14.2014.24
Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezioni proponibili
10 febbraio 2014Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2014.24
Data decisione, Autorità:
10.02.2014, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezioni proponibili
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2014.24
Lugano
10 febbraio
2014
EC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 15 novembre 2013 da
CO 1
rappr. dal Municipio, RA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’8/9 aprile 2013 dell’Ufficio di esecuzione di
__________ per l’importo di complessivi fr.
91.85;
sulla quale istanza il Giudice di pace del Circolo
di ____________________ con decisione 8 gennaio
2014 ha così statuito:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n.__________ dell’ufficio esecuzione di __________ è respinta in via definitiva
per fr. 26.05 + interessi aggiornati sino al 20.03.2013 fr. 2.80, tassa di
diffida fr. 30.-, spese precetto fr. 33.- più spese.
2. La
tassa di giustizia in fr. 40.-, comprensiva di spese, da anticipare dalla parte
istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte
fr. 15.- di indennità.”
Sentenza impugnata dalla parte convenuta con reclamo
13 gennaio 2014;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con
precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie n. __________dell’8/9 aprile
2013 dell’Ufficio di esecuzione di __________, RE 1CO 1ha escusso RE 1per
l’incasso di complessivi fr. 159.25 oltre interessi, indicando quale titolo di
credito: “Imposta comunale 2010, interessi aggiornati sino al 20.03.2013, tassa
di diffida (21.08.2012)”;
che
interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo di __________ limitatamente a
complessivi fr. 91.85;__________
che la
procedente fonda la propria pretesa sulla decisione di tassazione del 21 marzo
2012 (doc. B), mediante la quale l’Ufficio di tassazione di __________ ha
determinato in fr. 237.75 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta cantonale
2010, sulla decisione 26 marzo 2012 riferita al calcolo del conguaglio
dell’imposta comunale 2010 e sulla diffida di pagamento 21 agosto 2012, tutte
passate in giudicato;
che con
osservazioni 30 dicembre 2013/2 gennaio 2014 RE 1 ha rilevato di essere in disoccupazione dal 1° luglio 2013, di non percepire però alcuna indennità
al riguardo, e di vivere quindi con le rendite della vedovanza e della cassa pensione
assommanti a complessivi fr. 2'300.-, oltre a ricevere fr. 210.- di prestazione
complementare;
che
essendo senza lavoro e non trovandone uno, l’escussa argomenta di non poter
pagare l’imposta richiesta;
che con
decisione 8 gennaio 2014 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha
accolto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta dalla procedente
costituisca valido titolo esecutivo ex art. 80 LEF;
che con
reclamo 13 gennaio 2014 RE 1 sostiene che la sua situazione economica è molto
critica e che non può vivere con le limitate entrate pecuniarie mensili di cui
dispone;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per le osservazioni;
che contro
le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie –
è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319
lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione
della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv.
1 LOG);
che
inoltrato il 13 gennaio 2014 contro una decisione emanata l’8 gennaio 2014 e
notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi,
da questo aspetto ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti;
che
l’insorgente non si avvale né dell’uno, né dell’altro dei menzionati titoli di
reclamo, e già per questo motivo l’ammissibilità del reclamo è esclusa;
che nella
fattispecie l’insorgente neppure contesta che la documentazione esibita
dall’istante costituisca valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ex 80 LEF;
che, comunque, le decisioni emanate
dall’autorità fiscale quali sono quelle in oggetto -
decisione di tassazione del 21 marzo 2012 (doc. B), mediante la quale l’Ufficio
Fatti
di tassazione di __________ ha determinato in fr. 237.75 l’ammontare dovuto da __________
per l’imposta cantonale 2010, sulla decisione 26 marzo 2012 riferita al calcolo
del conguaglio dell’imposta comunale 2010, sulla diffida di pagamento 21 agosto
2012 – rimaste in impugnate e quindi passate in giudicato, costituiscono valido
titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo richiesto dalla
procedente;
che la
reclamante neppure sostiene né prova con documenti che dopo l’emanazione della
decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF)
proponendosi per contro di resistere alla decisione impugnata asserendo di non
essere in grado di saldare la relativa esecuzione, dato che ella percepisce
soltanto una rendita vedovile e un piccolo contributo dalla prestazione
complementare;
che
argomenti del genere esulano tuttavia dall’applicazione dell’art. 81 cpv. 1
LEF, di modo che il rimedio sfugge a disamina e va pertanto dichiarato
inammissibile;
che gli
oneri processuali in relazione alla presente decisione dovrebbero essere posti
a carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e
106 cpv. 1 CPC);
che data
la particolarità del caso e tenuto conto che la reclamante non è patrocinata,
si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
che non
si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte per le osservazioni (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv.
1 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80, 81 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105
cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 320 CPC;
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese.
3.
Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 91.85 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la
presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster