzo 2013 dei due certificati
azionari (doc. A) costituiscono un valido riconoscimento di debito nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo di fr. 100'000.– posto in esecuzione,
oltre agli interessi del 5%, a decorrere però non dal 4 bensì dal 9 marzo 2013,
data in cui si è realizzata la condizione sospensiva dell’impegno dell’escusso
(la cessione delle azioni). Ne discende che il reclamo va accolto, fatta
eccezione per quanto riguarda la data di decorrenza degli interessi.
7.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione rispettivamente degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35) da una parte e dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) dall’altra, seguono la soccombenza pressoché totale
dell’escusso (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e i dispositivi n. 1 e 2
della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 100'000.– più
interessi del 5% dal 9 marzo 2013.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.– sono poste a
carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'200.–
a titolo di indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 750.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 1'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).